IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  successivo decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  30  agosto 2002, che prevede, tra
l'altro,  che  tutta  l'attivita'  di  attuazione del complesso delle
azioni  organizzative  dovra'  essere  completata  entro il 31 maggio
2003;
  Considerato  che  nel  periodo  di  Presidenza italiana dell'Unione
europea  si celebreranno all'estero le piu' importanti manifestazioni
ed  in Italia molteplici incontri che coinvolgeranno rappresentanti e
delegazioni aderenti all'Unione stessa;
  Ravvisata la necessita' di attuare con ogni urgenza, in un contesto
di   doveroso   contenimento  della  spesa  pubblica  ed  assicurando
condizioni di massima funzionalita' e sicurezza, tutti gli interventi
volti  a definire compiutamente gli aspetti organizzativi connessi al
grande  evento  anche  in  relazione  agli  aspetti logistici e della
ricettivita';
  Ravvisata altresi' l'esigenza di adottare una serie di disposizioni
volte   a  consentire  un  adeguato  assetto  anche  finanziario  del
Dipartimento  della  protezione  civile  per  fronteggiare  gli oneri
connessi all'esercizio delle competenze istituzionali;
  Ravvisata,  infine,  la  necessita'  di  disciplinare  con apposite
disposizioni  gli  aspetti  organizzativi  facenti  capo al Ministero
degli  affari esteri, tenuto conto delle competenze della delegazione
di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208;
  D'intesa con il Ministero degli affari esteri;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3200
del  3  maggio 2002 e' abrogata e sono, altresi', abrogati i commi 1,
7,  9,  10,  11  e 13 dell'art. 1 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del
24  aprile 2002. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
12 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002 si applica l'art. 2, comma
2,   della   legge  16  dicembre  1999,  n.  494,  e  la  nomina  del
professionista  cui compete la dichiarazione assentita del giuramento
e'  effettuata  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  del  capo del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  2.   Agli  oneri  relativi  alle  attivita'  poste  in  essere  dal
provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche  per  il Lazio, nella
vigenza  della  predetta  ordinanza  n. 3199/2002 ed in attuazione di
quanto  previsto  dall'art.  8  della  stessa,  si  provvede ai sensi
dell'art.   5   della   presente  ordinanza,  nei  limiti  risultanti
dall'accertamento  compiuto  dal Dipartimento della protezione civile
della  pertinenza  degli  oneri  stessi  rispetto  agli interventi di
riqualificazione   e   completamento  del  Centro  polifunzionale  di
Castelnuovo di Porto.