IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, che prevede, tra l'altro, che tutta l'attivita' di attuazione del complesso delle azioni organizzative dovra' essere completata entro il 31 maggio 2003; Considerato che nel periodo di Presidenza italiana dell'Unione europea si celebreranno all'estero le piu' importanti manifestazioni ed in Italia molteplici incontri che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa; Ravvisata la necessita' di attuare con ogni urgenza, in un contesto di doveroso contenimento della spesa pubblica ed assicurando condizioni di massima funzionalita' e sicurezza, tutti gli interventi volti a definire compiutamente gli aspetti organizzativi connessi al grande evento anche in relazione agli aspetti logistici e della ricettivita'; Ravvisata altresi' l'esigenza di adottare una serie di disposizioni volte a consentire un adeguato assetto anche finanziario del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare gli oneri connessi all'esercizio delle competenze istituzionali; Ravvisata, infine, la necessita' di disciplinare con apposite disposizioni gli aspetti organizzativi facenti capo al Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle competenze della delegazione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208; D'intesa con il Ministero degli affari esteri; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3200 del 3 maggio 2002 e' abrogata e sono, altresi', abrogati i commi 1, 7, 9, 10, 11 e 13 dell'art. 1 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 12 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002 si applica l'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e la nomina del professionista cui compete la dichiarazione assentita del giuramento e' effettuata entro dieci giorni dalla richiesta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Agli oneri relativi alle attivita' poste in essere dal provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, nella vigenza della predetta ordinanza n. 3199/2002 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della stessa, si provvede ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza, nei limiti risultanti dall'accertamento compiuto dal Dipartimento della protezione civile della pertinenza degli oneri stessi rispetto agli interventi di riqualificazione e completamento del Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.