IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto  il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    Visto l'art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre  1999,  recante  "Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  23  luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre
2002;
    Visto  il  decreto  del  Segretario generale della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   del   10   settembre  2002,  concernente
l'organizzazione  interna  del  Dipartimento della protezione civile,
con    il    quale,    nell'ambito    delle   attivita'   concernenti
l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza,
prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
    Considerato  che  lo  Stato  italiano nell'ambito dei rapporti di
cooperazione  internazionale  partecipa  alle attivita' di assistenza
alle   popolazioni   colpite  da  eventi  calamitosi  di  particolare
gravita';
    Visto  il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica
italiana  e  la Repubblica ceca, ratificato con legge 2 ottobre 1997,
n.  350,  che,  tra  l'altro,  con l'art. 12 prevede il compimento di
iniziative   per   il   reciproco   sostegno  volte  alla  protezione
dell'ambiente   e   contro  ogni  forma  di  inquinamento  dell'aria,
dell'acqua  e  del suolo nonche' l'ampliamento della cooperazione per
far fronte alle calamita' naturali;
    Considerato  che  nella  seconda  decade  del mese di agosto 2002
l'Europa  centrale  e'  stata  interessata da fenomeni alluvionali di
eccezionale   gravita'   e,   in  particolare,  il  territorio  della
Repubblica  ceca  e'  stato  colpito  da  una  esondazione  del fiume
Moldava;
    Considerata  la  permanenza  di una diffusa situazione di rischio
connessa alla imminenza della stagione invernale;
    Ravvisata  la  necessita'  di  continuare  a  corrispondere, alla
richiesta  di  assistenza  formulata dalle Autorita' ceche attraverso
l'invio di mezzi e materiali necessari per fronteggiare la situazione
emergenziale in argomento;
    Ritenuto  di  dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad
evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e
a  cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione
in loco dei necessari interventi di prevenzione di possibili contesti
emergenziali;
    Su  proposta  del  capo  del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    1.  Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della  Repubblica ceca colpita dagli eventi alluvionali della seconda
decade  di  agosto  2002,  in  adempimento dei doveri di cooperazione
internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza,
il  Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato ad assumere
tutti gli interventi e le iniziative necessari anche utilizzando beni
e  materiali  per  assicurare  tutela  alle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi.
    2.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  e'  altresi'
autorizzato  a  consentire  l'utilizzazione, da parte delle autorita'
locali,  dei necessari beni e materiali da impiegarsi per impedire il
verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate.
    La  presente  ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 30 ottobre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi