IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita', ai sensi dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l'art. 7; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001, e in particolare l'art. 92, comma 9; Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco adottate nelle sedute del 16 e 17 novembre 1999, 11 e 12 gennaio 2000, 25 e 26 gennaio 2000; Attesa l'esigenza di dover garantire, a cura del Servizio sanitario nazionale, la disponibilita' di medicinali non altrimenti reperibili, necessari per il trattamento di patologie per le quali non sussistono valide alternative terapeutiche; Ritenuto opportuno precisare le modalita' e le procedure da seguire per l'autorizzazione, produzione e distribuzione dei medicinali di cui sopra; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione, all'immissione in commercio ed alla distribuzione dei medicinali essenziali non altrimenti reperibili prodotti dallo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze.