IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  ai sensi dell'art. 1,
lettera  h),  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare
l'art. 7;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001, e in particolare l'art. 92, comma 9;
  Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco adottate
nelle sedute del 16 e 17 novembre 1999, 11 e 12 gennaio 2000, 25 e 26
gennaio 2000;
  Attesa l'esigenza di dover garantire, a cura del Servizio sanitario
nazionale, la disponibilita' di medicinali non altrimenti reperibili,
necessari per il trattamento di patologie per le quali non sussistono
valide alternative terapeutiche;
  Ritenuto opportuno precisare le modalita' e le procedure da seguire
per  l'autorizzazione,  produzione  e distribuzione dei medicinali di
cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita' e le procedure
connesse   alla  produzione,  all'autorizzazione,  all'immissione  in
commercio   ed  alla  distribuzione  dei  medicinali  essenziali  non
altrimenti      reperibili      prodotti      dallo      stabilimento
chimico-farmaceutico militare di Firenze.