IL CONSIGLIO
Premesso:
  Sono pervenute da piu' parti all'Autorita' richieste di chiarimenti
sull'applicazione  delle  variazioni  e integrazioni introdotte nella
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni dall'art. 7
della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  pubblicata  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  3  agosto 2002, e,
pertanto,   entrata   in   vigore   il  18  agosto  successivo.  Data
l'importanza    di   queste   modifiche,   e   considerata   la   non
dilazionabilita'  d'un  primo  ed  immediato intervento, per la parte
almeno  riguardante  i  formulati  quesiti, onde evitare che si renda
incerta  e  difforme,  da  stazione appaltante a stazione appaltante,
l'applicazione  delle  nuove  disposizioni,  si  offrono di seguito i
risultati di una prima analisi ed interpretazione delle nuove norme.
Considerato:
  Preliminarmente,  va  rilevato che la legge 1 agosto 2002, n. 166 -
come  del  resto  quasi  tutte  le  altre  precedenti  versioni della
legge-quadro  in  materia  di  lavori  pubblici  (ad  eccezione della
cosiddetta  "Merloni  bis"  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216) -
manca,  tranne  che  per  alcune  norme,  di  specifiche disposizioni
transitorie, che possano agevolare la soluzione dei relativi problemi
interpretativi.  Questi  vanno  risolti  sulla  base sia del criterio
intertemporale  comunemente  indicato  dalla  giurisprudenza  (v.  ad
esempio  Cons.  Stato,  V, 11 maggio 1998, n. 226; Cons. Stato, V, 14
aprile  2000,  n.  2237; Cons. Stato, V, 22 settembre 2001, n. 4989),
nel  senso  della  vincolativita' della lex specialis fissata con gli
atti  di  gara,  ancorche'  non  coerente  con  lo  ius  superveniens
eventualmente intervenuto dopo la loro emanazione (con la conseguenza
di  assoggettare il procedimento alla disciplina vigente all'epoca di
pubblicazione  del  bando,  e di considerare irrilevanti le modifiche
normative  intervenute  successivamente  a  tale data), sia di quello
seguito  in  via  interpretativa  in occasione dell'entrata in vigore
della  cosiddetta  "Merloni  ter"  (legge  18 novembre 1998, n. 415 e
circolare  del  Ministero  dei  lavori pubblici, 22 dicembre 1999, n.
2100/UL)  secondo  cui,  ed  analogamente,  le  innovazioni normative
intervenute si e' inteso dovessero applicarsi esclusivamente ai bandi
di  gara  pubblicati  a partire dalla data di entrata in vigore delle
nuove  disposizioni,  mentre  le  procedure di gara in corso erano da
assoggettare  alle  previgenti  regole,  anche se il relativo iter si
fosse  protratto  successivamente  all'entrata  in vigore della nuova
legge.
  Questo  criterio  intertemporale  ha  poi  avuto  conferma  con  il
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554,  il  cui  art.  232, comma 3, espressamente
prevede  l'applicabilita' delle proprie norme relative alle modalita'
di  svolgimento  delle  procedure  di  gara ove i bandi fossero stati
pubblicati  successivamente  alla  propria  entrata in vigore. Questi
medesimi   principi  sono  stati  poi  a  base  della  determinazione
dell'Autorita'  del  7  dicembre  2000,  n. 54, riguardante il regime
transitorio  del  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
  A)  Nel  merito  dei  quesiti avanzati, va in primo luogo osservato
che,    sul   piano   della   delimitazione   dell'ambito   oggettivo
d'applicazione  della  legge-quadro  (art.  2,  comma 1), non vi sono
indicazioni  da  fornire in quanto il testo introdotto dalla legge n.
166/2002  non  ha apportato modifiche specifiche a quello previgente.
Va  rilevato  soltanto  che,  anche per i contratti di fornitura e di
servizi,  ai  sensi  del  comma  11-septies aggiunto all'art. 8 della
legge-quadro,  i  lavori,  ove  previsti  ed  anche se accessori e di
rilievo   economico   inferiore   al   50   per   cento  dell'importo
dell'appalto,  devono  essere  eseguiti  esclusivamente da imprese in
possesso  di  attestazione di qualificazione. Cio' pone la necessita'
che, ove la stazione appaltante ritenga che gli stessi debbano essere
eseguiti  direttamente  dall'aggiudicatario,  il  bando  di gara deve
limitare  la  partecipazione  alle associazioni temporanee o consorzi
costituiti  da  fornitori  o  prestatori  di  servizi e da imprese di
costruzioni   munite   delle   relative   necessarie  qualificazioni.
L'Autorita'  ha  espresso  il proprio avviso in ordine ai presupposti
che  consentono  di  classificare  una prestazione come un appalto di
lavori  oppure  come  un  contratto  misto  di  forniture e di lavori
accessori  nella  determinazione  del  31 gennaio  2001,  n. 5 che si
ritiene sia utile richiamare ai fini di interpretare correttamente la
nuova disposizione.
  B)   Altri   quesiti   riguardano   l'ambito  d'applicazione  della
legge-quadro  per  i  soggetti  operanti  nei  settori  speciali  (ex
esclusi).  Va  rilevato  che  ai sensi del nuovo comma 4 dell'art. 2,
tali    soggetti,   sono   assoggettati   alle   disposizioni   della
legge-quadro, nei limiti previsti per gli "altri enti aggiudicatori",
per quanto riguarda i lavori di qualsiasi importo relativi alle opere
indicate  nel  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
517/1997  attuativo  dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n.
158/1995  ed  ai  rilevati  aeroportuali e ferroviari. Non e' dettata
disciplina   alcuna   per  i  lavori  cosiddetti  "specialistici"  e,
pertanto,   il  loro  affidamento  deve  essere  effettuato,  qualora
d'importo  pari o superiore alla soglia di cui al decreto legislativo
n.  158/1995, secondo le norme del detto decreto e, qualora d'importo
inferiore,  secondo  i regimi propri dei soggetti che devono comunque
avere la necessaria rispondenza ai principi comunitari.
  Il  disposto,  infine,  di cui all'ultimo periodo del nuovo comma 4
dell'art.  2  con  disposizione  chiara,  anche  alla  luce del comma
14-septies  dell'art.  17 della legge-quadro, stabilisce che gli enti
in esame per gli appalti dei servizi d'ingegneria e architettura, con
esclusione   di   quelli   relativi   a   lavori   assoggettati  alla
legge-quadro, riguardanti lavori previsti in contratti di fornitura e
di  servizi,  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  detto decreto
legislativo n. 158/1995.
  C) Per quanto riguarda, poi, il sistema di qualificazione (art. 8),
sono stati formulati quesiti concernenti la data di entrata in vigore
delle  modifiche  apportate con la legge n. 166/2002, con particolare
riferimento   alla   durata   delle  attestazioni  di  qualificazione
rilasciate prima e dopo il 18 agosto 2002; e' stato chiesto, inoltre,
se  debba  considerarsi  abrogata  la  disposizione  che  consente di
autorizzare  soggetti  operanti  nel  settore della certificazione di
qualita'  a  svolgere  l'attivita'  di  attestazione,  oppure se tale
autorizzazione  possa essere ancora concessa e se per questi soggetti
sussistono  ancora particolari divieti nella loro attivita'. E' stato
chiesto, infine, di chiarire il contenuto della disposizione prevista
dal  quarto  periodo della nuova lettera g), del comma 4, dell'art. 8
della  legge  n.  109/1994  riguardante le attestazioni relative alla
categoria OS2.
  Al  riguardo, va in primo luogo osservato che non e' possibile, ne'
per  le  attestazioni  rilasciate  prima  del 18 agosto 2002, ne' per
quelle  rilasciate  dopo il 18 agosto 2002 ma prima dell'introduzione
della prevista modifica al decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  procedere  alla  verifica delle attestazioni entro il terzo
anno  del  quinquennio  di loro validita' come introdotta dalla nuova
lettera  g)  del comma 4 dell'art. 8, stante la mancanza, allo stato,
di  indicazioni  normative in merito alla ricorrenza dei requisiti di
"capacita'  strutturale" per la prima volta richiamati nella suddetta
disposizione.
  Sulla  base,  inoltre,  del  fatto  che  quasi tutte le innovazioni
introdotte in materia sono inserite in disposizioni che richiamano il
regolamento  di  qualificazione  che  il  Governo  deve  provvedere a
modificare, si puo' ritenere che le stesse potranno entrare in vigore
successivamente  alla  data  di entrata in vigore della nuova stesura
del  regolamento  indicato.  In base allo stesso principio, la durata
delle  attestazioni  rilasciate  prima del 18 agosto 2002 continua ad
essere  pari  a  tre anni e cosi' analogamente hanno durata triennale
quelle  rilasciate  dopo  il  18 agosto 2002 ma prima dell'entrata in
vigore del nuovo regolamento di qualificazione. E' auspicabile che il
regolamento  medesimo  disponga  circa  l'eventuale  possibilita'  di
procedere  a  verifica  delle  vecchie  attestazioni, prorogandone di
conseguenza la validita'.
  E'  da  ritenere,  invece,  che  sia  venuta meno, a partire dal 18
agosto 2002, la possibilita' di autorizzare i soggetti operanti nella
certificazione   di   qualita'   a   svolgere  anche  l'attivita'  di
attestazione,  stante  la mancata riproduzione della previsione circa
tale  facolta' nel nuovo testo della lettera b) del comma 4 dell'art.
8 della legge e stante la perdurante vigenza della disposizione (art.
7,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
secondo  cui  lo  statuto  delle  SOA  deve  prevedere  come  oggetto
esclusivo  l'attivita' di attestazione. Resta, tuttavia, in vigore il
divieto per i soggetti operanti nella certificazione di qualita' che,
alla   data   del  18  agosto  2002,  erano  autorizzati  a  svolgere
l'attivita' di attestazione, a svolgerla nei riguardi di soggetti cui
essi hanno rilasciato la certificazione di qualita'.
  La  disposizione,  infine,  prevista dal quarto periodo della nuova
lettera   g)   del  comma 4  dell'art.  8  della  legge  n.  109/1994
riguardante  le  attestazioni  relative  alla  categoria  OS2  e'  da
considerarsi   di   immediata   applicazione;  essa  prevede  che  le
attestazioni  nella  categoria  OS2, comunque rilasciate alla data di
entrata  in  vigore  della legge n. 166/2002, hanno validita' per tre
anni  ma consentono di partecipare alle gare soltanto se attestano il
possesso  dei  requisiti  previsti dal regolamento di cui all'art. 8,
comma  11-sexies (oggi decreto 3 agosto 2000, n. 294, come modificato
dal  decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420) vigente al momento
della  pubblicazione  del  bando.  Il  che comporta l'opportunita' di
prevedere  nel  bando  di  gara  che qualora l'attestazione sia stata
rilasciata  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
regolamento   vigente   al  momento  della  pubblicazione  del  bando
medesimo,   gli  eventuali  nuovi  requisiti  speciali  previsti  dal
regolamento stesso devono essere dimostrati in sede di gara.
  D)  Alcuni  quesiti riguardano le disposizioni relative ai consorzi
stabili.  E' stato chiesto, in particolare, quale sia il rapporto tra
le  nuove  norme  di  cui  all'art.  12,  commi  8-bis e 8-ter, della
legge-quadro e quelle contenute nel regolamento sulla qualificazione,
e come debba essere interpretato il suddetto comma 8-bis.
  Al riguardo, va in primo luogo osservato che le disposizioni di cui
al  nuovo  comma  8-ter  dell'art.  12  della  legge-quadro  sono  di
immediata  applicazione  ed hanno, quindi, di fatto abrogato tutte le
norme  sulla qualificazione dei consorzi stabili previste dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  e  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999.  A partire dal 18 agosto
2002,  i consorzi stabili acquisiscono, quindi, la qualificazione nel
rispetto   delle  nuove  disposizioni  e,  per  quanto  riguarda,  la
qualita',  nel  rispetto  di  quanto  precisato  dall'Autorita' nella
determinazione n. 15 del 16 luglio 2002. La soppressione, invece, del
divieto  per  le  imprese  facenti  parte  di un consorzio stabile di
partecipare  alle gare come consorziato di consorzi di diversa natura
e/o  di  associazioni  di  imprese  trova applicazione, sulla base di
quanto  precedentemente  osservato  in  ordine alla successione delle
leggi nel tempo, alle gare indette successivamente al 18 agosto 2002.
  Per   quanto   riguarda,  poi,  le  disposizioni  del  comma  8-bis
concernenti l'incrementazione della cifra d'affari, esse si applicano
solo  agli  appalti  d'importo superiore a euro 20.658.276 (pari a 40
miliardi   di   vecchie   lire)   per  i  quali,  oltre  al  possesso
dell'attestazione   di   qualificazione,   che   il   regolamento  di
qualificazione  considera  condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione   dell'esistenza   dei   requisiti   previsti  ai  fini
dell'affidamento di lavori pubblici (art. 1, commi 3 e 4, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), occorre dimostrare di
aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del  bando, una cifra d'affari pari ad almeno a tre volte l'importo a
base  di  gara  (art.  3,  comma  6, del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   34/2000).   La   detta   cifra   d'affari  e'  pari
esclusivamente  alla  somma  di  quelle conseguite da tutti i singoli
consorziati  facenti parte del consorzio, indipendentemente dal fatto
che  siano  o meno indicati come consorziati per i quali il consorzio
concorre  (art.  13,  comma  4,  secondo  periodo)  e,  quindi, senza
considerare  la  cifra  d'affari  del  consorzio. Le rispettive cifre
d'affari  delle  imprese  consorziate vanno documentate sulla base di
quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
34/2000  ed  il  quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando  va  identificato  con  i cinque esercizi per i quali risultino
approvati,  alla data di pubblicazione del bando, i relativi bilanci.
L'incrementazione  percentuale della somma delle cifre d'affari delle
imprese consorziate e', poi, da ritenersi pari alla:
    a) misura del 20% per quella relativa all'anno antecedente cinque
anni da quello del bando di gara;
    b) misura  del  15%  per  quella  relativa  all'anno  antecedente
quattro anni da quello del bando di gara;
    c) misura  del  10%  per quella relativa all'anno antecedente tre
anni da quello del bando di gara;
    d) misura  del  10%  per quella relativa all'anno antecedente due
anni da quello del bando di gara;
    e) misura  del  10%  per  quella relativa all'anno antecedente un
anno da quello del bando di gara.
  Va  poi  considerato  al  riguardo che dette disposizioni hanno, di
fatto,  abrogato  quella di cui all'art. 97, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 che, tra l'altro, limitava la
sua  applicazione  ai  soli  primi cinque anni dalla costituzione del
consorzio.
  E)   Con   riferimento  alla  disciplina  relativa  al  divieto  di
subappalto,  alcuni  dei  proposti  quesiti  riguardano  gli  effetti
dell'intervenuta   sostituzione   nell'art.   13,   comma   7,  della
legge-quadro  della parola "ciascuna" con le parole "una o piu'". Per
effetto  dell'apportata modifica il nuovo testo dell'indicato comma 7
e' nel senso che sussiste il divieto del subcontratto nel caso in cui
nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino "opere per le
quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole contenuto
tecnologico  o  di  rilevante complessita' tecnica", "e qualora una o
piu'  di  tali  opere  superi  altresi'  in  valore  il  15 per cento
dell'importo totale dei lavori".
  In  proposito,  va  in  primo  luogo  ricordato  che in vigenza del
precedente  testo  (...  e  qualora  ciascuna  di  tali  opere superi
altresi'  in  valore  il 15 per cento dell'importo totale dei lavori,
esse  ...) il Ministero dei lavori pubblici (circolare 182/400/93 del
1 marzo 2000) e l'Autorita' (determinazioni n. 15 del 18 luglio 2001,
e n. 25 del 20 dicembre 2001) avevano interpretato la norma nel senso
che  il  divieto  di  subappalto  sussistesse  soltanto  se  tutte le
lavorazioni,  previste  dal  bando di gara in aggiunta alla categoria
prevalente,  appartenenti alle categorie elencate nell'art. 72, comma
4,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999 oppure
alle   categorie   generali,   fossero,   singolarmente  considerate,
d'importo  superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. Il
TAR  del  Lazio,  (sentenza  1 agosto 2001, n. 6895, sezione III-bis)
sovvertiva  l'interpretazione  di cui sopra sostenendo che il divieto
sussisteva  per  le  lavorazioni appartenenti alle categorie elencate
nell'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  le  quali,  singolarmente  considerate,  superavano  il 15%
dell'importo  complessivo  dell'appalto, e cio' anche nel caso che le
altre  fossero  di  importo  inferiore  al  15%  indicato.  Di avviso
contrario  era,  invece,  il  TAR  dell'Emilia  e  Romagna  (sentenza
21 agosto 2002, n, 1097., Sez I) che confermava l'interpretazione del
Ministero  dei  lavori  pubblici  e dell'Autorita', rilevando come la
stessa  fosse  rispondente  al  principio comunitario (sentenza della
Corte  di  giustizia  CE del 2 dicembre 1999, cd. "Holst Italia") che
consente   ai  concorrenti  di  provare  il  possesso  dei  richiesti
requisiti  tecnici  e finanziari avvalendosi delle referenze di altra
impresa  "qualunque sia la natura giuridica dei vincoli, a condizione
che sia in grado di disporre effettivamente di tali capacita'".
  Va  osservato  che la modifica apportata al testo della norma dalla
legge  n.  166/2002  (...  e  qualora una o piu' di tali opere superi
altresi'  in  valore  il 15 per cento dell'importo totale dei lavori,
esse  ...)  non appare di interpretazione univoca; ne' contribuiscono
ad  alcun  chiarimento  i  relativi  lavori parlamentari. Infatti, la
nuova  disposizione,  anche con riferimento agli articoli 72, 73 e 74
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999 nonche'
all'art.  18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, puo' essere
anch'essa  interpretata in tre modi diversi: ritenendo, cioe', che il
divieto  di  subappalto sussista qualora la somma degli importi delle
lavorazioni  -  previste  dal  bando  di  gara  oltre  alla categoria
prevalente - appartenenti alle categorie elencate nell'art. 72, comma
4,  oppure  alle  categorie  generali,  superi  il  15%  dell'importo
complessivo  dell'appalto;  ovvero che il divieto di subappalto trovi
applicazione per tutte le suddette lavorazioni, indipendentemente dai
loro  singoli importi, qualora l'importo di almeno una di esse superi
il  15%  dell'importo complessivo dell'appalto; ovvero ancora, che il
divieto  di subappalto si applichi soltanto per quelle delle suddette
lavorazioni  il cui importo, singolarmente considerato, superi il 15%
dell'importo complessivo dell'appalto.
  Cio'  posto,  sembra  all'Autorita' che la prima interpretazione si
traduca,  in sostanza, in un divieto quasi assoluto di subappalto. La
seconda  interpretazione,  pur  non  comportando  l'effetto indicato,
implica  anch'essa  un eccessivo irrigidimento del sistema, in quanto
il  divieto  di subappalto riguarderebbe anche lavorazioni di importo
molto limitato, con la conseguente necessita' di un quasi obbligo per
le  imprese  di  partecipare  alle gare costituendo raggruppamenti di
tipo  verticale.  Sembra, quindi, che l'unica lettura della norma che
sia  coerente  con quanto prescritto dal comma 3, dell'art. 18, della
legge  n.  55/1990,  -  che  prevede la subappaltabilita' di tutte le
lavorazioni previste dal bando diverse da quelle della prevalente - e
con  i  principi  comunitari richiamati nella citata sentenza del TAR
dell'Emilia  e  Romagna,  sia quella di cui alla terza delle indicate
soluzioni,  secondo cui il divieto di subappalto si applica alle sole
lavorazioni,   previste  dal  bando  di  gara  oltre  alla  categoria
prevalente,  appartenenti alle categorie elencate nell'art. 72, comma
4,  oppure  alle  categorie  generali,  il cui importo, singolarmente
considerato, supera il 15% dell'importo complessivo dell'appalto;
  Interpretazione,  quella  indicata,  che trova conferma nell'ultimo
periodo  aggiunto  dalla  legge n. 166/2002 al comma 7, dell'art. 13,
della  legge  n.  109/1994,  secondo  cui  "per  le medesime speciali
categorie  di  lavori,  che  siano  indicate  nel  bando  di gara, il
subappalto,   ove   consentito,   non  puo'  essere  artificiosamente
suddiviso in piu' contratti". La norma lascia intendere, infatti, che
le  lavorazioni  indicate nel bando, oltre alla categoria prevalente,
sono  di  due tipi: quelle subappaltabili e scorporabili in quanto di
importo pari o inferiore al 15 per cento dell'importo complessivo dei
lavori  e  quelle solo scorporabili in quanto di importo superiore al
15 per cento dell'importo complessivo dei lavori.
  Va  precisato che la nuova normativa non ha inciso sul fatto che le
lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria (secondo le
indicazioni  della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000),  indipendentemente  se subappaltabili o non
subappaltabili,  debbono  essere  eseguite (sia come aggiudicatario e
sia  come  subappaltatore)  soltanto  da  imprese  qualificate  nella
specifica categoria con la conseguenza che non esiste nessun problema
per  quanto  riguarda  la  qualita' dell'esecuzione. Restano, quindi,
ancora   valide  le  indicazioni  in  materia  di  bandi  di  gara  e
d'esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto prima precisato in ordine
al    divieto   di   subappalto,   contenute   nella   determinazione
dell'Autorita' n. 25 del 20 dicembre 2001.
  In  merito  al divieto di subappalto, si e' posto anche il problema
se  lo  stesso  operi,  nel presupposto prima precisato, nei riguardi
delle  sole  lavorazioni  indicate  nel  bando  di  gara  oltre  alla
categoria  prevalente che siano appartenenti all'elenco dell'art. 72,
comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, o
anche  nei  riguardi  di quelle appartenenti alle categorie generali.
L'Autorita'  ha espresso l'avviso, nella richiamata determinazione n.
25/2001,  che  il  divieto  operi  anche nei riguardi delle categorie
generali  in  quanto  cosi'  va  interpretato l'art. 74, comma 2, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed in quanto le
lavorazioni  delle  categorie generali presentano sicuramente aspetti
tecnici non inferiori a quelli di molte delle lavorazioni di cui alla
suddetta  elencazione.  A  tal  proposito si suggerisce alle stazioni
appaltanti  di  specificare  nei  bandi  di  gara  che, come e' noto,
costituiscono  la  lex  specialis  della stessa il suddetto avviso in
modo  che i concorrenti siano resi edotti delle specifiche regole per
essa previste.
  Va  infine  precisato  che  sicuramente  fra  le categorie cui, nel
presupposto prima specificato, si applica il divieto di subappalto e'
da   ricomprendere   la   categoria  OG11  in  quanto  questa  e'  da
considerarsi  appartenente  all'elenco  delle  strutture  impianti ed
opere  speciali  di  cui  all'art.  72,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 per la ragione che non e'
altro  che  la somma delle lavorazioni indicate nelle lettere b), d),
ed  e) del suddetto comma, e cioe' delle categorie specializzate OS3,
OS5,  OS28  e  OS30 per le quali nessun dubbio o incertezza esiste in
ordine  al  suddetto  divieto  di  subappalto.  Va  anche  confermato
l'avviso  contenuto  nel  punto B della determinazione dell'Autorita'
del  7 maggio  2002,  n. 8 in ordine alla possibilita' per le imprese
qualificate  nella  categoria  OG11  di  partecipare  alle  gare  che
prevedano  una o piu' delle suddette quattro categorie specializzate,
possibilita'  che e' indipendente dall'eventuale previsione dei bandi
(TAR  Veneto sez. I, 1 agosto 2002, n. 3837), ma che e' opportuno sia
indicata negli stessi.
  F)  In  ordine  alle modifiche apportate all'art. 17 della legge n.
109/1994,  e'  stato  chiesto  se  le  societa' di ingegneria possano
partecipare  alle gare d'importo inferiore alla soglia d'applicazione
della  disciplina  comunitaria  anche nel caso in cui le stesse siano
state indette prima del 18 agosto 2002. E' stato chiesto, inoltre, se
l'obbligo   degli   affidatari   degli   incarichi  professionali  di
comprovare  la  propria  regolarita'  contributiva (art. 17, comma 8,
ultimo  periodo)  si  applichi  o meno alle gare indette prima del 18
agosto  2002  indicato. Infine, e' stato formulato il quesito di come
debba  essere  interpretata  la  disposizione (art. 17, comma 12-ter,
ultimo  periodo) che prevede, per la determinazione dei corrispettivi
spettanti ai soggetti incaricati di redigere progetti, l'applicazione
del  decreto  del  Ministro  della  giustizia del 4 aprile 2001, fino
all'emanazione d'un nuovo decreto interministeriale.
  L'Autorita',  in  primo  luogo,  ritiene  importante  esprimere  il
proprio  avviso  sulla necessita' che l'innalzamento della soglia per
l'affidamento fiduciario non comporti un effetto negativo sul mercato
dei  servizi di ingegneria e, pertanto, invita le stazioni appaltanti
a  conformarsi alle indicazioni contenute nelle determinazioni dell'8
novembre  1999,  n. 8, del 17 febbraio 2000, n. 5, del 5 aprile 2000,
n. 17, del 27 dicembre 2000, n. 57, del 26 luglio 2001, n. 18, del 27
febbraio  2002,  n. 3, del 16 luglio 2002, n. 16, del 24 luglio 2002,
n.  18  e del 30 luglio 2002, n. 20, rispetto che ritiene ancora piu'
indispensabile  stante  il  nuovo  limite per il suddetto affidamento
fiduciario.    Alle   stazioni   appaltanti   spetta   di   osservare
comportamenti  concreti  che non facciano discendere dall'affidamento
fiduciario  degli  incarichi un loro frazionamento, con vanificazione
del  principio della concorrenza ed una cristallizzazione del mercato
locale  che  rimanga  riservato,  sempre  piu',  a  progettisti  gia'
specializzati  nell'ambito  di intervento per precedenti rapporti con
la stessa amministrazione.
  Cio' premesso, per quanto riguarda il primo quesito, va considerato
che  l'innovazione  legislativa  di  cui  all'art.  7  della legge n.
166/2002 riproduce un indirizzo giurisprudenziale interpretativo gia'
consolidato  nel  precedente sistema. Ne consegue l'incontestabilita'
del  diritto  alla  partecipazione per le societa' indicate anche con
riferimento  alle  gare il cui bando sia stato pubblicato prima della
riforma.  Analogamente  di  non difficile soluzione sembra il secondo
dei  formulati quesiti rispetto al quale, sulla base delle precedenti
considerazioni  in ordine agli effetti della successione di leggi nel
tempo,   sembra  preferibile  la  tesi  secondo  cui  vanno  comunque
rispettate le previsioni del bando di gara, con la conseguenza che le
nuove  norme  non trovano applicazione per le gare gia' bandite al 18
agosto 2002.
  Per   quanto   riguarda,   infine,   il   quesito   concernente  la
determinazione  dei compensi dovuti ai progettisti, va in primo luogo
osservato  che  l'interpretazione della disposizione ha effetto anche
con  riferimento all'appalto integrato, (art. 19, comma 1-ter) per il
quale  l'ammontare delle spese per la progettazione va determinato in
conformita'  alla  normativa  concernente  le  relative  gare. Va poi
rilevato  che  la  richiesta  di  parere e' motivata dal fatto che il
decreto  4 aprile 2001, cui si fa riferimento nell'ultimo periodo del
nuovo  comma 12-ter dell'art. 17, e' stato annullato, integralmente e
con  efficacia erga omnes, con sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 23
luglio  2002,  n.  6552  e, quindi prima dell'entrata in vigore della
legge  n.  166/2002, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e'
avvenuta  il  3 agosto 2002. L'annullamento e' stato, poi, confermato
con  sentenza dello stesso TAR dell'8 agosto 2002, n. 7067 e, quindi,
dopo   la  pubblicazione  della  legge  n.  166/2002  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Al  riguardo,  potrebbe  sostenersi  sia che il richiamo al decreto
indicato  contenuto  nell'ultimo  periodo  del  comma 12-ter aggiunto
all'art.   17  della  legge-quadro  abbia  comportato  una  sorta  di
"legificazione" dello stesso su cui non puo' avere inciso la sentenza
di  annullamento  del  TAR,  con  la conseguenza della sua perdurante
applicazione   fino   all'emanazione   del   nuovo  previsto  decreto
interministeriale,  sia  l'inconfigurabilita' di una "legificazione",
per  rinvio, di un provvedimento amministrativo annullato, per giunta
antecedentemente  all'entrata  in  vigore della legge che allo stesso
rinvia.  A  preferire  tale  ultima  soluzione interpretativa sembra,
indurre  il  fatto  che  la  legge  n.  166/2002, pur avendo inserito
nell'art.  17  della  legge-quadro  il  suddetto comma 12-ter, non ha
soppresso  il comma 14-ter dello stesso articolo, il quale stabilisce
che,  fino  all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12-bis (che
e' poi quello annullato dal TAR), continuano ad applicarsi le tariffe
professionali  in  vigore e cioe' quelle della legge 2 marzo 1949, n.
143.  Al  riguardo,  mentre  risulta  pacifica  la  funzionalita'  di
approvazione  di  nuovo  provvedimento dei Ministri della giustizia e
delle infrastrutture, risulta opportuno, comunque, al fine di evitare
contestazioni in sede di liquidazione dei corrispettivi, che di detta
interpretazione  ne sia fatta esplicita indicazione nei bandi di gara
e nei contratti con i professionisti.
  G) Per quanto riguarda le modifiche apportate all'appalto integrato
(art.  19,  comma 1, lettera b), e' stato richiesto se i concorrenti,
in  base  alla  nuova  normativa, debbano possedere l'attestazione di
qualificazione  per  la  progettazione  e  per la costruzione, oppure
possono   partecipare  alla  gara  con  la  qualificazione  per  sola
costruzione. E' stato chiesto, inoltre, se e' sufficiente il possesso
dell'attestazione   di   progettazione   e   costruzione,  oppure  e'
necessario anche la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti
per  l'affidamento  dei  servizi  di  progettazione,  o  di requisiti
progettuali   individuati   in   via   discrezionale  dalla  stazione
appaltante. Infine, e' stato formulato il quesito se, nel caso che il
concorrente  sia in possesso della attestazione di qualificazione per
sola costruzione, i requisiti dei progettisti dallo stesso indicati o
associati  debbano  essere  quelli  previsti  per  l'affidamento  dei
servizi  di progettazione determinati sulla base dell'importo globale
dell'appalto  oppure  sulla base di tale importo al netto delle spese
di progettazione.
  Anche per l'appalto integrato l'Autorita', a parte ogni valutazione
sul  cambiamento  rispetto  alla  precedente  netta  separazione  tra
progettazione  e  realizzazione  dell'opera,  precisa che spetta alle
stazioni  appaltanti osservare comportamenti che comunque ne comporti
un  impiego, in particolare sotto la soglia dei 200.000 euro, che non
privilegi  le esigenze della realizzazione delle opere e quindi delle
imprese costruttrici rispetto a quelle esigenze che sono tutelate con
la  progettazione,  e  cioe' la qualita' delle opere e i loro costi e
che  non  si  determini  un  eccessivo  contrarsi  del  mercato delle
progettazioni  esecutive,  e  cio'  con  attenta  comparazione, per i
piccoli  lavori,  tra  uso  dell'appalto  integrato  e  natura  degli
interventi da realizzare.
  Per quanto riguarda il primo quesito, in base al combinato disposto
dell'art. 3, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000  e dell'art. 19, comma 1-ter, della legge n. 109/1994, si
puo'  ritenere  che,  al fine di partecipare ad un appalto integrato,
qualunque  ne sia l'importo, i concorrenti possono essere in possesso
sia   della   attestazione  di  qualificazione  per  progettazione  e
costruzione,  sia di quella per sola costruzione. In caso di possesso
dell'attestazione  per progettazione e costruzione, e' necessario che
la  relativa  classifica  sia  sufficiente  a  coprire la somma degli
importi  dei  lavori,  della sicurezza e della progettazione e che il
concorrente  sia inoltre in possesso dei requisiti previsti dall'art.
63,  comma  1,  lettera  o)  (nel  caso  che l'importo delle spese di
progettazione   sia   compreso   fra  Euro 100.000  e  la  soglia  di
applicazione  della  disciplina comunitaria) oppure dall'art. 66 (nel
caso  che l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore
alla  soglia  di  applicazione  della  disciplina  comunitaria),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999.  Nel caso,
invece, del possesso dell'attestazione di sola costruzione oppure del
possesso  di  attestazione  per  progettazione  e  costruzione  ma in
carenza  degli  ulteriori specifici requisiti in precedenza indicati,
e'  necessario  che  la  classifica  dell'attestazione  posseduta sia
sufficiente  a  coprire  la  somma  degli  importi dei lavori e della
sicurezza  e che il concorrente indichi o associ un progettista e che
il progettista indicato o associato possegga i requisiti specifici di
cui  alla  lettera o) del primo comma dell'art. 63 o dell'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  Con  specifico  riferimento,  poi,  a  detti  ultimi  requisiti, si
ritiene  che  gli  stessi  debbano  essere  quantificati,  per quanto
riguarda  quelli di cui all'art. 66, comma 1, lettera a), del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  n.  554/1999,  con  riferimento
all'ammontare  delle  spese  di  progettazione esecutiva indicato nel
bando  di  gara  e  per  quanto  riguarda  quelli di cui all'art. 63,
lettera  o)  e all'art. 66, comma 1, lettere b) e c), con riferimento
all'importo  dei  lavori  di  ognuna  delle classi e categorie cui si
suddivide  l'intervento,  individuate  sulla  base  delle elencazione
contenute nelle vigenti tariffe professionali. Si ritiene, poi, che i
requisiti  medesimi,  nel  caso  in  cui il concorrente non indichi o
associ  un  progettista, debbano essere dimostrati con riferimento ai
progetti  esecutivi  redatti direttamente dalla struttura tecnica del
concorrente  stesso,  determinando,  ai  fini  del  requisito  di cui
all'art.  66,  comma  1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, i corrispettivi che sarebbero spettati, sulla
base  della  tariffa professionale vigente al momento della redazione
dei   progetti,  a  professionisti  non  appartenenti  alla  suddetta
struttura tecnica del concorrente medesimo.
  H)  In  merito  all'estensione del criterio di aggiudicazione sulla
base  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa operata dal nuovo
comma 1-ter dell'art. 21 della legge-quadro, e' stato chiesto se esso
puo'  essere  impiegato solo nel caso che a base di gara sia posto il
progetto definitivo, o anche nel caso che a base di gara sia posto un
progetto esecutivo.
  Va  osservato in proposito che la nuova disposizione prevede che il
criterio  dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa possa essere
impiegato,  oltre  ai casi previsti in precedenza (appalto-concorso e
concessione),   qualora   siano   presenti  i  seguenti  presupposti:
l'importo   dei   lavori  e'  superiore  alla  soglia  comunitaria  e
nell'intervento   e'  prevalente  la  componente  tecnologica,  o  le
soluzioni  progettuali hanno particolare rilevanza tecnica e, quindi,
rendono  possibile  un miglioramento della progettazione da parte dei
concorrenti.
  In  base  a  tali  presupposti  si  deve  ritenere che e' possibile
l'impiego  del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
sia se si pone a base di gara un progetto esecutivo, sia se si pone a
base  di gara un progetto definitivo. Va pero' osservato che, qualora
la   stazione   appaltante   ritenga  di  fare  ricorso  al  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, non e' opportuno che la
stessa impegni proprie risorse per redigere un progetto esecutivo che
e'  destinato  ad  essere  variato  anche  in  aspetti  rilevanti. Ne
consegue,  in  tal  caso,  l'opportunita' di fare ricorso all'appalto
integrato  in  quanto  i  presupposti  prima  indicati coincidono con
quelli che consentono tale forma d'appalto. In ogni caso e' opportuno
che le stazioni appaltanti, nel caso di ricorso al criterio in esame,
provvedano  alla  nomina  di una commissione per la valutazione delle
offerte.
  I)   Con   riferimento   alle  modifiche  riguardanti  la  cauzione
definitiva  (art.  30,  comma  2), e' stato chiesto come debba essere
interpretata la norma secondo cui le nuove disposizioni "si applicano
anche  ai  contratti  in corso", con specifico riferimento al caso in
cui il contratto e' stato gia' stipulato ed i lavori sono in corso di
esecuzione, al caso in cui il contratto e' in fase di formalizzazione
e  fa  seguito  ad un bando pubblicato prima dell'ultima modifica, al
caso  in  cui  il  contratto  e' relativo ad un atto aggiuntivo ad un
contratto gia' formalizzato.
  In  proposito, mentre nulla osta all'immediata applicazione a tutti
i  contratti  in  corso  d'esecuzione  dei  nuovi e piu' semplificati
meccanismi  di  svincolo della cauzione, (pur se l'applicazione della
normativa  reca  in  se  il  rischio  di  costituire  un disincentivo
all'adempimento   corretto)   non   risulta  ammissibile  e  pacifica
l'applicazione  della  nuova  disciplina  sulla quantificazione della
stessa.  L'aggravio dell'aggiudicatario che scaturisce dalla prevista
incrementazione della cauzione comporta un'alterazione sostanziale ex
post dell'equilibrio contrattuale e puo' generare controversie tra le
parti in ordine ad un'eventuale risoluzione del contratto.
    L)  Con  riferimento al nuovo testo dell'art. 31-bis della legge,
e' stato chiesto quale sia la disciplina applicabile alle gare la cui
aggiudicazione  e'  avvenuta  precedentemente  al  18 agosto 2002. La
richiesta  di  chiarimento  trae  origine dal fatto che, ai sensi del
comma  1-quater  del novellato art. 31-bis le nuove disposizioni "non
si  applicano  ai  lavori  per  i quali l'individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.".
  Al  quesito  si  ritiene  di  dover  rispondere nel senso che per i
lavori gia' aggiudicati alla data del 18 agosto 2002 debba continuare
ad  applicarsi la normativa precedentemente vigente e cio' in quanto,
con  la  disposizione  transitoria  indicata,  l'effetto abrogante e'
diversamente  cadenzato  con  riferimento alla data di aggiudicazione
dell'appalto.  Soluzione, quella suggerita, che e' anche coerente con
il  principio  codificato  dall'art.  232,  comma  2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo il quale i modi ed i
contenuti  delle  reciproche obbligazioni sono disciplinate, nel caso
di successioni di legge nel tempo, da quelle vigenti al momento della
stipulazione del contratto.
  M)  Altri  quesiti  riguardano le modifiche introdotte all'istituto
del  promotore,  ed  in  particolare  concernono  la  possibilita' di
applicare  le  disposizioni  di  cui  al  penultimo ed ultimo periodo
dell'art.  37-ter  della  legge introdotti dalla legge n. 166/2002 ai
procedimenti in corso.
  In  primo  luogo  va  ricordato  che  la possibilita' di realizzare
lavori  pubblici  o  di pubblica utilita' su iniziativa del privato e
con  risorse  totalmente  o  parzialmente private e' stata introdotta
nell'ordinamento  con  la cosiddetta "Merloni ter" (legge n. 415/1998
che   ha  aggiunto  nella  legge-quadro  gli  articoli  da  37-bis  a
37-novies).
  Come  e'  noto, il procedimento prende l'avvio con la presentazione
di  una  proposta da parte di un promotore, adeguatamente qualificato
(art.  99,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999),
avente  ad  oggetto  l'esecuzione e la gestione di un intervento gia'
inserito dall'amministrazione nella propria programmazione triennale,
ed  ivi  previsto  da realizzarsi con finanziamento privato (art. 14,
commi  2  e  3,  art.  37-bis  della  legge-quadro); tale proposta e'
sottoposta  ad  una  valutazione  dell'amministrazione  ed in caso di
valutazione positiva e' posta a base di una gara per individuare, con
il   criterio   dell'offerta   economicamente  piu'  vantaggiosa,  il
soggetto,  o i due soggetti, chiamati successivamente a competere con
il  promotore  al  fine  di  ottenere la concessione di costruzione e
gestione  dell'intervento  proposto (art. 37-quater, comma 1, lettera
a)  della  legge-quadro);  l'affidamento della concessione avviene al
termine    di    una    procedura   negoziata   "plurima",   in   cui
l'amministrazione  mette  a confronto il promotore ed il soggetto o i
soggetti  selezionati  mediante valutazione comparativa delle diverse
offerte (art. 37-quater, comma 1, lettera b), della legge-quadro).
  Cio'  premesso,  le  nuove  disposizioni  intese a rimuovere quegli
elementi   di  criticita'  che  nel  primo  periodo  di  applicazione
dell'istituto  hanno  costituito  una  remora al suo sviluppo, con la
introduzione  della  cosiddetta  prelazione  a  favore  del promotore
(affidamento al promotore in qualita' di concessionario ove adegui il
progetto  a  quello risultato vincitore), a parte la configurabilita'
di  disarmonie rispetto ai principi comunitari, se da un lato possono
incentivare  la  presentazione  di  proposte, dall'altro rischiano di
limitare l'interesse del mondo produttivo a partecipare alla gara per
la  individuazione  dei  due  partecipanti  alla  prevista  procedura
negoziata,   gara   il  cui  risultato  puo'  essere  vanificato  con
l'anzidetta prelazione.
  In  primo  luogo  va  osservato  che  le  modifiche  introdotte nel
procedimento  del  promotore  dalla  legge  n.  166/2002,  non  hanno
alterato  nella sostanza la fase della presentazione della proposta e
della  sua  valutazione  da  parte  dell'amministrazione  e  sono  di
immediata  applicazione. Il rinvio al regolamento nel testo di cui al
novellato comma 1 dell'art. 37-bis e' fatto, infatti, al solo fine di
"detta(re)  indicazioni  per  chiarire  e  agevolare  le attivita' di
asseverazione",  senza  alcun  riferimento  a modifiche di disciplina
sostanziale  dell'istituto. Sono state, invece modificate le due fasi
della gara, quella per l'individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura  negoziata  e  quella  della  procedura negoziata medesima.
Relativamente  alla prima fase, e' ora possibile scegliere i soggetti
anche  mediante  appalto concorso; relativamente alla seconda, merita
soprattutto  di essere segnalata la posizione di vantaggio attribuita
al  promotore,  che  ora  gode  di una sorta di diritto di prelazione
sull'offerta giudicata dall'amministrazione piu' conveniente in esito
alla procedura negoziata.
  Cio'  considerato  in linea generale, puo' esaminarsi il quesito in
ordine  alla  individuazione  della  disciplina  applicabile  ad  una
procedura  di  affidamento di concessione che ha avuto inizio con una
proposta  di un promotore e che era in corso (in particolare e' stato
gia'  pubblicato  il  bando  per  la  individuazione  dei soggetti da
invitare  alla  procedura  negoziata) al momento di entrata in vigore
della legge n. 166/2002.
  Alla luce di quanto si e' premesso in ordine alla successione delle
leggi  nel  tempo,  occorre  dunque  accertare  quale possa essere il
momento  della  pubblicazione  del  bando  nella  peculiare procedura
disciplinata dagli articoli 37-bis e seguenti della legge-quadro onde
individuare  il  criterio  temporale  che  consente il discrimine tra
l'applicazione  della  vecchia e della nuova normativa. Tale non puo'
ritenersi  certo  l'inserimento  dell'intervento nella programmazione
triennale  dei  lavori  pubblici  dell'amministrazione, la quale vale
solo  a  rendere  pubblica l'intenzione di riservare al finanziamento
privato determinati interventi.
  Sulla  base  delle  considerazioni  che  precedono  e dei ricordati
criteri, e', invece, piu' corretto ritenere "bando" quello pubblicato
per  la  scelta  di colui o coloro che competeranno con il promotore.
Tale  atto  infatti  introduce  una vera e propria procedura di gara,
stimola  la presentazione delle offerte, ed inoltre produce l'effetto
di rendere vincolante come offerta la stessa proposta del promotore -
previamente  garantita  - in caso di mancanza di competitori, effetto
sancito  dall'art.  37-quater,  comma  2,  della  legge-quadro.  Cio'
comporta  che  alle  gare  indette  prima  del 18 agosto 2002 non sia
possibile applicare le nuove disposizioni.
  Occorre  pero'  esaminare  se  il  vecchio  assetto normativo debba
disciplinare  anche  la  successiva  fase  della procedura negoziata,
oppure  se  in  questa  possano  trovare ingresso le nuove previsioni
legislative  e  quindi  le  nuove disposizioni di cui al penultimo ed
ultimo  periodo  dell'art.  37-ter della legge-quadro come introdotti
dalla legge n. 166/2002, riguardanti in particolare la prelazione del
promotore.
  Non sembra possibile la seconda soluzione in quanto il procedimento
volto  all'affidamento  della concessione e' da considerarsi unitario
ancorche'   articolato  in  due  sottofasi  che  non  possono  essere
considerate autonome. Anzi, si puo' ritenere che il vero procedimento
di  affidamento sia quello negoziale, rispetto al quale la fase della
gara  licitazione  si  pone  come mero subprocedimento, come e' stato
rilevato nell'Atto di regolazione n. 51 del 26 ottobre 2000 di questa
Autorita'. La gara, infatti, non si conclude con l'aggiudicazione, ma
solo  con  la  individuazione  delle migliori offerte funzionale alla
successiva alla conclusione della quale si aggiudica la concessione.
  Il   carattere   unitario  della  procedura  di  affidamento  della
concessione,  sebbene  articolata  in  due distinte fasi, comporta la
immodificabilita'   delle   regole   inizialmente   poste   fino   al
provvedimento    conclusivo    della   aggiudicazione;   diversamente
verrebbero  a  mutare  tutte quelle condizioni che hanno indotto alla
partecipazione   o   alla   non   partecipazione  alla  gara  o  alla
formulazione  dell'offerta,  e verrebbero quindi alterate le garanzie
della trasparenza e della par condicio.
    N)  E'  stato  chiesto  quale sia il rapporto fra la disposizione
inserita  dall'art. 7, comma 3, della legge n. 166/2002, nel comma 9,
dell'art.  18,  della  legge  n. 55/1990, ed il comma 12 dello stesso
art. 18.
  La  nuova  disposizione  prevede  che  i  termini  per  il rilascio
dell'autorizzazione  ai  subappalti o ai cottimi di importo inferiore
al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad Euro
100.000  sono  ridotti alla meta' mentre la disposizione del comma 12
considera  subappalto o contratto similare qualsiasi contratto avente
ad  oggetto  attivita'  ovunque espletate che richiedono l'impiego di
mano  d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo
se  singolarmente  di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori
affidati  o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza
del  costo  della  mano  d'opera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo dei lavori da affidare. L'art. 141, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ha, poi, precisato che le
attivita'  ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere
cui si riferisce l'appalto.
  Per  fornire  una  risposta al quesito va ricordato che l'Autorita'
nella determinazione n. 12 del 22 maggio 2001 ha affermato che l'art.
18  della  legge  n. 55/1990, e' formato da quattordici commi e che i
commi  da  uno  ad  undici  e  da tredici a quattordici contengono le
disposizioni  da  applicarsi  per il subappalto delle prestazioni che
sono  qualificate  come  lavori  mentre  il  comma  dodici  opera una
definizione  legale  del  subappalto  finalizzata  ad  individuare le
regole  da  applicarsi  per l'affidamento dei subcontratti relativi a
prestazioni  che  non  sono  lavori  ma  prevedono  l'impiego di mano
d'opera,  come nel caso della fornitura con posa in opera ed i noli a
caldo e cioe' dei cosiddetti "contratti similari".
  Tenendo conto delle suddette considerazioni si deve ritenere che la
nuova  disposizione riguarda esclusivamente il subappalto o i cottimi
relativi  alle  prestazioni  da  qualificarsi  come lavori e, quindi,
nessuna  variazione  e'  stata apportata alle disposizioni in materia
dei cosiddetti "contratti similari". Restano quindi pienamente valide
tutte  le  indicazioni  che  l'Autorita'  ha  fornito  in  ordine  ai
"contratti similari" nelle determinazioni n. 12/2001 e n. 25/2001.
  Va  precisato,  inoltre, al fine di una migliore comprensione delle
disposizioni, che i subappalti di lavori e, quindi, anche i contratti
similari,  ancorche'  di  importo  inferiore  al  2% dell'importo dei
lavori  affidati o a 100.000 euro, incidono sulla percentuale del 30%
dell'importo della categoria prevalente liberamente subappaltabile.
  Per tutte le esposte considerazioni, nei sensi indicati e' l'avviso
dell'Autorita' di vigilanza per i lavori pubblici.
    Roma, 16 ottobre 2002
                                                 Il presidente: Garri