IL CONSIGLIO
Premesso che:
  Ad  opera  di  diverse stazioni appaltanti sono stati prospettati a
questa   Autorita'   numerosi   interrogativi   simili,  che  possono
riassumersi nei due seguenti quesiti, inerenti l'attuale regime delle
ritenute a garanzia sul credito dell'appaltatore:
    1)  se  la  s.a.  che  ha  precedentemente effettuato, in sede di
pagamento degli acconti in corso d'opera, la ritenuta di garanzia del
5%  sul  credito dell'appaltatore - prevista dall'art. 22 della legge
n.  1/1978,  a  modifica  del  primo comma del precedente art. 48 del
regio decreto n. 827/1924 - puo' o meno procedere allo svincolo delle
suddette  ritenute, previa presentazione da parte dell'appaltatore di
polizza fideiussoria assicurativa e senza attendere il riconoscimento
della  regolare  esecuzione dell'opera, dal momento che tale facolta'
introdotta  dall'art.  22  della  legge  n.  1/1978  deve  intendersi
attualmente   preclusa,   data   l'intervenuta  espressa  abrogazione
dell'articolo  in  esame  ad  opera  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
    2)  se, avendo il regolamento espressamente abrogato all'art. 231
il  solo  art.  22  della legge n. 1/1978, ma non anche il precedente
art.  48  del  regio  decreto  n.  827/1924  relativo ai pagamenti in
acconto,  deve  intendersi  attualmente  preclusa la sola facolta' di
svincolo  delle  ritenute,  ferma  restando  la possibilita' da parte
dell'amministrazione  di continuare ad operarle ai sensi dell'art. 48
non  espressamente  abrogato, ovvero deve ritenersi altresi' preclusa
anche tale possibilita'.
  Considerato  che  i quesiti prospettati concernono problematiche di
carattere  generale  e  che  con l'emanazione della legge n. 166/2002
sono  state  apportate modifiche al regime della garanzia definitiva,
si  ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte di questa
Autorita'.
Ritenuto in diritto:
  In  ordine  alle  problematiche  in  esame, e' necessario anzitutto
ricordare  che  la  legge  n.  109/1994  ed il successivo regolamento
d'attuazione  hanno - in realta' - introdotto a favore delle stazioni
appaltanti  tutto  un  complesso sistema di garanzie ed assicurazioni
stabilendo  altresi' espressamente - all'art. 30 della legge quadro -
che devono intendersi conseguentemente soppresse tutte le altre forme
di garanzia e cauzioni previste dalla normativa vigente.
  In  particolare  -  con  riferimento  al profilo che in questo caso
maggiormente  interessa  -  lo stesso art. 30, comma 2, ha previsto a
carico  dell'appaltatore la prestazione a favore dell'amministrazione
di  una  garanzia  fldeiussoria da parte di un istituto bancario o di
una  compagnia  di assicurazione autorizzata pari al 10% dell'importo
netto  dell'appalto a copertura di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto.  In  tal  senso, anche la recente modifica intervenuta con
legge   n.   166/2002,  ha  ribadito  l'efficacia  di  tale  garanzia
omnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne l'entita' percentuale in
relazione al ribasso offerto in sede di gara, nonche' le modalita' di
svincolo parziale in corso d'opera.
  Il  regolamento  d'attuazione  n.  554/1999  -  sulla  base di tali
premesse normative - ha coerentemente disposto l'abrogazione espressa
dell'art.  22  della legge 3 gennaio 1978 nonche' dell'intero decreto
del  Presidente della Repubblica n. 1063 del 16 luglio 1962, il quale
tra  l'altro  disciplinava  all'art.  33  (Pagamenti  in  acconto) le
ritenute  previste  dall'art.  48  del regio decreto n. 827 del 1924,
stabilendo   che   le   stesse   costituivano  per  l'Amministrazione
un'ulteriore     garanzia     dell'adempimento     degli     obblighi
dell'appaltatore.
  Avendo  pertanto  l'art.  231  del  reg. abrogato sia l'art. 33 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1063/1962, sia l'art. 22
della  legge  n. 1 del 1978 ed avendo inoltre disciplinato nuovamente
all'art. 114 i "Pagamenti in acconto", dove scompare ogni riferimento
al diritto dell'amministrazione ad effettuare le suddette ritenute di
legge, puo' conseguentemente ritenersi che dall'entrata in vigore del
regolamento   sia   preclusa   alle   amministrazioni  appaltanti  la
possibilita'  di operare, in sede di pagamento degli acconti in corso
d'opera, la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore.
  Alla  luce  della  nuova normativa, resta tuttora in vigore la sola
ritenuta   dello   0,50%   che  le  amministrazioni  appaltanti  sono
autorizzate ad effettuare - ai sensi dell'art. 7 del nuovo Capitolato
generale   d'appalto   -   a   garanzia   dell'osservanza   da  parte
dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.
  La  suddetta  ritenuta  viene  svincolata, previa liberatoria degli
Enti   previdenziali   interessati,   solo  con  la  rata  di  saldo,
corrisposta a fronte del prezzo pattuito per l'opera realizzata sulla
base delle risultanze del conto finale.
  Cio'  premesso,  resta  ancora  da chiarire l'aspetto relativo alla
individuazione  della  disciplina  applicabile ai contratti stipulati
prima della vigenza dell'attuale regolamento, ponendo come discrimine
la  data  di  entrata  in vigore della recentissima legge n. 166/2002
che,  modificando  l'art.  30,  comma  2, della legge n. 109/1994, ha
sancito il nuovo regime della garanzia fideiussoria definitiva.
  Infatti,  prima del 18 agosto 2002, poteva risultare sufficiente il
richiamo  all'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  il  quale,  nel  dettare una normativa transitoria intesa a
definire  l'operativita'  nel tempo delle specifiche prescrizioni del
regolamento, precisava che "le disposizioni riguardanti il modo ed il
contenuto  delle  obbligazioni derivanti da contratto si applicano ai
contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore".
  Anche  questa  Autorita',  con  la determinazione n. 54/2000, aveva
conseguentemente  chiarito  che  "con  riferimento all'esecuzione del
contratto d'appalto e, in particolare, al contenuto ed alle modalita'
delle  reciproche  obbligazioni  che  ne  derivano, il regolamento ha
fatto   applicazione  del  principio  generale  tempus  regit  actum,
disponendo  che  gli  stessi  si  ricollegano  alla  legge vigente al
momento della stipulazione.".
  Ne derivava che, solo per i contratti stipulati anteriormente al 28
luglio   2000  -  e  quindi  prima  dell'espressa  abrogazione  delle
precedenti  disposizioni  normative  -  poteva ritenersi legittima la
possibilita'  di continuare ad operare le ritenute del 5%, nonche' il
conseguente  svincolo  delle  stesse  all'atto della presentazione di
apposita polizza fldeiussoria.
  Tuttavia,  con  l'entrata  in  vigore  delle  richiamate  modifiche
introdotte  dalla  legge n. 166/2002, l'esplicita indicazione - nella
versione  attuale dell'art. 30, comma 2 - che "le disposizioni di cui
ai  precedenti  periodi  si  applicano  anche ai contratti in corso",
porta a ritenere preclusa la possibilita' di continuare ad operare le
suddette ritenute del 5% sugli acconti corrisposti in corso d'opera.
Dalle considerazioni svolte segue che:
  1.   L'art.  30,  comma  2,  della  legge  n.  109/1994,  abrogando
espressamente  ogni  altra  forma  di garanzia e cauzione in essa non
contemplata, ha previsto a carico dell'appaltatore la prestazione, in
favore dell'amministrazione, di una garanzia fidejussoria (resa da un
istituto  bancario  o da una compagnia assicurativa autorizzata) pari
al   10%   dell'importo   netto  dell'appalto,  a  garanzia  di  ogni
obbligazione nascente dal contratto.
  2.  Le modificazioni introdotte dalla legge n. 166/2002 al suddetto
art.  30,  comma  2,  hanno  ribadito  l'efficacia  di  tale garanzia
omnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne l'entita' percentuale in
relazione al ribasso offerto in sede di gara, nonche' le modalita' di
svincolo parziale in corso d'opera.
  3.  Alla  luce  dell'attuale  normativa,  resta in vigore la sola e
distinta ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 7 del nuovo capitolato
generale  d'appalto  (decreto  ministeriale  n. 145/2000), a garanzia
dell'osservanza  delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle   leggi   e   regolamenti   sulla  tutela,  sicurezza,  salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.
  4.  Per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore
del  regolamento  resta  preclusa  alle amministrazioni appaltanti la
possibilita'  di  operare in sede di pagamento degli acconti in corso
d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore.
  5.  Stante l'applicabilita' ai contratti in corso delle intervenute
modifiche  in  materia  di  cauzione  definitiva di cui alla legge n.
166/2002,  anche  nel  caso  in  cui il contratto d'appalto sia stato
stipulato  anteriormente  all'entrata in vigore della nuova normativa
(decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), le ritenute di
garanzia  del  5%, se operate, dovranno essere svincolate nei modi di
legge,  senza  attendere  il riconoscimento della regolare esecuzione
dell'opera.
    Roma, 23 ottobre 2002
                                                 Il Presidente: Garri