IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge
18  giugno  2002, n. 118, recante disposizioni urgenti per il settore
zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi;
  Visto  in  particolare  l'art.  1, comma 8, della predetta legge n.
118/2002  che  prevede  l'istituzione  di  un  tavolo  della  filiera
zootecnica    finalizzato    alla    conclusione    di   un   accordo
interprofessionale   finalizzato   a   garantire   le   attivita'  di
smaltimento  dei  materiali  classificati  a rischio e della relativa
copertura dei costi;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale e' stato
istituito  il  tavolo  della  filiera  zootecnica  per  le  finalita'
previste all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002;
  Considerato che l'intervento dello Stato finalizzato ad assicurare,
sotto  il controllo dell'autorita' sanitaria pubblica, l'eliminazione
dei  materiali  classificati  a  rischio  ai sensi della decisione n.
2000/766/CE  del consiglio del 4 dicembre 2000, nonche' i processi di
tracciabilita'  di  tutte le parti degli animali allevati e macellati
nel territorio nazionale, e' previsto fino al 31 ottobre 2002;
  Considerato  che,  a  partire  dal  1  novembre 2002, e' necessario
comunque  assicurare  l'eliminazione  dei  materiali  classificati  a
rischio;
  Considerato  che  il  tavolo della filiera zootecnica non ha ancora
completato  la  definizione  del  quadro  tecnico  organizzativo  per
l'accordo  interprofessionale,  previsto  all'art.  1,  comma 8 della
richiamata  legge  n.  118/2002,  volto  a  garantire le attivita' di
smaltimento  dei  materiali  classificati  a rischio e della relativa
copertura dei costi;
  Visto  il protocollo di intesa, sottoscritto il 31 ottobre 2002 dal
tavolo della filiera zootecnica inteso a garantire, a decorrere dal 1
novembre  2002 fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di
recepimento  dell'accordo  di filiera o del decreto interministeriale
in  sostituzione di detto accordo di filiera, e comunque non oltre il
31  gennaio  2003,  la  verifica della corretta gestione del ritiro e
dello  smaltimento  di sottoprodotti di origine animale non destinati
al  consumo  umano  ivi  compresa  la  verifica  dei  relativi costi,
costituendo un apposito "Comitato di garanzia";
  Ritenuta  la  necessita' di approvare, nelle more della definizione
dell'accordo   interprofessionale,  il  protocollo  di  intesa  sopra
citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato il protocollo di intesa, stipulato tra le parti del
tavolo  della  filiera  zootecnica  di cui all'art. 1, comma 8, della
legge  18  giugno  2002, n. 118, in data 31 ottobre 2002, allegato al
presente decreto, di cui forma parte integrante.
  2.  A  partire dal 1 novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del
decreto  ministeriale  che  recepisce, ai sensi dell'art. 1, comma 8,
della  legge 18 giugno 2002, n. 118, l'accordo interprofessionale che
regoli   la   materia   indicata   nelle   premesse,  o  del  decreto
interministeriale  in  mancanza  di  detto  accordo, e' costituito un
comitato di garanzia per:
    a) la  verifica  della  corretta  gestione  del  ritiro  e  dello
smaltimento  di  sottoprodotti  di  origine animale, non destinati al
consumo umano, ivi compresa la verifica dei relativi costi;
    b) la  verifica  che  gli  standard di ritiro e di smaltimento da
parte  degli  smaltitori  si mantengano agli stessi livelli di quelli
praticati  in  vigenza  dei contributi previsti dalla stessa legge n.
118/2002,  e  che  i  relativi costi complessivi, cui deve far fronte
tutta  la  filiera,  non  eccedano, in ogni caso, quelli applicati in
vigenza  della  medesima  legge n. 118/2002. Per costo complessivo si
intende  quello  comprensivo  del  contributo pubblico previsto dalla
piu' volte citata legge n. 118/2002. E' fatta salva la facolta' delle
parti  di stipulare accordi in sede locale o di prorogare l'efficacia
di quelli esistenti.
  3.  Il comitato di cui al comma 1 e' costituito da sette componenti
di cui uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, che lo
presiede,  e  da  un  rappresentante  per  ognuna  delle categorie di
seguito    indicate:    allevatori,    industria   di   macellazione,
trasformatori,    commercio,    grande   distribuzione   organizzata,
smaltitori.  Il  comitato  si  riunisce di norma una volta al mese e,
comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti.
  4. L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 gennaio 2003.
Nell'ipotesi  di  mancata conclusione dell'accordo interprofessionale
in  premessa  citato  l'amministrazione,  entro  il 30 novembre 2002,
provvedera'  ad  attivare il procedimento finalizzato alla emanazione
del  decreto  interministeriale  previsto  all'art. 1, comma 8, della
legge n. 118/2002 in premessa citata.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2002
                                                Il Ministro: Alemanno