IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi; Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 118/2002 che prevede l'istituzione di un tavolo della filiera zootecnica finalizzato alla conclusione di un accordo interprofessionale finalizzato a garantire le attivita' di smaltimento dei materiali classificati a rischio e della relativa copertura dei costi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale e' stato istituito il tavolo della filiera zootecnica per le finalita' previste all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002; Considerato che l'intervento dello Stato finalizzato ad assicurare, sotto il controllo dell'autorita' sanitaria pubblica, l'eliminazione dei materiali classificati a rischio ai sensi della decisione n. 2000/766/CE del consiglio del 4 dicembre 2000, nonche' i processi di tracciabilita' di tutte le parti degli animali allevati e macellati nel territorio nazionale, e' previsto fino al 31 ottobre 2002; Considerato che, a partire dal 1 novembre 2002, e' necessario comunque assicurare l'eliminazione dei materiali classificati a rischio; Considerato che il tavolo della filiera zootecnica non ha ancora completato la definizione del quadro tecnico organizzativo per l'accordo interprofessionale, previsto all'art. 1, comma 8 della richiamata legge n. 118/2002, volto a garantire le attivita' di smaltimento dei materiali classificati a rischio e della relativa copertura dei costi; Visto il protocollo di intesa, sottoscritto il 31 ottobre 2002 dal tavolo della filiera zootecnica inteso a garantire, a decorrere dal 1 novembre 2002 fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di recepimento dell'accordo di filiera o del decreto interministeriale in sostituzione di detto accordo di filiera, e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ivi compresa la verifica dei relativi costi, costituendo un apposito "Comitato di garanzia"; Ritenuta la necessita' di approvare, nelle more della definizione dell'accordo interprofessionale, il protocollo di intesa sopra citato; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il protocollo di intesa, stipulato tra le parti del tavolo della filiera zootecnica di cui all'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118, in data 31 ottobre 2002, allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. 2. A partire dal 1 novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che recepisce, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118, l'accordo interprofessionale che regoli la materia indicata nelle premesse, o del decreto interministeriale in mancanza di detto accordo, e' costituito un comitato di garanzia per: a) la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano, ivi compresa la verifica dei relativi costi; b) la verifica che gli standard di ritiro e di smaltimento da parte degli smaltitori si mantengano agli stessi livelli di quelli praticati in vigenza dei contributi previsti dalla stessa legge n. 118/2002, e che i relativi costi complessivi, cui deve far fronte tutta la filiera, non eccedano, in ogni caso, quelli applicati in vigenza della medesima legge n. 118/2002. Per costo complessivo si intende quello comprensivo del contributo pubblico previsto dalla piu' volte citata legge n. 118/2002. E' fatta salva la facolta' delle parti di stipulare accordi in sede locale o di prorogare l'efficacia di quelli esistenti. 3. Il comitato di cui al comma 1 e' costituito da sette componenti di cui uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, che lo presiede, e da un rappresentante per ognuna delle categorie di seguito indicate: allevatori, industria di macellazione, trasformatori, commercio, grande distribuzione organizzata, smaltitori. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti. 4. L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 gennaio 2003. Nell'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo interprofessionale in premessa citato l'amministrazione, entro il 30 novembre 2002, provvedera' ad attivare il procedimento finalizzato alla emanazione del decreto interministeriale previsto all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002 in premessa citata. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2002 Il Ministro: Alemanno