Con  decreto  ministeriale  n.  31522  dell'11  ottobre  2002,  a
decorrere  dal  1  marzo  2002,  data di adozione del nuovo contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  unico  di  settore,  non  e'  piu'
sussistente  il  requisito  della stabilita' di impiego in favore del
personale   dipendente  della  societa'  S.p.a.  Italgas  -  Societa'
italiana per il gas, sede in Torino.
    A  seguito  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  la  societa'  in
questione,  a  decorrere  dal  1  marzo  2002,  non e' piu' esonerata
dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
in  favore  del personale dipendente, ai sensi dell'art. 40, punto 2,
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.