Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' sostituito dai seguenti: "2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, ((delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche,)) possono essere concessi i seguenti aiuti: a) contributi in conto capitale ((fino all'80 per cento)) del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. ((In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;)) b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto ((dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento; c) contributi in conto capitale ((fino all'80 per cento)) per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; d) (( (lettera soppressa dalla legge di conversione);)) d-bis) ((concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.)) 2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori entrate". 2-ter. ((I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento; c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; d) (soppressa); d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. 2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori entrate. 2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte: a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo; b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. 4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2, comma 2. 5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.". - Si trascrive il testo dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, recante "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario": "Articolo unico. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito agrario, sono cosi' determinati: 1) operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi: a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro; b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato; c) per le altre zone del Paese: 60% del tasso di riferimento come sopra precisato; 2) operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico negli interessi: a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro; b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato; c) per le altre zone del Paese: 55% del tasso di riferimento come sopra precisato; 3) operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione: 40% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro per i relativi comparti creditizi; 4) operazioni di credito agrario di miglioramento previste dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio CEE in data 12 marzo 1985: a) per le zone montane e svantaggiate e per quelle del Mezzogiorno: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro; b) per le zone depresse del centro-nord: 30% del tasso di riferimento come sopra precisato; c) per le altre zone del Paese: 50% del tasso di riferimento come sopra precisato; 5) operazioni di soccorso: a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro; b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi: per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento come sopra specificato; per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento come sopra precisato; c) mutui a dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi: per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato; per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato; d) mutui a quindici anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi: per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato; per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato. Per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra fissati si applicano ai contratti condizionati e definitivi stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Analogamente per le operazioni di prestito di cui ai punti 1), 3) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra determinati si applicano allorche' le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state rilasciate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura disposta dalle regioni che abbia caratteristiche analoghe a quelle di cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati. Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, e' pari al costo di provvista indicato nei relativi decreti ministeriali. Nelle operazioni di credito agrario di esercizio il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed agli enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, e' pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria indicato nei relativi decreti ministeriali. Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal contributo pubblico negli interessi si applicano, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento, stabiliti dagli organi dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello definitivo per il periodo dell'ammortamento. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.". - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante "Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche": "Art. 2. - E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Il concorso dello Stato sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli istituti ed enti mutuanti, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualita' erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura previ all'art. 6 della citata legge n. 739. Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualita' di rimborso con i relativi interessi e' garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.". - Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale": "Art. 9. - Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche registratesi nell'azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata. Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie e' determinato secondo parametri che sono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.".