L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 ottobre 2002, premesso che:
    l'art.  9,  comma  9.1,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita) 29 dicembre
1999,  n.  204/99,  pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999,
(di  seguito:  deliberazione  n.  204/99) stabilisce che, entro il 31
luglio  di  ogni  anno,  a  partire dall'anno 2001, ogni esercente il
servizio  di  fornitura  di  energia  elettrica,  con  riferimento  a
ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorita' l'ammontare
dei   ricavi   ammessi  e  dei  ricavi  effettivi  relativi  all'anno
precedente;
    l'art.  9,  comma  9.5,  della  deliberazione  n.  204/1999, come
sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita'
18  ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n.
277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre
2001,  (di  seguito:  deliberazione  n.  228/01)  definisce termini e
modalita' di rimborso dei ricavi eccedentari;
    l'art.  9,  comma  9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto
con  la  deliberazione  dell'Autorita'  25  luglio  2001,  n. 174/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196, del 24
agosto  2001  (di  seguito:  deliberazione  n. 174/01) stabilisce che
ciascun esercente comunica all'Autorita', entro il 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  in cui sono stati effettuati gli accrediti e i
rimborsi   di   cui  al  comma  9.5,  della  medesima  deliberazione,
l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato;
  con  deliberazione  dell'Autorita'  25  luglio  2002, n. 145/02 (di
seguito:  deliberazione  n.  145/02),  sono stati prorogati i termini
previsti  dall'art.  9  della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad
essi collegati;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  Viste:
    la deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  1999, n. 205/99,
pubblicata  nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  306  del  31  dicembre  1999, (di seguito:
deliberazione n. 205/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 238/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 5
gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00);
      la deliberazione n. 174/01;
      la deliberazione n. 228/01;
      la deliberazione n. 145/02;
  Considerato che, per l'anno 2001:
    ai  sensi  dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99,
l'opzione    tariffaria    TV1   comprende   la   componente   \gamma
\;\overline{PG};
    ai  sensi  dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99,
il  parametro  ponente  \overline{PG} dipende dai prezzi dell'energia
elettrica   all'ingrosso   di   cui  all'art.  2,  comma  2.1,  della
deliberazione n. 205/99;
    ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i
ricavi  ammessi  nell'anno  sono  calcolati  in base ai corrispettivi
dell'opzione tariffaria TV1;
    ai  sensi  dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99,
il   prezzo   dell'energia   elettrica   all'ingrosso  comprende  una
componente  a  copertura  dei  costi  fissi  di produzione di energia
elettrica,  differenziata  per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come
indicata nella tabella 1, della medesima deliberazione;
    l'Autorita', con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore
della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia
elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;
  Considerato che:
    il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia  (di
seguito:  T.A.R. Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n.
5288,  ha  annullato  la  deliberazione n. 238/00, nella parte in cui
riduce la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a
copertura dei costi fissi di produzione;
  il  Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni n. 5105/02 e
n.  5l06/02,  con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n.
391,  ha  respinto  i  ricorsi  elevati dall'Autorita' per la riforma
delle  soprarichiamate  sentenze  del T.A.R. Lombardia, per l'effetto
confermando  il  parziale  annullamento della deliberazione n. 238/00
disposto dal T.A.R. Lombardia;
  Considerato   che   l'attuazione  delle  richiamate  decisioni  del
Consiglio   di   Stato  n.  5105/2002  e  n.  5106/2002  comporta  la
rideterminazione  da  parte dell'Autorita' per l'anno 2001 del valore
della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia
elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;
  Ritenuto  opportuno,  in  attesa  della  rideterminazione  da parte
dell'Autorita'  del  valore  della  componente  a copertura dei costi
fissi di produzione di energia elettrica per l'anno 2001:
    sospendere  i  termini  di  cui all'art. 9 della deliberazione n.
204/99  ed  i termini da questi dipendenti, con riferimento ai ricavi
conseguiti nell'anno 2001;
    rimandare   ad  un  successivo  provvedimento  dell'Autorita'  la
determinazione  del  parametro \overline{PG} per l'anno 2001, nonche'
la   fissazione  dei  nuovi  termini  per  gli  adempimenti  previsti
dall'art.  9  della  deliberazione  n.  204/99  e  per  gli ulteriori
adempimenti  ad  essi  collegati,  relativi  ai ricavi conseguiti nel
medesimo anno 2001;
                              Delibera:
                               Art. 1.
              Sospensione dei termini di cui all'art. 9
                    della deliberazione n. 204/99
  Con  riferimento  all'anno  2001, i termini di cui all'art. 9 della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 29
dicembre  1999,  n.  204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n.
235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
l  999,  come  successivamente  modificata  ed  integrata,  nonche' i
termini   da   essi   dipendenti,   sono   sospesi  fino  alla  nuova
determinazione  del  parametro  ponente  \gamma  \;\overline{PG}  con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.