IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei Monopoli di Stato
                           di concerto con
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
della   qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi  del
           Ministero delle politiche agricole e forestali

  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496,  recante  la disciplina delle attivita' di gioco, che dispongono
che  l'organizzazione  e  l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di
concorsi  pronostici,  per  i  quali si corrisponda una ricompensa di
qualsiasi  natura  e  per  la  cui  partecipazione  sia  richiesto il
pagamento  di  una  posta  di  denaro,  sono riservati allo Stato, ed
affidati al Ministero delle finanze che puo' effettuare la gestione o
direttamente  o  a  mezzo  di  persone fisiche o giuridiche che danno
adeguata garanzia di idoneita';
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
riserva  all'U.N.I.R.E.  (Unione  Nazionale  Incremento Razze Equine)
l'esercizio  delle  attivita'  previste  dall'art.  1  prima  citato,
qualora  siano  connesse  con  manifestazioni  sportive organizzate o
svolte sotto il controllo dello stesso Ente;
  Visto  l'art.  3,  comma  77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e delle politiche agricole, i quali possono provvedervi
direttamente  ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori
da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169, che ha trasferito al Ministero
delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le
competenze  che  erano  dell'U.N.I.R.E. in materia di esercizio delle
scommesse ippiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  aprile  1999  con cui e' stato
approvato  il  piano  di  potenziamento  della  rete  di  raccolta ed
accettazione  delle  scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento
di 1000 punti di raccolta sul territorio nazionale;
  Visto  il  decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione
della  convenzione  tipo  per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta  delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a
quota fissa;
  Visto  il  bando  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle
inserzioni,  n.  108 del 15 maggio 1999, con cui e' stata indetta una
gara  pubblica  europea  per l'assegnazione di 671 concessioni per la
raccolta  delle scommesse ippiche, in applicazione dell'art. 2, comma
1, del regolamento prima citato;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, parte prima, del 28
settembre  1999, n. 228, con cui sono state attribuite le concessioni
per  l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e
a quota fissa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di
Stato;
  Considerato  che con ricorso notificato in data 23 novembre 1999 la
ditta  "Calantropio  Valeria"  ha proposto ricorso avverso il decreto
ministeriale  16  settembre  1999,  con  cui  sono  state avallate le
proposte  di  aggiudicazione  delle concessioni per l'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota
fissa,  ed in particolare quella relativa alla concessione n. [1].552
del comune di Siracusa, assegnata alla "Let's Bet Ltd";
  Considerato che la Sezione II del TAR del Lazio, con l'ordinanza n.
427   del  19  gennaio  2000,  ha  respinto  l'istanza  cautelare  di
sospensione,  contenuta  nel  suddetto  ricorso  e  che la stessa, in
seguito  all'appello  di parte, e' stata accolta dalla Sezione II del
Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1273/2000 del 10 marzo 2000;
  Considerato  che con decreto prot. n. 70105/2000 del 12 giugno 2000
e' stata disposta la sospensione della predetta concessione;
  Considerato  che  la "Let's Bet Ltd" ha proposto ricorso avverso il
decreto  di  sospensione  e  che  la  Sezione II del TAR del Lazio ha
respinto  la  relativa  domanda  incidentale dell'atto impugnato, con
l'ordinanza n. 5397/2000 del 5 luglio 2000;
  Preso  atto  che  il  TAR del Lazio ha riunito i ricorsi presentati
rispettivamente  dalle due ricorrenti e con la sentenza n. 3989/2002,
pronunciata nella Camera di consiglio del 27 giugno 2001 e depositata
in data 7 maggio 2002, ha accolto il ricorso della ditta "Calantropio
Valeria",   annullando   "i   provvedimenti   impugnati,  nei  limiti
dell'interesse  fatto valere dall'istante", ed ha respinto il ricorso
della controinteressata;

                                Emana
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  La   societa'   "Let's   Bet  Ltd"  e'  dichiarata  decaduta  dalla
concessione  per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore
nazionale e a quota fissa n. [1].552 del comune di Siracusa.