IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  7 gennaio 2000 e
successive modifiche;
  Vista la decisione della Commissione 98/272/ del 5 giugno 2000;
  Visto  il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  come  modificato,  in  particolare,  dal regolamento (CE)
1248/2001 della Commissione europea;
  Considerato  che,  allo  stato  attuale,  non  vi sono elementi che
comprovino  la  veridicita' dei presupposti scientifici che sono alla
base  dei test in vivo attualmente in commercio per la diagnosi delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Considerato  che  in base al regolamento (CE) 999/2001 e successive
modifiche,  le uniche prove autorizzate ai fini diagnostici della BSE
sono  quelle  indicate  nell'allegato  III  capitolo  C  del medesimo
regolamento;
  Considerato che la Commissione europea non ha sottoposto a processo
di  validazione  alcuna  metodica  per  le  encefalopatie spongiformi
trasmissibili da effettuarsi su animali ancora in vita;
  Visto  e  preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di
sanita'  in  data  23  luglio 2002 che conferma la non idoneita' alla
diagnosi  delle  encefalopatie  spongiformi  animali  mediante  i kit
intravitam attualmente in commercio;
  Ritenuto  che  i  possibili  falsi  positivi  rilevabili  a seguito
dell'utilizzo  dei  test in questione possono indurre a sottrarre gli
animali  dai  controlli ufficiali obbligatori per BSE, alimentando in
tal  modo le macellazioni clandestine e il relativo mercato con gravi
rischi per la salute dei consumatori;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1) Sono vietate la commercializzazione e l'utilizzo di metodiche in
vivo per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
  2)   Fino  alla  avvenuta  validazione  ufficiale  da  parte  della
Commissione  europea  delle  metodiche  in vivo per la diagnosi delle
encefalopatie  spongiformi trasmissibili, il Ministero della salute -
Direzione   generale   della   sanita'   pubblica  veterinaria,  puo'
autorizzarne  l'impiego,  a  soli fini sperimentali e stabilendone le
relative modalita', esclusivamente a favore di istituti ufficialmente
riconosciuti che ne facciano motivata richiesta.
  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  un anno a decorrere dal
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1 ottobre 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 241