IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  il decreto ministeriale 19 agosto 1995 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Alghero"   ed   e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione, e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  societa'  cooerativa  a r.l.
"Cantina  Santa  Maria  La  Palma  di  Alghero" intesa ad ottenere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  ""Alghero  novello" previsto
all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Sardegna sulla sopra
citata domanda;
  Considerato  che  il  mercato  dei  vini,  per  il mutato gusto dei
consumatori,  e'  orientato  verso  prodotti  meno  aciduli, morbidi,
armonici ed organoletticamente equilibrati;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla
modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal
parere   della   regione   competente   per  territorio,  la  sezione
amministrativa del comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Alghero",  in  conformita'  alla  decisione assunta dal
sopra citato comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  "Il  limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine  controllata  ""Alghero  novello"  previsto  all'art.  6  del
disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.".
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate