IL   DIRETTORE   GENERALE  REGGENTE  per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla regione Piemonte, Assessorato
all'ambiente,  agricoltura  e  qualita',  caccia  e  pesca,  energia,
risorse  idriche,  parchi  intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini "Alta Langa";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata "Alta Langa" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 189 del 13 agosto 2002;
  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini, nella seduta del 16 ottobre 2002, ha
ritenuto  di  non  doversi  accogliere  le istanze e contro deduzioni
avverso  il  parere  e  la  proposta  di  disciplinare  di produzione
relativi  alla  denominazione di origine controllata di che trattasi,
presentate  dall'Azienda  vitivinicola  La  Scolca  S.s. e dal comune
Citta'  di  Novi  Ligure,  tese ad ottenere l'inserimento del vitigno
"cortese"   nella   base   ampelografica   definita  all'art.  2  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
di che trattasi, nonche' l'inclusione del comune di Gavi e del comune
di  Novi  Ligure  nella  zone  di  produzione definita all'art. 3 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
sopra richiamata;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione di origine controllata per i vini "Alta Langa" e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata "Alta
Langa"  ed  e'  approvato,  nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di origine controllata "Alta Langa" e' riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.