IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte, Assessorato all'ambiente, agricoltura e qualita', caccia e pesca, energia, risorse idriche, parchi intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Alta Langa"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alta Langa" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 2002; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 16 ottobre 2002, ha ritenuto di non doversi accogliere le istanze e contro deduzioni avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata di che trattasi, presentate dall'Azienda vitivinicola La Scolca S.s. e dal comune Citta' di Novi Ligure, tese ad ottenere l'inserimento del vitigno "cortese" nella base ampelografica definita all'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi, nonche' l'inclusione del comune di Gavi e del comune di Novi Ligure nella zone di produzione definita all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata sopra richiamata; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Alta Langa" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Alta Langa" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Alta Langa" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.