IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) del 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, che ha individuato i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Vista la deliberazione n. 96 del 15 novembre 2001 del suddetto comitato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei Conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri; Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della citata delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, si e' constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalla stessa recati sono da ritenersi superati in conseguenza dell'evoluzione legislativa in materia di ammortizzatori sociali, nonche' in considerazione dei cambiamenti dei processi produttivi delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l'occupazione nelle piccole e medie aziende; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della citata delibera C.I.P.I. 13 luglio 1993; Decreta: Art. 1. Limite di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale 1. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come interpretato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, puo' essere superato nelle singole unita' aziendali nelle fattispecie contemplate dall'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991 (procedure concorsuali), a condizione che: a) l'attivita' produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento; b) l'attivita' sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale. 2. La deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 deve essere espressamente richiesta nella domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale, inviata o presentata al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cura del curatore, liquidatore o commissario. Alla domanda stessa deve essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate.