IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista   la   delibera   del   comitato   interministeriale  per  il
coordinamento  della  politica  industriale  (C.I.P.I.) del 13 luglio
1993,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 216 del 14 settembre
1993,  che  ha individuato i criteri per l'applicazione dei commi 9 e
10 dell'art. 1 della citata legge n. 223 del 1991;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha demandato al comitato interministeriale per la programmazione
economica  (C.I.P.E.) il compito di dettare i criteri generali per la
gestione   degli   interventi   di   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
  Vista  la  deliberazione  n.  96  del 15 novembre 2001 del suddetto
comitato,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio
2002,  recante  "Modifica  dell'art.  9  della  delibera  n.  141/99:
devoluzione  di  funzioni  al  Ministero del lavoro e delle politiche
sociali",  che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione
dei   sopra   richiamati  criteri  generali  per  la  gestione  degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
  Vista   la   propria   direttiva   generale   annuale   sull'azione
amministrativa  e  sulla  gestione  emanata, per l'anno 2002, in data
8 febbraio  2002  e registrata alla Corte dei Conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
  Considerato  che,  negli  anni trascorsi dall'adozione della citata
delibera  C.I.P.I.  del  13 luglio 1993, si e' constatato, in fase di
istruttoria  tecnica  selettiva  delle istanze di CIGS, che i criteri
dalla  stessa  recati  sono  da  ritenersi  superati  in  conseguenza
dell'evoluzione  legislativa  in  materia  di ammortizzatori sociali,
nonche'  in  considerazione  dei  cambiamenti dei processi produttivi
delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l'occupazione
nelle piccole e medie aziende;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla  modificazione ed
all'aggiornamento della citata delibera C.I.P.I. 13 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Limite  di  fruizione  dei  trattamenti  straordinari di integrazione
                              salariale
  1. Il  limite  massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23
luglio  1991,  n. 223, cosi' come interpretato dall'art. 4, comma 35,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996, n. 608, puo' essere
superato nelle singole unita' aziendali nelle fattispecie contemplate
dall'art.   3   della   citata  legge  n.  223  del  1991  (procedure
concorsuali), a condizione che:
    a) l'attivita'  produttiva  sia iniziata almeno ventiquattro mesi
prima   dell'avvio   degli   interventi  di  integrazione  salariale,
protrattisi per il triennio di riferimento;
    b) l'attivita'  sia  continuata  fino  ai dodici mesi antecedenti
l'ammissione alla procedura concorsuale.
  2. La  deroga  del  limite  temporale imposta dall'art. 1, comma 9,
della  citata  legge  n.  223  del  1991  deve  essere  espressamente
richiesta nella domanda del trattamento straordinario di integrazione
salariale,  inviata  o presentata al competente ufficio del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali a cura del curatore, liquidatore
o commissario.
  Alla   domanda   stessa  deve  essere  allegata  la  documentazione
comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate.