IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1995, recante "Disciplina, nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici."; Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto l'art. 1, comma 1, della gia' richiamata legge n. 451 del 1994, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante: "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri; Ritenuta la necessita' di disciplinare in maniera organica la materia riguardante la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, gia' oggetto di precedenti specifici atti normativi e ministeriali; Ritenuta, altresi', la necessita' di dare applicazione all'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che siano stabilite le condizioni e le modalita' per il superamento del limite massimo dei trentasei mesi nell'arco temporale di un quinquennio nei casi della stipula dei suddetti contratti; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati "contratti di solidarieta'", che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.