IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  citato  decreto-legge n. 510 del 1996, ed in
particolare  i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti
di  solidarieta'  stipulati  successivamente  alla data del 14 giugno
1995;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
  Visto  il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio  1995,  recante
"Disciplina,  nelle  unita'  produttive  interessate  da contratti di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici.";
  Visto  il  decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  20 marzo 1996, relativo alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma 4 dell'art. 6 del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a
fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, della gia' richiamata legge n. 451 del
1994,   che   ha  demandato  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  il  compito  di  dettare i criteri
generali   per   la   gestione   degli   interventi   di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE)  n.  96  del  15  novembre  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  6 febbraio 2002,
recante:  "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione
di  funzioni  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha  attribuito  al  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali la
determinazione  dei sopra richiamati criteri generali per la gestione
degli   interventi   di  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale;
  Vista   la   propria   direttiva   generale   annuale   sull'azione
amministrativa  e  sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8
febbraio  2002  e  registrata  alla Corte dei conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare  in  maniera organica la
materia  riguardante  la  concessione del trattamento di integrazione
salariale  a  seguito della stipula di contratti collettivi aziendali
che  stabiliscano  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro al fine di
evitare,  in  tutto  o  in  parte, la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale, gia' oggetto di precedenti specifici atti
normativi e ministeriali;
  Ritenuta,  altresi', la necessita' di dare applicazione all'art. 1,
comma  9, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che
siano  stabilite  le condizioni e le modalita' per il superamento del
limite   massimo   dei  trentasei  mesi  nell'arco  temporale  di  un
quinquennio nei casi della stipula dei suddetti contratti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende
le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19  dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito
denominati   "contratti   di   solidarieta'",  che  stabiliscano  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  al fine di evitare, in tutto o in
parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.