IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002,  n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione
del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
  Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi di
ingresso  di  lavoratori  extracomunitari  per  il  2002 non e' stato
emanato;
  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,
emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
  Visti   i   decreti  di  programmazione  dei  flussi  di  ingresso,
rispettivamente  in  data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  24  ottobre  1998, n. 249, 8 febbraio 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 15 marzo 2000, n. 62, e 9
aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001,
n. 113;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini
stranieri non comunitari;
  Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tener  conto  del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale nel documento programmatico per il
triennio  2001-2003,  dell'andamento  dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione  a  livello  nazionale e regionale, nonche' sul numero
dei  cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle  liste  di  collocamento,  ai  sensi dell'art. 21, comma 4, del
testo unico;
  Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali
turistico-alberghiero,   agricolo,   dell'edilizia   e  dei  servizi,
richiedono  manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato e stagionale;
  Tenuto  conto  che  altri  settori produttivi nazionali, richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;
  Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi,
provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
  Considerato  che  l'art.  22  della  legge  30 luglio 2002, n. 189,
colloca   gli   infermieri  professionali  assunti  presso  strutture
sanitarie  pubbliche  e private tra le categorie incluse nell'art. 27
del  testo  unico  sull'immigrazione,  e  dunque  al  di  fuori della
programmazione dei flussi;
  Considerato  che  l'art.  17,  comma  1, lettera b), della legge 30
luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
"lavoratori  di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino  al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito   presso   le   rappresentanze  diplomatiche  o  consolari
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";
  Considerato  che  la situazione economica e politica dell'Argentina
ha  posto  in  condizioni  difficili  numerosi  lavoratori di origine
italiana;
  Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un  elevato  grado  di  collaborazione  da  parte dei Paesi vicini di
origine  o  di  transito  di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento  di  quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
  Considerati  i  ricongiungimenti  famigliari verificatesi nel corso
dell'anno  2001, con conseguente possibilita' di accesso immediato al
lavoro;
  Visti  e  confermati  i  decreti  del  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali  in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio
2002  e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000
ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2002  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
autonomo  entro  una  quota  massima  di  2.000  persone, i cittadini
stranieri  non  comunitari  residenti all'estero, con l'esclusione di
quelli  provenienti  dai  Paesi  previsti  dagli  articoli  3 e 4 del
presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
    ricercatori;
    imprenditori  che  svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale;
    liberi professionisti;
    collaboratori coordinati e continuativi;
    soci e amministratori di societa' non cooperative;
    artisti  di  chiara  fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
  2.  All'interno  di  tale  quota non sono ammesse le conversioni di
permessi  di  soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.