IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per
la  rivendicazione  delle  produzioni  dei  vini  v.q.p.r.d.  per  la
campagna vendemmiale 2002-2003;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  "Solopaca"  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  cantina  sociale di Solopaca
(Benevento) e dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di
Benevento  in  data  3 maggio 2001 intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Solopaca",  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, e successive modifiche;
  Visto,   sulla   sopracitata   richiesta  di  modifica,  il  parere
favorevole della regione Campania;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Solopaca (Benevento) il 21 febbraio
2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
di produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Solopaca"  formulati  dal  Comitato  stesso,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 20
agosto 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Solopaca";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata "Solopaca", approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  20  settembre  1973,  e  successive  modifiche, e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.