IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini v.q.p.r.d. per la campagna vendemmiale 2002-2003; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dalla cantina sociale di Solopaca (Benevento) e dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Benevento in data 3 maggio 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Campania; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Solopaca (Benevento) il 21 febbraio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca"; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.