IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed  integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli
enti  di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti
a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  dei  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo"  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 aprile 1977
relativo all'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza
di  malattia  da  sopprimere  ai  sensi  dell'art. 12-bis della legge
17 agosto 1974, n. 386;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed  integrazioni  in  base al quale l'I.G.E.D. assume la prosecuzione
delle operazioni di liquidazione dei soppressi enti, casse, servizi e
gestioni  autonome di cui all'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974,
n. 386;
  Vista  la legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente
la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della "Cassa mutua
aziendale Montedison" di Milano;
  Accertato  che  le  operazioni di liquidazione della predetta Cassa
sono  state  ultimate,  per  cui, a norma dell'art. 13 della legge n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
della Cassa medesima;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di L. 282.562.657 (Euro 145.931,43);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   liquidazione  del  patrimonio  della  "Cassa  mutua  aziendale
Montedison" di Milano e' chiusa a tutti gli effetti.