IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 relativo all'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale l'I.G.E.D. assume la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dei soppressi enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Vista la legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria; Visti gli atti della gestione liquidatoria della "Cassa mutua aziendale Montedison" di Milano; Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa medesima; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 282.562.657 (Euro 145.931,43); Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della "Cassa mutua aziendale Montedison" di Milano e' chiusa a tutti gli effetti.