IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 42, con la quale l'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A) e' stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di lire 49.595.371 (equivalente ad Euro 25.613,87) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/56, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'"Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - I.C.P.I.A" e' chiusa a tutti gli effetti.