IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 aprile
1998,  n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3
aprile  1997,  n.  94,  ha  emanato il regolamento sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in
ordine  alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice
politico  e  di  quello  amministrativo,  emanata  dal  Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Vista  la  legge  5  ottobre  1991,  n.  317, art. 42, con la quale
l'Istituto  di  credito  per  le  piccole  industrie  e l'artigianato
(I.C.P.I.A)  e'  stato  soppresso  e  posto  in  liquidazione  con le
modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
  Accertato  che  le  operazioni  di  liquidazione  dell'Istituto  di
credito  per  le  piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) sono
state  ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
  Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con
un  disavanzo  di  lire  49.595.371  (equivalente  ad Euro 25.613,87)
ripianato  con  interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex
255)  di  cui  al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/56,
acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  dell'"Istituto di credito per le
piccole  industrie e l'artigianato - I.C.P.I.A" e' chiusa a tutti gli
effetti.