IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visto  il  decreto-legge  4  dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21  gennaio  1994,  n.  61,  recante
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente"
(ANPA);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n.
335,   recante  il  regolamento  per  l'organizzazione  dell'ANPA  in
strutture  operative  ed  in  particolare  l'art. 8 che disciplina il
sistema  informativo  nazionale  ambientale  (SINA)  e  l'art.  9 che
stabilisce    le    funzioni    di    indirizzo    e    coordinamento
tecnico-scientifico   delle   agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente  (ARPA)  e  delle Agenzie provinciali per la protezione
dell'ambiente (APPA);
  Visto  il  programma  di  sviluppo  predisposto  dall'ANPA ai sensi
dell'art.  4  del  decreto  del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre
1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  ed  in
particolare l'art. 38, il quale istituisce l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
  Vista  la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo
ambientale"   e,  in  particolare,  l'art.  2,  il  quale  stabilisce
l'entita'  del  finanziamento  da  assegnare all'APAT e sino alla sua
effettiva  operativita',  all'ANPA e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per
l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le finalita' indicate dall'art. 1,
comma 1,  lettera  b)  e  dall'art.  3,  comma  1 del decreto-legge 4
dicembre  1993,  n. 406, convertito, con modificazioni dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61;
  Considerato  che  le  risorse  finanziarie  di cui all'art. 2 della
citata  legge  n.  93  pari a L. 22.100 milioni per l'anno 2001, sono
state  gia'  trasferite  all'ANPA  e  pari  ad  Euro 8.831.412,97 per
l'esercizio  finanziario  2002,  verranno trasferite all'APAT e, sino
alla  sua  effettiva  operativita'  all'ANPA,  per  l'attuazione  del
presente decreto;
  Considerato  che  le  finalita'  di tale finanziamento, individuate
all'art. 2 della citata legge n. 93 del 2001 sono:
    assicurare    uno   standard   minimo   omogeneo   di   controlli
sull'ambiente e sul territorio di attivita' informative e tecniche di
supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
    finanziare  lo  sviluppo  delle  agenzie  regionali e provinciali
secondo  i  progetti  proposti  dall'APAT  e  sino alla sua effettiva
operativita', dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a
rete  la  struttura  della  funzionalita'  delle  agenzie  regionali,
provinciali e nazionali;
    adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori
per i controlli ambientali;
    realizzare  il  coordinamento informativo ambientale ivi compresa
la  cartografia  geologica  e  geotematica,  con  sistemi informativi
geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico;
  Considerato  che  l'art.  2, comma 1, della citata legge n. 93/2001
demanda all'APAT e, sino alla sua effettiva operativita', all'ANPA il
trasferimento  alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, delle quote di risorse loro destinate;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente provvedimento fissa le modalita' di ripartizione e
di  erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001,
n.  93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il
piu'  efficace  espletamento  delle  funzioni  dell'ANPA,  sino  alla
effettiva  operativita'  dell'APAT  e,  in  particolare, di quelle di
indirizzo   e   coordinamento   tecnico  delle  Agenzie  regionali  e
provinciali, secondo i seguenti criteri:
    assicurare    uno   standard   minimo   omogeneo   di   controlli
sull'ambiente e sul territorio delle attivita' informative e tecniche
di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
    finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei
progetti che dovranno essere proposti dall'APAT, ovvero sino alla sua
effettiva  operativita',  dall'ANPA,  finalizzati  a organizzare come
sistema  integrato  a  rete  la struttura della funzionalita' e delle
agenzie regionali e nazionali;
    adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori
per i controlli ambientali;
    realizzare  il  coordinamento del sistema informativo ambientale,
ivi  compresa  la  cartografia geologica e geotematica, con i sistemi
informativi  geologici  per  la  realizzazione  di  carte del rischio
idrogeologico.
  2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1 del
presente  decreto,  l'APAT,  e  sino alla sua effettiva operativita',
l'ANPA,  attivera'  un  programma  coerente  con  le  indicazioni del
programma  di  sviluppo  del  SINA,  contenente una serie di progetti
caratterizzati da idonei requisiti e specifiche tecnici, funzionali e
operativi,  secondo  i  criteri  indicati  negli articoli successivi,
riferiti ai seguenti aspetti:
    linee progettuali;
    modalita' di definizione del programma;
    finanziamenti e modalita' di erogazione.
  3.  Il  programma  di  cui al comma 2 sara' comunicato al Tavolo di
coordinamento Stato, regioni per il Sistema nazionale di osservazione
e informazione ambientale.