IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (ANPA); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento per l'organizzazione dell'ANPA in strutture operative ed in particolare l'art. 8 che disciplina il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e l'art. 9 che stabilisce le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA); Visto il programma di sviluppo predisposto dall'ANPA ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'art. 38, il quale istituisce l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'art. 2, il quale stabilisce l'entita' del finanziamento da assegnare all'APAT e sino alla sua effettiva operativita', all'ANPA e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, lettera b) e dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 406, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; Considerato che le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 93 pari a L. 22.100 milioni per l'anno 2001, sono state gia' trasferite all'ANPA e pari ad Euro 8.831.412,97 per l'esercizio finanziario 2002, verranno trasferite all'APAT e, sino alla sua effettiva operativita' all'ANPA, per l'attuazione del presente decreto; Considerato che le finalita' di tale finanziamento, individuate all'art. 2 della citata legge n. 93 del 2001 sono: assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali; finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali e provinciali secondo i progetti proposti dall'APAT e sino alla sua effettiva operativita', dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' delle agenzie regionali, provinciali e nazionali; adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali; realizzare il coordinamento informativo ambientale ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico; Considerato che l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 93/2001 demanda all'APAT e, sino alla sua effettiva operativita', all'ANPA il trasferimento alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, delle quote di risorse loro destinate; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il presente provvedimento fissa le modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle funzioni dell'ANPA, sino alla effettiva operativita' dell'APAT e, in particolare, di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali, secondo i seguenti criteri: assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio delle attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali; finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei progetti che dovranno essere proposti dall'APAT, ovvero sino alla sua effettiva operativita', dall'ANPA, finalizzati a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' e delle agenzie regionali e nazionali; adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali; realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 del presente decreto, l'APAT, e sino alla sua effettiva operativita', l'ANPA, attivera' un programma coerente con le indicazioni del programma di sviluppo del SINA, contenente una serie di progetti caratterizzati da idonei requisiti e specifiche tecnici, funzionali e operativi, secondo i criteri indicati negli articoli successivi, riferiti ai seguenti aspetti: linee progettuali; modalita' di definizione del programma; finanziamenti e modalita' di erogazione. 3. Il programma di cui al comma 2 sara' comunicato al Tavolo di coordinamento Stato, regioni per il Sistema nazionale di osservazione e informazione ambientale.