IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                          per la Lombardia
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5  Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'  art.  9,  comma  1,  del  regolamento di amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal Comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1";
  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del
contribuente;
  Viste  la  nota  prot.  n.  62203 del 18 ottobre 2002 del direttore
dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale e' stato comunicato il
mancato  funzionamento dell'ufficio medesimo limitatamente ai servizi
di pubblicita' immobiliare nel giorno 18 ottobre 2002;
  Accertato  che  il mancato funzionamento dei servizi di pubblicita'
immobiliare   dell'ufficio   provinciale  di  Lodi  e'  dipeso  dalla
partecipazione  della  maggior  parte  del  personale  allo  sciopero
indetto  dalle  organizzazioni  sindacali,  tale  da  non  consentire
all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;
  Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data
25   ottobre   2002,   prot.  n.  2257,  ha  confermato  la  suddetta
circostanza;
                              Dispone:
  E'  accertato  il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di
Lodi  limitatamente ai servizi di pubblicita' immobiliare, nel giorno
18 ottobre 2002.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Milano, 5 novembre 2002
                                Il direttore compartimentale: Ettorre