Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Alle   Amministrazioni  centrali  dello
                              Stato
                              Agli   Uffici   centrali  del  bilancio
                              presso   le   Amministrazioni  centrali
                              dello Stato
                              Agli   Uffici  centrali  di  ragioneria
                              presso   le   Amministrazioni  autonome
                              dello Stato
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                              Alla  Banca  d'Italia - Amministrazione
                              Centrale - Servizio rapporti col Tesoro
                              Al  Magistrato alle acque - Venezia, al
                              Magistrato per il Po
                              All'Ufficio  di  ragioneria  presso  il
                              Magistrato per il Po di Parma;
                              Alla Corte dei conti
                              Alle  Sezioni regionali della Corte dei
                              conti
                              All'Avvocatura generale dello Stato;
                              Alle   Avvocature   distrettuali  dello
                              Stato
                              Agli Uffici territoriali del governo
                              Al   Dipartimento   per   le  politiche
                              fiscali
                              All' Agenzia delle entrate
                              All' Agenzia delle dogane
                              All' Agenzia del demanio
                              All' Agenzia del territorio
                              Al  Dipartimento del tesoro - Direzione
                              V
                              Ai    Dipartimenti    provinciali   del
                              Ministero dell'economia e delle finanze
                              Alle  Direzioni provinciali dei servizi
                              vari
                              Alle Poste italiane S.p.a.
                                e, per conoscenza:
                              Alla Corte dei conti Sezioni riunite in
                              sede di controllo
                              Alle   Amministrazioni  autonome  dello
                              Stato
                              Ai   commissari  o  rappresentanti  del
                              Governo   per   le  regioni  a  statuto
                              speciale  e  le  province  autonome  di
                              Trento e Bolzano
                              Alle Ragionerie delle regioni a statuto
                              ordinario,   delle  regioni  a  statuto
                              speciale  e  delle province autonome di
                              Trento e Bolzano
                              All'Associazione bancaria italiana

  Per  opportuna  norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi
od   incomplete   comunicazioni,  si  riportano  qui  di  seguito  le
disposizioni  relative  alla  chiusura  delle contabilita' per l'anno
finanziario 2002 raccomandandone l'osservanza.
  Si  richiama  l'attenzione  di  codesti  Uffici  sul  contenuto del
decreto-legge  n.  194  del  6 settembre 2002, "Misure urgenti per il
controllo,  la  trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica "
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 246 del 31 ottobre
2002,  ed  in particolare per quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1
che  configura  piu'  rigorosamente  il termine del 31 dicembre quale
chiusura  dell'esercizio  finanziario, prevedendo la irricevibilita',
da  parte  degli  uffici  centrali  del  bilancio  e delle ragionerie
provinciali  dello  Stato,  di atti d'impegno che dovessero pervenire
oltre  tale  data,  fatti  salvi  quelli derivanti da applicazioni di
leggi pubblicate nel mese di dicembre.
N.B.  Le  modifiche  o  integrazioni  alla  precedente  circolare  di
chiusura sono evidenziate in corsivo.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
                         Titolo I - ENTRATE
                             Paragrafo 1
          (( Adempimenti da osservarsi per i versamenti ))
            (( dei fondi e la resa della contabilita' ))
  Come   e'   noto,  a  seguito  del  protocollo  di  intesa  tra  il
Dipartimento    della    Ragioneria    generale    dello    Stato   e
l'Amministrazione   della  Banca  d'Italia  per  la  "Rendicontazione
telematica   delle   entrate  imputate  all'erario  dello  Stato",  a
decorrere  dal  1  gennaio  2001  la Banca ha cessato di inviare agli
uffici  di  ragioneria  gli estratti delle quietanze di tesoreria, la
lista  129T-seconda  parte,  nonche' i tabulati mod. 55T, mod.55T/1 e
55T  riepilogo.  Pertanto,  per  i versamenti riguardanti l'esercizio
2002,  in  assenza di tali supporti cartacei, detti uffici continuano
ad   avvalersi  delle  nuove  funzionalita'  realizzate  dal  Sistema
Informativo  -  R.G.S.  che consentono di interrogare, visualizzare e
stampare  informazioni  relative  alle  quietanze e alle loro diverse
aggregazioni.
  Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle
entrate,  si  richiamano  i  predetti  uffici  e  le  Agenzie fiscali
interessati  alla  rigorosa  osservanza  degli articoli 254 e 257 del
vigente  Regolamento  per  l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio
2003   agli   uffici   centrali   del   bilancio   presso   le  varie
amministrazioni  ed  al  Dipartimento  del  tesoro,  dei  prospetti o
rendiconti  riassuntivi  con  i  conti  e  documenti  prescritti, con
esclusione   di   quelli   prodotti   dal   Sistema  informativo  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni
emanate  dal  Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973,
per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i
capi  dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per
il  capo  XXIX.  Per  il  capo XXXII dovra' operarsi con le modalita'
previste  per  le  entrate gestite direttamente dalle amministrazioni
centrali.
  Ai  fini  di  quanto  sopra  le  agenzie  fiscali  sono invitate ad
intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i
concessionari  del  servizio della riscossione dei tributi, affinche'
provvedano  a  rendere le proprie contabilita' amministrative entro i
termini  prescritti  ed  a  sanare  le  irregolarita'  rilevate dalle
ragionerie provinciali dello Stato.
  Le  stesse  ragionerie  provinciali,  alla  chiusura dell'esercizio
finanziario,  scaduti  i  termini previsti per la presentazione delle
contabilita'  in  argomento,  provvederanno ad inoltrare alle Agenzie
stesse  l'elenco  degli  agenti contabili inadempienti sia nella resa
che nella regolarizzazione dei conti.
  Per  i  versamenti  risultanti dalle contabilita' amministrative si
rinvia  alle  istruzioni  contenute  nella circolare della Ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.
  Eventuali  variazioni  avvenute negli importi dei versamenti devono
essere  tempestivamente  segnalate,  oltre  che  al  Dipartimento del
tesoro  Direzione  V  (ufficio  I), agli uffici centrali del bilancio
competenti.
  Le  prenotazioni  di  variazione  ai  versamenti saranno effettuate
dagli  uffici  centrali  del  bilancio e dalle Ragionerie provinciali
dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni
fornite  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato -
I.G.I.C.S.
  E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni
da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di
operare,  in  casi  eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza
oltre  il  termine  ordinario  previsto  per le prenotazioni da parte
degli  uffici  centrali  del  bilancio e delle ragionerie provinciali
dello   Stato.  Pertanto,  i  predetti  uffici  dovranno  inviare  le
prenotazioni  per  modifica  di  imputazione  nonche'  per  riduzione
dell'importo  o  per  annullamento  delle  quietanze  di  versamento,
esclusivamente  tramite il Sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del 31
marzo 2003.
  Al  fine  di  superare le difficolta' operative rappresentate dalle
ragionerie  provinciali  dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere
quindi   possibile  la  corretta  gestione  delle  entrate  erariali,
limitatamente  alle  operazioni  di  chiusura  si  ritiene  possibile
derogare  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  2 del decreto del
Ragioniere   generale   dello   Stato,  prot.  2489/D  del  12  marzo
2001-modificativo  dell'art.  287  delle I.G.S.T. e consentire che le
modifiche  di  imputazione  possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
  Si  richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle
Istruzioni  generali  sui  servizi  del  tesoro  secondo  il quale le
quietanze  provenienti  dalla  riduzione  o  annullamento  dei titoli
d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere
emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
  Sara'  cura  poi delle sezioni di tesoreria provinciale eseguire le
variazioni  prenotate entro il termine improrogabile del (( 15 aprile
2003   ))   e   renderle   disponibili  al  Sistema  informativo  del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato non oltre il ((
22 aprile 2003 )).
  Gli  eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni
vigenti  in  materia  di entrate, saranno segnalati per gli opportuni
provvedimenti  al  Dipartimento  del  tesoro,  al  Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato ed all'ufficio centrale del bilancio
competente.
                          Titolo II - SPESE
                             Paragrafo 1
           (( Termini di emissione dei titoli di spesa ))
(( A) Ordini di pagare. ))
  Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare
gli  ordini  di  pagare ai competenti uffici centrali del bilancio ed
alle  ragionerie  provinciali  dello  Stato (( entro e non oltre il 5
dicembre 2002 )).
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato   potranno  trasmettere,  via  terminale,  i  relativi  mandati
informatici  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
I.GE.P.A. fino al (( 18 dicembre 2002 )).
  Le   Sezioni   di   tesoreria   provinciale   accetteranno  mandati
informatici,  emessi  in  conto  dell'esercizio  2002, fino alla data
ultima del (( 20 dicembre 2002 )) (cosi' come da protocollo di intesa
del  18  dicembre  1998  fra  il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e la Banca d'Italia per la gestione
del mandato informatico).
  Pertanto,    tenuto   conto   degli   adempimenti   connessi   alla
trasformazione  degli  ordini  di pagare in mandati informatici e del
calendario  sopra  indicato,  le amministrazioni interessate dovranno
necessariamente  evitare  l'invio  massiccio  di  ordini  di pagare a
chiusura  di  esercizio,  anticipando  opportunamente  l'emissione di
quelli  per  i  quali  e'  gia'  noto il nome dei creditore, l'esatto
ammontare  del  debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di
ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).
(( B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa. ))
  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche  avranno  cura di far
pervenire   ai  competenti  uffici  centrali  del  bilancio  ed  alle
ragionerie  provinciali  dello Stato gli ordini di accreditamento non
oltre  il  termine  del  (( 20 novembre 2002 per consentire, dopo gli
adempimenti  di  competenza,  il  tempestivo  inoltro alle Sezioni di
tesoreria  entro  il  30  novembre  2002 e la successiva emissione in
tempo  utile  degli  ordinativi  e  dei buoni tratti sui titoli della
specie da parte dei funzionari delegati )).
  Si  fa  presente che (( entro il termine del 20 dicembre 2002 )) le
amministrazioni  emittenti  devono  far  pervenire  alle  sezioni  di
tesoreria   provinciale   gli   ordinativi   tratti   su   ordini  di
accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il
medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:
    a) i  titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili
salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il
riversamento di ritenute;
    b) gli  ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli
altri  titoli  emessi da amministrazioni periferiche, compresi quelli
emessi su ruoli di spesa fissa.
  Le    sezioni   di   tesoreria   provinciale   restituiranno   alle
amministrazioni  emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il
suddetto  termine  del 20 dicembre 2002, ad eccezione dei casi in cui
il  quantitativo  dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione
emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
  Le sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in
conto esercizio 2002 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
  I  buoni  di  prelevamento  in contanti vanno pagati esclusivamente
presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale,  quando  l'emissione
avviene nel mese di dicembre.
  Si  invitano  i  funzionari  delegati  che  emettono  ((  entro  il
30 novembre 2002 )) buoni di prelevamento in contanti pagabili presso
gli  uffici  delle  Poste  italiane  S.p.a.,  di  volerne  curare  la
riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti uffici
pagatori  di  procedere,  al piu' presto possibile, alla richiesta di
rimborso di tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale.
(( C) Decreti di assegnazione fondi. ))
((    Le  amministrazioni  centrali  avranno  cura  di  inoltrare  ai
competenti  uffici  centrali  del  bilancio i decreti di assegnazione
fondi  emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione
alle  amministrazioni  periferiche  dello Stato della possibilita' di
utilizzare    talune    forme    di    pagamento    gia'    esclusive
dell'Amministrazione  centrale"  non oltre il termine del 20 novembre
2002.
  Gli   uffici   periferici,   destinatari   dei   predetti  decreti,
provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini  di pagare alle ragionerie
provinciali  dello  Stato competenti per territorio, entro il termine
di cui al precedente punto A) )).
                             Paragrafo 2
                      (( Spese da sistemare ))
(( A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.))
  Tutti  i  funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi
nell'esercizio  ordini  di accreditamento, dovranno inviare, entro il
31  gennaio 2003, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un
prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti
in  tutto  od  in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui
risultino,  per  ciascun  ordine  e  distintamente  per  competenza e
residui,  il  numero,  il  capitolo,  l'importo  dell'ordine, nonche'
l'importo  dei  pagamenti  effettuati  e  la  somma rimasta da pagare
sull'ordine medesimo.
  Le  ragionerie  provinciali  dello Stato che avessero necessita' di
conoscere  gli  effettivi  carichi  dei  funzionari delegati potranno
chiedere  le  notizie  occorrenti  attraverso  interrogazioni  -  via
terminale  - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
  I  funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333
del  Regolamento  di contabilita' generale dello Stato (quale risulta
modificato  da  ultimo  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
20 aprile  1994,  n.  367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9,
comma 4,  dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a
quanto  disposto  dall'art.  60  (modificato  da  ultimo dall'art. 9,
comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 367/1994)
e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
  In proposito si precisa :
    a) i  funzionari  delegati debbono presentare i rendiconti del II
semestre (( entro il 25 gennaio 2003; ))
    b) le  somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da
trattenersi  oltre  il 31 dicembre 2002, perche' non utilizzata entro
tale  data,  debbono  essere  strettamente commisurate alle effettive
esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso
la  sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata
((  entro il 31 marzo 2003, )) termine tassativo per la presentazione
del  rendiconto  suppletivo,  dovranno  essere allegate al rendiconto
medesimo.  Tale  termine di rendicontazione e' tassativo anche per il
funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
  Allo   scopo  di  ridurre  al  minimo,  per  quanto  possibile,  le
operazioni  di riduzione e di annullamento delle aperture di credito,
si  raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari
delegati  a  richiedere  i fondi soltanto nella misura occorrente per
far  fronte  alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare
((  entro  la  chiusura  dell'esercizio  2002,  )) tenendo presente i
termini  previsti  per  l'invio dei titoli di spesa alle tesorerie di
cui  al  precedente 1/2 1. Va altresi' rispettato il criterio che gli
ordini  di  accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine
di  emissione,  come  dispone  l'art. 59-bis, comma 1, della legge di
contabilita'  generale,  istituito  con  l'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 627, modificato nei
termini  dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33), distinguendo, in tale
ordine  di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli
emessi  in  conto  residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo
all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
  Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini
di  accreditamento  emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati
di  fondi  destinati  a  particolari e specifiche erogazioni. In tali
casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento
dovranno  indicare  sui  titoli  che trattasi di fondi destinati agli
scopi sopra menzionati.
  Correlativamente,  si  raccomanda  alle  amministrazioni  centrali,
nonche'  agli  uffici  periferici  competenti ad emettere aperture di
credito  a  valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto
1960,  n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni
prima  di  concedere  l'apertura  di  credito,  onde evitare che, per
effetto  di  errate  previsioni,  a  fine  esercizio  rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
  La  predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di  credito  alle  effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche  giustificazione,  specialmente  per  i  capitoli  con gestione
esclusivamente   delegata,  dal  fatto  che  la  riduzione  piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con   la   determinazione   di  una  massa  spendibile  assolutamente
inadeguata  ai  fini  degli  stanziamenti  di cassa. In tali casi gli
stanziamenti    di   cassa   del   nuovo   esercizio   risulterebbero
insufficienti  per  l'emissione  di ordini di accreditamento in conto
residui a fronte di mod. 32-bis C. G. o di mod. 62 C.G.
  Va  peraltro  precisato  che  una  valutazione piu' attenta di tali
necessita'  consentirebbe  di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato  per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali
e periferiche.
  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in ordine all'applicazione
delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
  In  particolare  tale  norma,  nel  disporre che le amministrazioni
centrali  possano  ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui  singoli  capitoli  di  spesa tra i dipendenti uffici periferici,
prevede  la  possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
  Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in  relazione  alle  effettive  necessita'  dei singoli uffici e, nel
contempo,  di  evitare  che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi  destinate  ad  economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati  risultino  insufficienti  per  far  fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa.
  In  proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi
finanziari,  in  sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai
sensi  della  menzionata  legge  n.  908/1960,  sono  state  rilevate
numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici
periferici   mentre  sugli  stessi  capitoli  sono  state  registrate
eccedenze   di   spesa   sulle  quote  mantenute  in  gestione  dalle
corrispondenti amministrazioni centrali.
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda  a  queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle  somme  stanziate  sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero  necessarie,  quindi anche riducendo le assegnazioni degli
uffici  periferici  per  la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
  Si  reputa  essenziale  rivolgere  invito  agli  uffici  periferici
affinche'  comunichino  tempestivamente  alla propria amministrazione
centrale   gli   eventuali   esuberi  di  assegnazioni  ricevute  per
consentire   a   ciascuna  di  esse  di  procedere  alle  conseguenti
variazioni,   prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di  propria
competenza.
  Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di
credito  cospicui  fondi  non  utilizzati  e per ridurre al minimo la
formazione  dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di
ordinativi  su  ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli
uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle
spese   adottino   le   opportune  e  tempestive  misure  perche'  la
liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto,
senza  attendere  gli  ultimi  giorni  dell'esercizio  finanziario in
corso.
  Per  la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale,
in  favore  del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia
Giulia,   trova  applicazione  la  legge  17  agosto  1960,  n.  908,
richiamata  nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
  E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3
marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di
contabilita'  generale - primo, secondo e terzo, comma - si applicano
anche  ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio,
nelle    contabilita'   dei   funzionari   delegati   delle   diverse
amministrazioni  dello  Stato.  Inoltre,  a  tali fondi, si applicano
anche  le  disposizioni  di  cui  all'art.  60 della vigente legge di
contabilita'  generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 367/1994.
  Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli
altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti
la  presentazione  dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi
che  hanno  trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario
in  cui  l'ordine  di  accreditamento  e'  stato disposto, sia (fatta
eccezione  per la contabilita' in discorso degli Enti militari - come
precisato  al  paragrafo  3  - Spese, punto 2, relativo ai funzionari
delegati  titolari  di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri
dell'anno  seguente  durante  il  quale, com'e' noto, potranno essere
pagati  i  titoli  della  specie il cui importo non e' stato riscosso
entro  l'esercizio  di  emissione; detti titoli verranno rendicontati
dalle  sezioni  di  tesoreria  provinciale,  una  volta che sia stata
attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.
(( B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute. ))
  Entro  il  31 gennaio 2003, i funzionari delegati dovranno inviare,
in  doppio  esemplare,  agli  uffici  centrali  del  bilancio  e alle
ragionerie  provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo
preventivo  sugli  ordini  di accreditamento, gli elenchi mod.62 C.G.
delle  spese  delegate  insoddisfatte  al  31 dicembre 2002, in conto
della  gestione dell'esercizio 2002, distintamente per capitolo e per
esercizio  di  imputazione  al  bilancio  delle  spese medesime e con
l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte non utilizzati; i predetti elenchi mod. 62 C.G. dovranno essere
corredati  dell'elenco  analitico dei creditori e delle singole somme
da  pagare.  Un  altro  esemplare  dei suddetti elenchi dovra' essere
inviato dai funzionari delegati alle amministrazioni che hanno emesso
gli ordini di accreditamento.
  Nel  caso  in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse
risultare  particolarmente  laboriosa  e  non determinante ai fini di
specifiche   esigenze  di  controllo,  potranno,  in  via  del  tutto
eccezionale,  indicare  globalmente  - in detti elaborati - l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i
numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
  Quanto  ai  modelli  62  C.G.,  si precisa che essi dovranno essere
compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:
    nel   primo   saranno  riportati  gli  ordinativi  su  ordini  di
accreditamento  emessi  (( entro il 31 dicembre 2002 )) e non portati
in   uscita   entro   la  stessa  data  dalle  sezioni  di  tesoreria
provinciale,  che  sono quindi da trasportare all'esercizio 2003; sul
predetto  elenco  vanno  indicati,  l'importo  netto  e  quello delle
relative  ritenute  erariali  di  ciascun  ordinativo.  Per  cio' che
concerne   le   eventuali   ritenute   erariali  rimaste  da  versare
relativamente  a  ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi
elenchi  mod.62  C.G.,  solo  se  trattasi  di  spese non riguardanti
stipendi,  altri  assegni  fissi e pensioni. In proposito vedere piu'
avanti anche la lettera G);
    nel   secondo  saranno  riportate  tutte  le  spese  relative  ad
obbligazioni  assunte,  per  le  quali  non e' stato ancora emesso il
relativo  titolo  di  pagamento  e  indicando  l'importo totale quale
prodotto della loro sommatoria.
  Si  raccomanda  una  particolare  attenzione nella compilazione dei
detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio
2003  degli  ordinativi  rimasti  insoluti  (o  scritturati  in conto
sospeso)  e  al  pagamento  delle  spese  insolute,  sara' provveduto
mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.
  Gli  ordini  di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo
esercizio,  per  dare  nuova  imputazione  agli  anzidetti ordinativi
rimasti  insoluti  (o  scritturati in conto sospeso), dovranno essere
utilizzati    dai   funzionari   delegati   esclusivamente   per   la
regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
  A  tale  fine  sui  predetti  ordini  di accreditamento deve essere
apposta,   ben  appariscente,  la  indicazione:  "esclusivamente  per
ordinativi  da  trasportare".  Inoltre le amministrazioni interessate
avranno  cura  di  emettere  con  ogni  sollecitudine  gli  ordini di
accreditamento  suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro,
solleciteranno alle predette amministrazioni l'emissione degli ordini
di  accreditamento, se non pervenuti (( alla data del 31 agosto 2003.
))
  Si  richiama  altresi'  l'attenzione  delle  amministrazioni ad una
tempestiva   emissione   degli   ordini   di  accreditamento  per  la
sistemazione   contabile  degli  ordinativi  emessi  e  pagati  negli
esercizi  2002  e  precedenti  e tuttora scritturati al conto sospeso
"collettivi". La Banca d'Italia trasmettera' agli uffici centrali del
bilancio  presso  le  singole amministrazioni nonche' alle ragionerie
provinciali  dello  Stato  gli  elenchi  (mod.  79 R.T.) dei predetti
ordinativi,   per   i  quali  le  amministrazioni  dovranno  emettere
improrogabilmente  entro  il  30 giugno  2003  i  relativi  ordini di
accreditamento,  segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli
eventuali   motivi   ostativi   all'emissione   di   tali  ordini  di
accreditamento.
  Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi
emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.
  Si  dovra'  aver  cura  di  fare  con  detti elenchi l'accertamento
completo  dei  residui  passivi  riguardanti  ciascun  capitolo,  con
l'avvertenza  che  l'ammontare  delle  somme  al  lordo  di eventuali
ritenute,  da  comprendere  negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto
nei  limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture
di  credito  disposte  nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a
favore dei funzionari delegati.
  Quelle  partite  che,  per  circostanze  eventuali,  non  potessero
iscriversi  negli  elenchi  principali,  inviati  entro  il  mese  di
gennaio,  formeranno,  eccezionalmente,  oggetto  di appositi elenchi
suppletivi, il cui invio potra' aver luogo (( fino al termine massimo
del 14 febbraio 2003. ))
  La  possibilita'  di  ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi  estinti  nel  mese  di  dicembre  2002 quando la relativa
comunicazione  della  locale  sezione  di  tesoreria  provinciale non
perviene nei termini previsti.
  Negli  eventuali  casi  in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i
motivi  eccezionali  che  ne  giustificano il ricorso dovranno essere
indicati in calce agli stessi.
  Il  suddetto  termine  ((  del  14 febbraio  2003  )) dovra' essere
rigorosamente  osservato, essendo assolutamente indispensabile che le
amministrazioni  centrali  ricevano  in tempo debito gli elementi che
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato  non  prenderanno  in  considerazione le richieste contenute in
elenchi  modello  62 C.G., che in base al timbro postale risultassero
spediti   oltre   i   termini   piu'  sopra  precisati  e,  pertanto,
restituiranno  ai  funzionari  delegati i modelli di che trattasi, ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi  emessi  nell'esercizio  2002  e trasportati all'esercizio
2003.
  Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
    1)   se   si  tratta  di  spese  derivanti  o  meno  da  obblighi
contrattuali;
    2)   distintamente   per   esercizio  finanziario,  la  parte  da
soddisfare  in  contanti della somma complessiva delle spese pagabili
con i fondi delle aperture di credito.
  Ai  fini  della  regolazione  di  tutti gli ordinativi tratti sugli
ordini  di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati
di   effettuare,   tempestivamente,  gli  adempimenti  richiamati  al
paragrafo 3 - Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.
(( C) Trasporto degli ordini di accreditamento. ))
  L'art.  61-bis  della legge di contabilita' generale, istituito con
l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.  627,  prevede  che  "gli  ordini di accreditamento riguardanti le
spese  in  conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto
residui,  rimasti  in  tutto  o  in  parte  inestinti  alla  chiusura
dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte
inestinta  all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del funzionario
delegato.  La  disposizione di cui al precedente comma non si applica
agli  ordini  di  accreditamento  emessi  sui  residui  che, ai sensi
dell'art.  36,  terzo  comma,  della  vigente  legge di contabilita',
devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
  Ad   evitare   poi   possibili  incertezze,  si  ricorda  l'attuale
numerazione dei capitoli della "spesa":
    dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
    dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
    dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.
  Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le
disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli
ordini  di  accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese
correnti.  Tali  disposizioni  sono contenute nell'art. 1 del decreto
legislativo  n.  700,  del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16
marzo  1951,  per  gli  ordini di accreditamento emessi dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  La facolta' di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per
effetto  della legge 28 dicembre 2001, n. 449 concernente il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
per il triennio 2002-2004, e del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 31 dicembre 2001, di ripartizione in capitoli delle
unita'  previsionali  di  base,  e'  estesa  -  per quanto riguarda i
Ministeri  e  nell'ambito  dei  relativi  centri di responsabilita' -
anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
    a) Infrastrutture  e  trasporti:  Capitanerie  di  porto,  U.P.B.
6.1.1.5: 2716, 2717, 2718, 2719;
    b) Difesa:   Armamenti  navali,  U.P.B.  10.1.1.4:  1432,  U.P.B.
10.1.2.2:  1476; Armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B.
11.1.2.3: 1711; Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate,
U.P.B.  12.1.1.3:  1885,  U.P.B.  12.1.2.2:  1927;  Lavori e demanio,
U.P.B.  15.1.1.3:  2073,  U.P.B.  15.1.2.4:  2150;  Sanita' militare,
U.P.B. 16.1.1.3: 2291; Bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1:
2545;   Arma   dei  carabinieri,  U.P.B.  23.1.1.5:  2891;  Armamenti
terrestri,  U.P.B.  26.1.1.3: 3773; Commissariato e servizi generali,
U.P.B.  27.1.1.6:  4021;  Ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B.
28.1.1.3:  4261;  Ispettorato  supporto  logistico navale e dei fari,
U.P.B.  29.1.1.3  :  4381;  Ispettorato  logistico/Comando  logistico
dell'aeronautica,  U.P.B.  30.1.1.3:  4551;  ufficio del segretariato
generale  per  la  gestione  degli enti dell'area industriale, U.P.B.
31.1.1.4: 4731.
  Le  sezioni  di  tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai
fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle
indicazioni  riportate  sulla  fascia  meccanografica riguardante gli
ordini   stessi,   fatte   salve   le   variazioni   al   regime   di
trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso
dell'esercizio,  che  il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  comunichera'  alla  Banca  d'Italia - Amministrazione centrale
-Servizio rapporti col tesoro, per via informatica.
  Per  il  trasporto  di  tali titoli trova applicazione il combinato
disposto  degli  art.  443,  comma  3,  444  e 448 del Regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quali risultano modificati con
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
  I  funzionari  delegati dovranno far pervenire, (( entro il termine
ultimo  del 10 gennaio 2003, )) alle sezioni di tesoreria provinciale
la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
((   Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine
onde  consentire  alle sezioni di tesoreria provinciale di effettuare
la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto
termine  del 15 gennaio 2003. )) Dopo la predetta data del 10 gennaio
2003,  le  stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni
di   riduzione   o   annullamento,   restituiranno   alle  rispettive
amministrazioni,  per il tramite degli uffici centrali del bilancio o
delle  ragionerie  provinciali  dello Stato competenti, gli ordini di
accreditamento  relativi a spese in conto capitale o assimilate per i
quali  non  e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito
che  non  possono  essere  ulteriormente  trasportati  gli  ordini di
accreditamento  per  i  quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno
precedente.
  Sulla  base  delle  parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria
provinciale  con  le  scritture  dei funzionari delegati in ordine al
movimento  avvenuto  sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza
delle  eventuali  richieste  avanzate da detti funzionari, l'Istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria elabora, entro il 20 gennaio
2003,  una  raccolta  di  dati  informatici,  contenente  gli estremi
identificativi  di  tali  titoli  da trasportare e ne cura l'invio al
Sistema  informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
  I  funzionari  delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli
ordini   di   accreditamento   trasportati   ordinativi  e  buoni  di
prelevamento.
  Le   sezioni  di  tesoreria  provinciale,  una  volta  ricevute  le
informazioni  da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare
la  nuova  imputazione  su ciascun ordine di accreditamento esistente
presso   di  esse  e  cureranno  l'invio  di  un  elenco  dei  titoli
trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione,
ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo
3 (Adempimenti delle tesorerie).
  Gli  ordini  di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi
motivo non dovesse essere attribuita dal Sistema informativo la nuova
imputazione,   andranno   restituiti   dalle   sezioni  di  tesoreria
provinciale  alle rispettive amministrazioni emittenti per il tramite
degli  uffici  centrali  del  bilancio o delle ragionerie provinciali
dello  Stato  competenti.  I pagamenti nel frattempo disposti su tali
ordini   di   accreditamento,  andranno  sistemati  dalle  competenti
amministrazioni  mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento
nell'esercizio 2003, in conto residui.
(( D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2002. ))
  Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza
che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art.
443  del  Regolamento  di  contabilita'  generale  dello Stato, quale
risulta  modificato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
  A  tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora
entro  il  ((  20 gennaio  2003  ))  l'elenco dei mandati informatici
inestinti a fine esercizio.
  Gli  uffici delle Poste italiane S.p.a. debbono restituire entro il
giorno  5  del mese di gennaio 2003 (prorogabile al 10 per necessita'
operative)   alle   sezioni  di  tesoreria  provinciale  i  documenti
sostitutivi  dei  mandati  informatici  inestinti  e perenti al (( 31
dicembre 2002. ))
((   E)   Ordinativi  su  ordini  di  accreditamento,  ordinativi  su
contabilita'  speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa
non pagati entro il 31 dicembre 2002. ))
  Si  premette  che  i  funzionari  delegati  dovranno  aver  cura di
emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del
paragrafo  1, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il
31  dicembre  2002  da  parte  delle  competenti sezioni di tesoreria
provinciale.
  Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31
dicembre 2002, viene effettuato dalle competenti sezioni di tesoreria
provinciale  che,  non  appena  ricevuti  i  fondi  in conto residui,
riportano  la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo
esercizio.  Gli  ordinativi  che,  per qualunque ragione, non debbano
piu'  essere  pagati,  sono  richiesti  dai  funzionari delegati alle
sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
  Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti
alla  fine  dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo
aver  nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano
all'Amministrazione  emittente  la  nuova numerazione attribuita agli
stessi per l'esercizio 2003.
  Il  trasporto  degli  ordini  di  pagamento su ruoli di spesa fissa
inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio viene ugualmente effettuato
dalle  sezioni  di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre
il nuovo codice sugli ordini medesimi.
((  F)  Rimanenze  di  importi  non superiori a euro 5,16 sui singoli
ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2002. ))
  Ai  sensi  dell'art.  59-bis  della  legge di contabilita' generale
dello  Stato,  come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di
utilizzare  interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima
di  emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.
I  medesimi  funzionari  delegati qualora accertino al (( 20 dicembre
2002  ))  una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a
((  euro  5,16  ))  sui  singoli  ordini  di  accreditamento relativi
all'anno  in  corso,  dovranno  provvedere  al versamento della detta
rimanenza  con  imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse"
del  bilancio  del  Ministero  su  cui  fanno  carico  gli  ordini di
accreditamento emessi.
((  G)  Applicazione  dell'art.  37 della legge 30 marzo 1981, n. 119
(legge finanziaria 1981). ))
  L'art.  37  della  legge  finanziaria  30 marzo  1981,  n. 119 - da
considerarsi  di  efficacia  permanente-  dispone che le ritenute per
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche  nonche'  i contributi
previdenziali  ed  assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni
fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in
quiescenza,  sono  imputati  alla  competenza  del bilancio dell'anno
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
  Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e
assistenziali  -  riguardanti  esclusivamente  le  menzionate spese -
rimasti da versare al (( 31 dicembre 2002, )) dovranno imputarsi alla
competenza   dell'anno   2003.  Si  raccomanda  alle  amministrazioni
centrali  ed  ((  agli  uffici  scolastici regionali )) la scrupolosa
osservanza   di   tale  disposizione,  al  fine  di  non  determinare
difficolta'  nella  gestione e nella contabilizzazione delle relative
entrate.
  Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della
legge finanziaria 1981:
    1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute
dell'esercizio  2002  e  non estinti nello stesso esercizio, i quali,
ovviamente,  fruendo  dell'istituto del trasporto trovano imputazione
nel 2003, in conto residui;
    2)   gli  ordinativi  mod.  31  C.  G.  tratti  sugli  ordini  di
accreditamento  emessi  nell'anno  2002  e  non  estinti  entro il 31
dicembre  dello  stesso  anno,  i quali trovano imputazione nell'anno
2003,  logicamente,  per effetto del trasporto, in conto residui. Per
questi  ultimi  il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C.
G.  per  l'ammontare  lordo  della  spesa. Sul mod. 32-bis C. G., che
contiene  la  nuova  imputazione  del titolo che si trasporta dovra',
naturalmente,  essere  esposto  l'importo netto. Il modello 31-bis C.
G.,  con  il  quale  dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel
caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo
in  conto  residui,  mediante  commutazione  in quietanza di entrata,
quest'ultima  da  imputarsi  in  conto competenza, in deroga all'art.
1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali del tesoro emanato
in   applicazione  degli  articoli  152  e  154  del  Regolamento  di
contabilita' generale dello Stato;
    3)  i  mandati  informatici  emessi  nell'anno 2002 e non estinti
entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono
trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno
essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
  Per  quanto  concerne  le  ritenute previdenziali, si raccomanda la
scrupolosa  osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
(( H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428. ))
  L'impegno   delle  spese,  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
equivalenti,  pensioni  ed  assegni  similari,  deve essere assunto a
carico  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio dell'esercizio in cui
viene  ordinato  il  relativo  pagamento, come dispone l'art. 2 della
legge  7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
  Ulteriori  e  piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale
norma  sono  riportate  nella  circolare  n. 62, del 7 novembre 1985,
emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.
                             Paragrafo 3
                  (( Adempimenti delle tesorerie ))
  L'Amministrazione  centrale  della  Banca  d'Italia, (( entro il 20
gennaio  2003,  ))  trasmette al Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
    a) mandati   informatici   rimasti   inestinti   al  31  dicembre
dell'esercizio  di  emissione,  che non risultino perenti alla stessa
data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
    b) mandati  informatici  perenti  che  erano  pagabili presso gli
sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;
    c) mandati   informatici  perenti  che  erano  assegnati  per  il
pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.
  Inoltre,  alla  fine  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio e marzo, la
predetta  Amministrazione  centrale  segnala  al  Sistema informativo
R.G.S.  i  mandati  di  cui  al punto c), pagati in tempo utile dagli
uffici delle Poste italiane S.p.a.
  Tali informazioni, tramite lo stesso Sistema informativo, sono rese
disponibili   agli  uffici  centrali  di  bilancio,  alle  ragionerie
provinciali dello Stato e agli altri uffici di ragioneria.
  Per  quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione,
non pagati entro il 31 dicembre 2002, si raccomanda agli uffici delle
Poste  italiane  S.p.A.  di  tenere presente che i relativi documenti
sostitutivi   dovranno  essere  subito  restituiti  alla  sezione  di
tesoreria  provinciale  mittente  per  le  successive  operazioni  di
annullamento.   Inoltre,   ad   evitare   sospesi  di  tesoreria,  si
interessano  le  medesime  sezioni ad effettuare le scritturazioni in
uscita non oltre il 31 marzo 2003 dei mandati in limite di perenzione
pagati in tempo utile.
  Le  sezioni di tesoreria provinciale invece, (( entro il 20 gennaio
2003, )) dovranno inviare:
    a) ai  funzionari  a  favore  dei quali sono state disposte sub -
anticipazioni,  a  norma  dell'art.  728 delle vigenti istruzioni sui
servizi   del   tesoro,   l'elenco  degli  ordini  di  prelievo  mod.
31-quinquies  C.G.,  rimasti inestinti al 31 dicembre 2002, allegando
tali   ordini  all'elenco  stesso  (sull'argomento  vedere  anche  le
disposizioni  richiamate  a  conclusione  del  presente paragrafo per
l'accennato art. 728);
    b) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la
nota mod. 100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini
del lotto emessi nell'esercizio 2002 d'imminente chiusura e inestinti
al  31  dicembre  2002  e  con  altra  nota  mod.  100 T., in duplice
esemplare,   l'elenco   degli   ordini  del  lotto  gia'  trasportati
all'esercizio  2002  ed  inestinti alla fine dell'esercizio medesimo;
tale  elenco  dovra'  comprendere in allegato gli ordini nel medesimo
descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal
capo della sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di
cui  agli  articoli  583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali
sui  servizi  del  tesoro,  nonche', eventualmente, gli elenchi degli
ordini del lotto emessi nell'esercizio 2001, pagati in tempo utile ma
non  conteggiati nel mese di dicembre 2002 (circolare della Direzione
generale  del  tesoro  23  agosto 1926. n. 19915, Bollettino finanze,
1926, pagina 1999).
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale,  inoltre,  per effetto del
disposto  di  cui  al  secondo comma dell'art. 448 del Regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quale  risulta  modificato dal
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.  402  del  1989,
restituiranno,  dopo  il  10  gennaio  2003  con apposito elenco alle
amministrazioni  emittenti,  per il tramite degli uffici centrali del
bilancio  e  delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli
ordini  di  accreditamento  relativi  a  spese  in  conto  capitale o
assimilate  per  i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la
predetta data.
  In  relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento,
introdotta  con  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976,  n.  656,  si  richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria
provinciale  sul  fatto  che  gli ordini di accreditamento rimasti in
tutto  o  in  parte  inestinti  alla chiusura dell'esercizio 2002 non
devono  piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati
direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali
o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
  I  funzionari  delegati  trasmettono (( entro il 31 gennaio 2003 ))
(come  gia'  indicato  nel  paragrafo  2)  alle  sezioni di tesoreria
provinciale  un  elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il
numero,  l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli
ordini  di  accreditamento  rimasti  in  tutto  o in parte inestinti,
concernenti  spese  sia  di  parte  corrente che in conto capitale in
quanto  non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate
a  valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura
dell'esercizio.
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  appongono poi sui predetti
elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e
ne   trattengono   una   copia.  Le  medesime  sezioni  di  tesoreria
provinciale,  dopo  gli  adempimenti  inerenti  alla "chiusura" degli
ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli
stessi  rimasti  parzialmente  o  interamente inestinti, entro cinque
giorni  dalla  ricezione  dei  detti  elenchi da parte dei funzionari
delegati, o al piu' tardi (( entro il 22 aprile 2003, )) trasmettono:
    ai  predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini
rimasti  in  tutto  o  in  parte inestinti corredati del mod.15 C.G.,
della scheda mod.14 C.G., nonche' di una copia dei mod.34 C.G.;
    all'ufficio  centrale  del bilancio o alla Ragioneria provinciale
dello Stato competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;
    all'amministrazione  emittente  una terza copia del ripetuto mod.
34 C.G.
  Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere (( entro
il  15  aprile  2003  ))  l'elenco  predetto, le sezioni di tesoreria
provinciale  - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche'
la  riduzione  o  l'annullamento  degli stessi, invieranno, comunque,
agli uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.
  Per   l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  le  sezioni  di
tesoreria  provinciale  provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini di
accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio
centrale  di Ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod.
14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
  Una  copia  del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente
all'amministrazione emittente.
  I  suddetti  uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a
trasmettere  i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e
15  C.G.,  nonche'  una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti
uffici di controllo della Corte dei conti.
  Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione
dei  monopoli  di  Stato,  sara' provveduto con separata circolare da
parte  dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per
la chiusura delle contabilita'.
  Inoltre  le  medesime sezioni di tesoreria provinciale, (( entro il
10 febbraio 2003, )) dovranno trasmettere:
    1)   ai   funzionari   delegati,  l'elenco  in  doppio  esemplare
(mod.32-bis   C.G.)   degli   ordinativi   tratti   sugli  ordini  di
accreditamento  e  rimasti  insoluti  al  31 dicembre 2002. Per detti
ordinativi,   che  saranno  frattanto  trattenuti  dalle  sezioni  di
tesoreria  provinciale  ed  il cui importo e' stato gia' compreso (in
base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod.
62  C.G.,  verra'  successivamente  indicata la nuova imputazione per
l'esercizio 2003.
  Gli  ordinativi  stessi  possono  essere  pagati  dalle  sezioni di
tesoreria  provinciale  e dagli altri uffici pagatori anche prima che
pervenga  il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale
dovranno  far carico per l'esercizio 2003 e prima che sia indicata la
nuova imputazione.
  Gli  ordinativi  cosi'  pagati  sono scritturati fra i pagamenti in
conto  sospeso  e registrati definitivamente in uscita al ricevimento
dell'ordine  di  accreditamento  emesso  a  sistemazione dei predetti
ordinativi.
  Gli  ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere
pagati,  saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle
sezioni  di  tesoreria  provinciale  per  essere annullati. Le stesse
sezioni   restituiranno  per  l'annullamento  gli  ordinativi  emessi
nell'esercizio  2001,  trasportati  all'esercizio  2002  e non ancora
estinti  al 31 dicembre 2002, nonche' gli ordinativi in conto residui
emessi nell'esercizio 2002 con la stampigliatura "da non trasportare"
rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
  Per  gli  ordinativi  che  eventualmente  non  si  rinvenissero, le
sezioni  di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione
in   una  speciale  nota  modello  32-bis  C.G.,  da  trasmettere  ai
funzionari  delegati,  corredata  della  dichiarazione di smarrimento
datata   e   sottoscritta   dal   capo  della  sezione  di  tesoreria
provinciale,  salvo  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  583 e
seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;
    2)  ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per
l'annullamento,  gli  ordinativi  tratti  sulle  stesse contabilita',
rimasti  inestinti  alla  fine  dell'esercizio successivo a quello di
emissione;  per  quanto  concerne  i  titoli  tratti  su contabilita'
speciali  accese  ad enti militari vanno trasmessi per l'annullamento
quelli   rimasti  inestinti  alla  fine  dello  stesso  esercizio  di
emissione;
    3)   agli   uffici   centrali  del  bilancio  e  alle  ragionerie
provinciali  dello  Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C.
G. inviati ai funzionari delegati.
  Nel  caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C. G.
e  34  C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi
mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.
  Ad  evitare  la  giacenza,  tra  i  pagamenti  scritturati in conto
sospeso,   di   numerosi   titoli  pagati  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  di  prossima  chiusura  ed  allo  scopo di limitare, per
quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa,
si  raccomanda  alle  sezioni  di tesoreria provinciale di provvedere
affinche',  entro  il  31  dicembre  2002,  siano  portati  in  esito
definitivo  tutti  i  versamenti  in titoli pagati dagli uffici delle
Poste italiane S.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.
  Allo  scopo,  poi,  di non ritardare la chiusura della contabilita'
dei  pagamenti,  si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a
rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei
titoli  estinti  e  specialmente  a quelli relativi alle contabilita'
degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.
  Le  sezioni  di  tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di
accreditamento,  sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-bis C. G.
o   buoni   speciali  modello  31-quater  C.G.,  nei  casi  previsti,
provvederanno,  secondo  l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali
sui  servizi  del  tesoro,  a portare in esito definitivo i pagamenti
effettuati  sui  buoni  stessi,  previa  riduzione  di  essi, ove non
completamente estinti.
  Gli  ordinativi  mod.  31  C.G.  e  gli  ordini  di  prelievo  mod.
31-quinquies   C.G.,   tratti   rispettivamente   sugli   ordini   di
accreditamento  e  sui  buoni speciali modello 31-quater C.G., pagati
negli  ultimi  giorni  di  dicembre dagli uffici delle Poste italiane
S.p.a.  e da altri uffici pagatori nonche' dalle sezioni di tesoreria
provinciale   diverse   da   quella   assegnataria  degli  ordini  di
accreditamento  e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita
entro  il  31  del  mese,  saranno provvisoriamente scritturati fra i
pagamenti  in  conto  sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale,
che  ne  dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod.
32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
  Tali  ordinativi  e  ordini  di  prelievo  mod.  31-quinquies C.G.,
dovranno   essere   trasportati   dagli  stessi  funzionari  delegati
all'esercizio  2003  e  considerati  come  pagati  nel  corso di tale
esercizio.
  A  tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata,
per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo
2,  all'ufficio  centrale  del bilancio o alla Ragioneria provinciale
dello  Stato  competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da
trasportare  all'esercizio  2003,  mentre  nel  caso che si tratti di
ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i
funzionari  interessati  dovranno  inviare  i  relativi  elenchi alle
ragionerie provinciali dello Stato competenti.
  In  entrambi  i  casi,  poi,  non  appena  pervenuti  gli ordini di
accreditamento,  sui  quali  gli  ordinativi e gli ordini di prelievo
anzidetti  dovranno farsi gravare per l'esercizio 2003, le sezioni di
tesoreria  provinciale  completeranno,  con l'indicazione della nuova
imputazione,  gli  ordinativi  e  gli ordini di prelievo elencati nel
mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
  Per  gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di
perenzione,  estinti  dagli  uffici  pagatori  prima  del 31 dicembre
prossimo,  ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita
in  tempo  utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato,
un  elenco  in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) munito di speciale
annotazione  intesa  a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento
entro  il  31  dicembre 2002. Procedura analoga a quella indicata per
gli  ordinativi  tratti  su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi
per  i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2002 e
pagati  entro  il  31  dicembre 2002, ma versati presso la sezione di
tesoreria  provinciale  successivamente  a  tale  data. Detti elenchi
saranno  inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i
quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi
mod.  62  C.G.,  di  cui  al paragrafo 2 sub lettera B), affinche' si
possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali
gli  ordinativi  e  gli  eventuali  buoni pagati in tempo utile dagli
uffici  delle  Poste  italiane  S.p.a.,  non contabilizzati in uscita
dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2003
e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
  Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli
la nuova imputazione mediante stampiglia.
                             Paragrafo 4
           (( Spese fisse e pensioni Adempimenti delle ))
            (( Direzioni provinciali dei servizi vari ))
  Le  direzioni  provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere ((
entro  il  15  gennaio  2003  ))  alla  Corte  dei  conti (ufficio di
controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) gli elenchi mod.
63  C.G.,  in  un  unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di
bilancio  (anche  se  negativi), distintamente per le rate o quote di
rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2002.
  Per  le  rate  di  altre spese fisse che fanno capo al titolo delle
spese  correnti  del  bilancio,  perente al 31 dicembre 2002, saranno
compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.
36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
  Per  la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi
mod.   63  C.G.  delle  somme  prescritte  andranno  trasmessi  dalle
direzioni  provinciali  dei  servizi  vari  all'ufficio  centrale del
bilancio  presso  il Ministero dell'interno invece che alla Corte dei
conti.
  Le  medesime  direzioni  provinciali  dei  servizi  vari  dovranno,
altresi',  trasmettere,  ((  entro il 31 gennaio 2003, )) agli uffici
centrali  del  bilancio  presso le amministrazioni centrali (( e alle
ragionerie  provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione
per  gli  uffici  scolastici regionali, )) gli elenchi, compilati per
ciascun  capitolo  di  bilancio  (  anche se negativi ), delle rate o
quote  di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2002 i
cui  titoli  di  spesa  siano  stati  trasportati.  Analoghi  elenchi
dovranno  essere  inviati all'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per le spese a carico del
capitolo  (( 2198 (u.p.b. 3.1.6.1) )) dello stato di previsione dello
stesso  Ministero  per l'anno 2002, avente la seguente denominazione:
"Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare". E'
consentito  ove  l'indicazione  nominativa  di  ciascuna quota o rata
insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva
della  somma  corrispondente  alle  suddette  rate o quote rimaste da
pagare.
  Agli  stessi  uffici  centrali del bilancio deve essere inviata una
copia  dei  modelli  63  C.G.,  relativi  alle quote perente di spese
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .
                             Paragrafo 5
             (( Adempimenti del mese di dicembre 2002 ))
A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2003.
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato  potranno  effettuare,  per  gli  ordini  di  pagare  a  carico
dell'esercizio  2003,  la  registrazione  nelle scritture del Sistema
informativo  del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
partire  dal  ((  17 dicembre 2002. )) Inoltre dal 23 dicembre 2002 i
relativi  mandati  informatici  potranno  essere  inviati  alla Banca
d'Italia,  che  li  rendera'  disponibili per le sezioni di tesoreria
provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2003.
  Sara'  cura  dell'amministrazione  e  degli  uffici  emittenti  far
pervenire  agli  uffici  di  ragioneria  sopra  indicati,  con  largo
anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per
provvedere ai pagamenti di che trattasi.
  Resta  da  aggiungere  che negli ultimi dieci giorni di dicembre e'
confermata  la  possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a
partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente
pagare  la  prima  rata  con  scadenza  ai  primi del mese di gennaio
dell'anno successivo.
  Sara'  compito  tuttavia sempre dell'amministrazione e degli uffici
emittenti  inviare  tali titoli con separati elenchi evidenziando che
trattasi di "esercizio finanziario 2003".
B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2003.
  Gli   ordini   di   accreditamento,   che   verranno  emessi  dalle
amministrazioni  negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2002,
in  conto dell'esercizio 2003, dovranno essere trasmessi alle sezioni
di  tesoreria  provinciale  con  separati  elenchi,  avendo  cura  di
evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2003.
C) Debito pubblico.
  Per  l'esatta  imputazione  dei  pagamenti di debito pubblico si fa
riferimento  alla  circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale
la  Direzione  generale  del  debito  pubblico  (ora Dipartimento del
tesoro  -  Direzione  II)  ha comunicato le variazioni apportate, con
decreto  ministeriale  del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231,
delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
  Al  riguardo  si precisa che l'imputazione in conto competenza o in
conto   residui   dei  pagamenti  di  debito  pubblico,  deve  essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
  Gli  interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1
gennaio  2003 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario
2003, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.
                             Paragrafo 6
           (( Prescrizione e perenzione amministrativa ))
  La  legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto
concerne  la  prescrizione  delle rate di stipendi, pensioni ed altri
assegni,  dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio
decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:
  "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione
e  gli  assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto
1917,  n.  1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di
cinque anni.
  Il  termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate
e   differenze   arretrate   degli   emolumenti  indicati  nel  comma
precedente,  spettanti  ai  destinatari o loro aventi causa e decorre
dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
  Per  la  prescrizione  dei  ratei  di  stipendi e pensioni, rimasti
insoluti  a  seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle
apposite  istruzioni  impartite  dal Ministero del tesoro - Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
  Per  quanto  riguarda  la perenzione occorre ricordare che il primo
comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue:
"i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento
si  intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese  per  lavori,  forniture  e servizi possono essere mantenuti in
bilancio  fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato
iscritto   il  relativo  stanziamento.  Le  somme  eliminate  possono
riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli
degli esercizi successivi".
  Riguardo  poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si
fa  presente  che il secondo comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e'
stato  cosi'  modificato (( dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6
settembre  2002,  n.  194:  "Le  somme  stanziate  per spese in conto
capitale  non  impegnate  alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute   in   bilancio,   quali  residui,  non  oltre  l'esercizio
successivo  a  quello  cui  si  riferiscono,  salvo  che si tratti di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore  nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio precedente. In tale
caso,  il periodo di conservazione e' protratto di un anno". Inoltre,
per effetto della legge n. 246 del 31 ottobre 2002, di conversione di
detto  decreto-legge, e' stato introdotto il comma 6 bis il quale, in
via  transitoria,  dispone che "Le somme stanziate per spese in conto
capitale  negli  esercizi  2000  e  2001  non impegnate alla chiusura
dell'esercizio  2002,  nonche'  gli stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni  legislative  entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio  1999,  possono  essere  mantenute  in bilancio, quali
residui,  fino  alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate
per  spese  in  conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla
chiusura  dell'esercizio  medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti
in  forza  di  disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre   dell'esercizio   2001,  possono  essere  mantenuti  in
bilancio,  quali  residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le
somme  stanziate  per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non
impegnate   alla   chiusura   dell'esercizio  medesimo,  nonche'  gli
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore  nell'ultimo  quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere
mantenuti   in   bilancio,   quali   residui,   fino   alla  chiusura
dell'esercizio 2005".
  Infine,  si  ritiene  opportuno ricordare che il successivo comma 7
abroga  tutte  le  disposizioni  legislative che derogano all'art. 36
anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui
all'art. 54, comma 16 della legge n. 449/1997. ))
  Per  una  corretta  applicazione  di  tale  norma  si  rinvia, poi,
all'annuale  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria generale
dello  Stato  concernente  l'accertamento  dei  residui  passivi alla
chiusura dell'esercizio.
  In  merito  all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare
la  modifica  apportata  dall'art.  12 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  al  terzo  comma  dell'art.  36  della legge di contabilita', e
precisamente:  "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi  che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o
in  compenso  di  opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti,
non  pagati  entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e'
stato  iscritto  il  relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti  amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono riprodursi in
bilancio  con  riassegnazione  ai  pertinenti capitoli degli esercizi
successivi".  Ovviamente  seguono la stessa disciplina delle spese in
conto  capitale  quelle  spese  correnti  che, in base a disposizioni
contenute   nella   legge   di  bilancio  o  in  leggi  di  carattere
particolare,  sono  soggetti  al  disposto  del secondo e terzo comma
dell'art. 36 della legge di contabilita'.
  La  perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano
stati  gia'  estinti  dalle  sezioni  di  tesoreria  provinciale e si
trovino  tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per
mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli uffici centrali
del  bilancio  e  le  ragionerie  provinciali  dello Stato competenti
dovranno   provvedere,   con  la  massima  sollecitudine,  alla  loro
sistemazione,  in  maniera  da  rendere  possibile la scritturazione;
naturalmente  detti  titoli  non  potranno  essere  restituiti fino a
quando non saranno prodotti in contabilita'.
  Si  ritiene  utile  precisare  che  i  suddetti criteri non trovano
attuazione  nei  confronti dell'amministrazione dei monopoli di Stato
in  quanto  ad  essa  non si applica il disposto di cui al richiamato
art.  36  della  vigente  legge  di  contabilita'.  Cio'  per effetto
dell'art.  10  della  legge  n.  951  del  22  dicembre  1977, che ha
stabilito,   tra   l'altro,   la  non  applicabilita'  alla  predetta
Amministrazione  delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20
luglio 1977, n. 407.
                       Titolo III - PATRIMONIO
                             Paragrafo I
            (( Contabilita' dei beni mobili e immobili ))
(( A) Premessa. ))
((     Le  disposizioni  innovative  in  materia  di  rendicontazione
patrimoniale  recate  dalla  legge  3  aprile 1997, n. 94 e di quelle
dipendenti  dalle  disposizioni  degli  articoli  13 e 14 del decreto
legislativo  n.  279  del  1997,  trovano  per  effetto  del  decreto
interministeriale,  in  via  di  emanazione,  relativo  alla  " nuova
classificazione  degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello
Stato  e  loro criteri di valutazione ", una prima espressione con il
conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo
che  sorreggono  il  nuovo  modello di rappresentazione del documento
contabile  convergono  sulla  necessita'  di rispondere alle leggi di
riforma  sotto  il  profilo  di  una sua maggiore significativita' in
riferimento   all'economicita'   della   gestione   patrimoniale;  il
documento  esporra',  come  previsto, distintamente i conti accesi ai
componenti  attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato
raccordandoli  alla  classificazione  delle  poste  attive  e passive
riportate  nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/1996 del Consiglio del 25
giugno  1996,  relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti nazionali e
regionali  nella  Comunita).  Per  quanto  concerne  i beni mobili ed
immobili  e'  da  precisare,  poi,  che  la nuova classificazione non
andra'  a  sostituire  l'attuale  distinzione in "categorie" dei beni
dello  Stato  ma  e'  aggiuntiva  ad  essa; cio' in quanto, dovendosi
esprimere  una  logica  economica per la rappresentazione dell'attivo
patrimoniale,  tale  classificazione  dovra' differenziarsi da quella
derivante  da  esigenze  giuridico-amministrative su cui si basano le
"categorie"riportate finora nel Conto generale del patrimonio.
  Resta  solo  da  aggiungere  che  sulla  riorganizzazione del Conto
generale  del  patrimonio,che  prendera'  l'avvio  come  detto con il
rendiconto  2002, e sull'introduzione dei nuovi modelli contabili che
dovranno  riportare  la  classificazione  dei  beni per "categorie" e
quella  ulteriore del SEC '95, quest'ultima a partire dall' esercizio
2003, verranno fornite successive istruzioni. ))
(( B) Contabilita' dei beni mobili ))
  Le  contabilizzazioni  di  tutte  le  variazioni riguardanti i beni
mobili  dovranno  essere  effettuate  nel  rispetto  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Regolamento
per  la  gestione  dei  consegnatari - cassieri delle amministrazioni
dello  Stato,  del  decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n. 115 -
Nuove    istruzioni    generali    sui   servizi   del   Dipartimento
dell'amministrazione  generale  del  personale e dei servizi centrali
dello  Stato  (Parte  VI),  nonche'  delle  seguenti  circolari della
Ragioneria generale dello Stato:
    n. 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza
tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;
    n.  8 del 9 febbraio 1988 - Contabilita' dei beni mobili relativa
all'esercizio 1987;
    n.  18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per
i beni mobili iscritti in pubblici registri;
    n.  88  del  28  dicembre  1994 - Istruzioni per il rinnovo degli
inventari dei beni mobili di proprieta' dello Stato;
    n.  48  dell'8  agosto  1995  -  Beni  mobili - Buoni di carico e
scarico mod.130 P.G.S. meccanizzato;
    n.  10  del  10  febbraio  1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove
scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.
((    Per  quanto  concerne  le  contabilita' relative ai beni mobili
delle  Agenzie  fiscali,  si  rimanda alla circolare del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza
in  corso  di  emanazione  e  contenente  istruzioni  applicative del
decreto ministeriale 5 febbraio 2002. ))
    1) Contabilita' modelli 98 C.G.
  Il  prospetto  delle  variazioni  annuali  dei  beni mobili (mod.98
C.G.),  compilato  per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte,
deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato
dei  buoni  di  carico  e  scarico - mod. 130 P.G.S. - figlia e della
relativa  documentazione  nonche'  della  fotocopia autenticata dallo
stesso  consegnatario  del  mod. 96 C.G. relativo alla movimentazione
riguardante    l'esercizio   considerato)   ((   entro   il   termine
improrogabile  del  15  febbraio  2003  ))  all'ufficio  centrale del
bilancio  competente,  per  gli  uffici  centrali  ed alle ragionerie
provinciali  dello  Stato, per gli uffici periferici, a seconda della
competenza  territoriale  di  questi  ultimi (art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979).
  Le  amministrazioni  non  tenute  alla  osservanza della menzionata
circolare  n.  88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura
delle  proprie  contabilita',  i  dati necessari ai competenti uffici
centrali  del  bilancio  per  la  formazione  del  Conto generale del
patrimonio.
  Si  ricorda  che,  agli  effetti  della  compilazione di tale Conto
patrimoniale,  e'  necessario  che dai prospetti delle variazioni dei
beni mobili risultino distintamente per ciascun ufficio e categoria:
    le consistenze finali dell'esercizio 2001;
    gli  aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2002 (
competenza  o  residui  secondo  le  modalita' di cui alla menzionata
circolare n. 11 ) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
    gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;
    gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti
della lavorazione);
    gli  aumenti  per  sopravvenienze e rettificazioni contabili e di
valore   (per   i  beni  acquistati  negli  anni  precedenti,  e  non
contabilizzati  a  suo  tempo, non occorre operare la distinzione tra
competenza  e  residui,  poiche'  gli  stessi  vanno  inclusi  tra le
"sopravvenienze");
    le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
    le diminuzioni per cessioni ad altri uffici ;
    le  diminuzioni  per  impiego  di  dotazioni  (qualora  risultino
materie prime impiegate nella lavorazione);
    le  diminuzioni  per  dismissioni,  rettificazioni contabili e di
valore e consumi;
    le consistenze finali dell'esercizio 2002.
  In  particolare  nel  prospetto  delle variazioni dei beni mobili i
consegnatari,   per   una   piu'  esatta  rilevazione  del  punto  di
concordanza   tra   la   situazione   patrimoniale  e  la  situazione
finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
dovranno  assicurarsi,  per i beni acquistati o venduti che risultino
assunti   in  consistenza  o  dismessi  nell'esercizio,  che  i  dati
finanziari  riportino  i  capitoli di spesa o di entrata presenti nel
bilancio dell'esercizio 2002, distintamente per competenza e residui;
ovviamente  occorrera'  verificare  che  tali  dati  corrispondano  a
pagamenti  o  a  riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i
quali  l'impegno  o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o
precedenti  (per  i  pagamenti  o le riscossioni avvenuti in esercizi
anteriori  a  quello  rendicontato,  come  gia'  sopra  segnalato, e'
necessario   che  i  relativi  beni  vengano  contabilizzati  tra  le
sopravvenienze  o  le  insussistenze senza operare alcuna distinzione
tra competenza e residui).
  Quanto  alle  vendite,  va  segnalato  che  gli stessi consegnatari
dovranno  contabilizzare  il  ricavo, quale movimento di entrata, con
l'annotazione  del capitolo risultante dalla quietanza di versamento,
mentre  le  differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello
d'inventario,   dovranno   essere  riportate  tra  gli  aumenti  come
sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
  Le   istituzioni   scolastiche,   che   pur   avendo  acquisita  la
personalita'  giuridica  dal  1  settembre  2000  non  abbiano ancora
effettuato  il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di
consegna,  devono continuare a gestire i beni mobili con contabilita'
erariale.
  Infatti, fino a che non venga formalizzato il passaggio di gestione
non puo' darsi luogo al discarico ed i beni mobili devono rimanere in
carico al consegnatario dell'istituto di provenienza, che ne conserva
la  responsabilita'  e  che  e'  obbligato  a rendere entro i termini
previsti,  i  modelli  98  C.G.  contenenti le variazioni intervenute
durante   l'esercizio  per  ciascuna  categoria  di  beni  che  vanno
contabilizzate  con  il  loro inserimento nel Sistema informativo del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  a cura delle
ragionerie provinciali dello Stato.
  Ovviamente   i  modelli  98  C.G.  riporteranno  esclusivamente  le
variazioni  in  diminuzione  avvenute  a  tutto  il 31 dicembre 2002,
dovute   a   provvedimenti   formali   di   discarico   eventualmente
intervenuti,  in  quanto le acquisizioni successive al 31 agosto 2000
sono  contabilizzate  direttamente nelle scritture inventariali della
nuova istituzione scolastica dotata di personalita' giuridica essendo
state conseguite con fondi del proprio bilancio.
  Per  quanto attiene ai beni gia' trasferiti agli Istituti dotati di
personalita'  giuridica  a  seguito  di  sottoscrizione  del processo
verbale ed in quanto discaricati dalla contabilita' erariale, nonche'
per  quei  beni  in dotazione di istituti gia' dotati di personalita'
giuridica  al  31  agosto  2000  che  hanno subito trasformazione dal
processo  di  dimensionamento  previsto dalle leggi di riforma (( del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, agli
adempimenti contenuti nella circolare della Ragioneria generale dello
Stato  I.G.B.,  n.  6  del  23  gennaio  1994,  dovra'  provvedere il
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al
Collegio   dei   revisori   dell'ambito  territoriale  scolastico  di
appartenenza.  Qualora  non  siano  stati  ancora insediati i Collegi
anzidetti,  o  in  assenza  del  suindicato  rappresentante,  a  tali
adempimenti  dovra'  provvedere  il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi dell'istituto scolastico. ))
  Infine  per  i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti
da  Ministeri  diversi  ed  anche  dal medesimo Ministero, si ritiene
opportuno  richiamare  al  riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio
1988  del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che
fa  obbligo  di  allegare  necessariamente,  nella  contabilita'  del
consegnatario   dell'ufficio  cedente,  il  buono  di  scarico  e  lo
scontrino   del   buono   di  carico  rilasciato  dal  consegna-tario
dell'ufficio  ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a
seguito  di  rilievo  all'ufficio  del  consegnatario interessato, la
registrazione  contabile  relativa  all'operazione  non dovra' essere
considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo
fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio
2003, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in
tempo  utile  per  la  loro  immissione  nel  Sistema informativo del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  non oltre il
termine del (( 31 marzo 2003. ))
  Trascorsa  tale  data  lo stesso Sistema informativo considerera' "
inadempienti  "  tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la
contabilita'.
  Al  fine  di  ottenere  una  situazione reale circa il numero degli
uffici  inadempienti, e' necessario che anche i mod. 98 C.G., che non
presentano  variazioni  in  corso  d'esercizio,  vengano inseriti nel
Sistema informativo sopra citato.
    2) Modello "97 C.G. - Riassunto delle variazioni".
  Entro  il  termine  improrogabile  del  30 aprile 2003, in deroga a
quanto  previsto  dalla  circolare  n.  8  sopracitata, le ragionerie
provinciali dello Stato avranno cura di inviare al competente ufficio
centrale del bilancio, unitamente al modello "estratto 1997 C.G.", il
modello  " 1997 C.G. - Riassunto delle variazioni" (da richiedere con
la  funzione  DABI,  limitatamente  al  solo  riepilogo), debitamente
convalidato dal direttore.
C) Contabilita' dei beni immobili.
  Per  quanto  riguarda  l'argomento  si  richiama  l'attenzione  sul
contenuto  della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato  -  Ispettorato  generale di finanza n. 58 del 24 giugno
1998,  con  la quale sono state impartite alle ragionerie provinciali
dello  Stato  le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei
servizi  contabili  svolti  per  conto delle ex Intendenze di finanza
(ora  Filiali  dell'Agenzia  del  Demanio)  ai sensi dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
  Per  effetto  di  dette  istruzioni  le contabilita' riguardanti le
variazioni  verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate
dalle Filiali dell'Agenzia del Demanio.
  Pertanto,  le predette Filiali devono trasmettere in duplice copia,
((  entro  e  non  oltre  il  14  febbraio  2003,  )) alle ragionerie
provinciali  dello  Stato competenti per territorio, il mod. 91 delle
variazioni   alla   consistenza   immobiliare   per  l'anno  2002  da
rendicontare,  unitamente  al  mod. 16 (ex mod. 83) - riassunto delle
scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei
dati delle operazioni di affrancazioni.
  Si  precisa  che  il  mod.  91  deve  essere  corredato di una nota
esplicativa  delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione, onde
consentire  l'aggiornamento  delle  scritture tenute dalle ragionerie
provinciali  dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con
dettagliate  indicazioni,  sia  le  cause  delle  variazioni  sia  le
provenienze   o   destinazioni   dei  beni.  In  particolare  per  la
contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da
lavori   di  manutenzione  straordinaria  effettuati  o  da  immobili
costruiti dalle amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e
dei  trasporti,  per  i  quali  peraltro  non  vi  e' attualmente una
procedura  automatizzata  che  rilevi  nel  corso dell'esercizio tali
variazioni, sara' necessario che il carico in questione risulti anche
da  appositi elenchi da produrre contestualmente all'ufficio centrale
del  bilancio  presso  le  amministrazioni predette e a quello presso
l'ex Ministero delle finanze.
  Per  le  operazioni  di  scarico, poi, oltre alle indicazioni delle
cause  e  delle  destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei
provvedimenti  formali  (registrazione  compresa) che giustificano le
operazioni  di  scarico  effettivo,  deve essere fornita ogni notizia
utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre
nelle   schede  patrimoniali.  E'  da  precisare  in  particolare  la
necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra
partite  diverse,  per  un cambio di categoria o per un trasferimento
tra  l'Amministrazione  delle  finanze  e quelle della difesa o delle
infrastrutture e dei trasporti.
  Le  ragionerie  provinciali  dello  Stato  provvedono a riscontrare
entro  il (( 31 marzo 2003 )) le predette contabilita' con i registri
di consistenza, gli schedari e il mod. 23-bis a valore, nonche' con i
dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo  del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
aggiornando  questi  ultimi con le variazioni, eventualmente non gia'
rilevate  nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e
a  trasmettere entro il (( 15 aprile 2003 )) all'ufficio centrale del
bilancio presso l'ex Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo
del  mod.  91,  allegando  copia  del  mod.  91  stesso,  debitamente
documentato  della  nota  esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del
mod. 78 (ex mod. 198).
  A  tale  scopo  vengono  inviati  alle ragionerie provinciali dello
Stato  da  parte  dell'ufficio  centrale  del  bilancio  presso  l'ex
Ministero  delle  finanze  alcuni  esemplari  del  predetto prospetto
riassuntivo  secondo  la  classifi-cazione dei beni medesimi disposta
con  decreto  ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta ufficiale n. 87
del 28 marzo 1984).
  L'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze
vigila  e  provvede  alla sistemazione definitiva delle variazioni ai
fini della produzione delle schede patrimoniali.
  Per  quanto  concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale
in  ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza
delle   disposizioni   contenute  nella  circolare  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e'
necessario   assicurare   la  concordanza,  per  il  prezzo  ricavato
dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
    a) mod.  91  C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla
vendita dell'esercizio in corso (colonna "e )";
    b) mod. 16 C.G. (ex 83), rigo B;
    c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna
2 del quadro II.
  Per    quanto    riguarda   il   prezzo   effettivamente   riscosso
nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
    1) il mod. 16 C.G. (ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni,
il mod. 78 (ex 198) colonna 7;
    2) prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
    3) mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.
  Ove  dette  concordanze non si verifichino, e' necessario che siano
chiariti  i  motivi  delle  differenze,  particolarmente  per  quanto
attiene  alla  riscossione  di  somme  relative  a beni venduti e non
ancora  discaricati,  come  pure il discarico di immobili venduti, il
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
  Sono   da  segnalare  peraltro  le  problematiche  derivanti  dalla
modifica  apportata  al  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 237
dall'art.  1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre
1998,  n.  442  che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse
dai  concessionari  del  servizio  di  riscossione  dei tributi senza
tenere  conto  del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui
ha   sede   l'ufficio  finanziario  competente.  Cio'  consente  agli
acquirenti  dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo
dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in
cui e' ubicato il cespite acquistato.
    Tale  situazione  non  permette alle ragionerie provinciali dello
Stato  di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale
con quelli della contabilita' finanziaria.
  A  tal  fine,  come  richiesto  dal  Dipartimento  della Ragioneria
generale  dello  Stato  al Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio,  con  nota  n.  0021316  del  26  aprile 2000, le Filiali
dell'Agenzia  del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari
dell'avvenuta   riscossione,   devono  comunicarla  alle  coesistenti
ragionerie  provinciali  dello  Stato  per le opportune registrazioni
contabili  e  per la determinazione della corrispondenza tra il conto
finanziario e quello patrimoniale.
  Si  ritiene  inoltre  opportuno  precisare  che  sul  capitolo 4010
(u.p.b. 1.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili
connesse  all'attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mentre i proventi afferenti
le  vendite di altri immobili (esclusi quelli situati all'estero, per
i  quali  i  relativi  introiti  trovano imputazione al capitolo 4005
(u.p.b.  1.3.1)  dovranno  essere attribuiti al capitolo 4003 (u.p.b.
1.3.1).
  E'  da  precisare infine che i proventi derivanti dalla alienazione
dei  beni  immobili,  dismessi  dall'Amministrazione  della difesa ai
sensi  del  comma  112  del suindicato art. 3 della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  dovranno  essere  invece attribuiti al capitolo 4011
(u.p.b. 1.3.1).
D)   Contabilita'   dei   beni   considerati  immobili  agli  effetti
inventariali.
  Per  effetto  del  secondo  comma  dell'art.  7  del Regolamento di
contabilita'  generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) sono
da  considerarsi  "immobili"  agli  effetti  inventariali  i  beni di
proprieta'  dello  Stato  consistenti in collezioni e raccolte d'arte
costituite  da  statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di
valore  artistico  e  storico,  manoscritti, codici e libri di valore
artistico,  ecc.,  nonche'  le pinacoteche e le biblioteche pubbliche
statali.
  Tali  beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio
dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:
    raccolta discografica presso la discoteca di Stato;
    quadri, statue, ecc.;
    raccolte bibliografiche;
    materiali destinati alle lavorazioni.
  Cio'  premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione
nel  suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli uffici centrali e
periferici  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca sono
tenuti   a   compilare  il  prospetto  riassuntivo  delle  variazioni
(rispettivamente  il  modello  15  e  il modello 88) in ossequio alla
vigente  normativa  (regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative
istruzioni al 31 maggio 1928).
  Sara'  cura  degli  stessi  uffici corredare tali prospetti di ogni
notizia utile e piu' precisamente:
    per  le  operazioni  in aumento, distinguere gli importi dei beni
acquistati  con  le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo
di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza, per
questi  ultimi  distinguere  altresi'  l'importo complessivo dei beni
ricevuti  in  dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo,
dei  beni  ricevuti  con  autorizzazioni da altri uffici o a norma di
legge,  e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni
e delle eventuali rivalutazioni;
    per   le   operazioni   in   diminuzione,  distinguere  l'importo
complessivo  dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo
complessivo  delle  insussistenze  o  rettificazioni nonche' dei beni
ceduti con autorizzazioni ad altri uffici. Per quanto riguarda i beni
discaricati  con  i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di
allegare  alla  contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al
discarico.
  E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in
triplice    originale    ai    competenti   uffici   centrali   delle
amministrazioni  per  i beni e le attivita' culturali e del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  (( entro il 10
gennaio  2003,  ))  una  volta riconosciutane la regolarita', vengono
inviati  debitamente  firmati  e  in duplice originale ai coesistenti
uffici  centrali  del  bilancio  ((  entro il 20 febbraio 2003 )) per
consentire  la  successiva  acquisizione  al  Sistema informativo del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato non oltre il 31
marzo 2003.
    Roma, 12 novembre 2002
                           Il ragioniere generale dello Stato: Grilli