IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed  integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli
enti  di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti
a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
che  individuava  la  Cassa di soccorso per il personale addetto alla
F.A.P.  di  San  Dona'  di Piave (Venezia) tra gli enti e le gestioni
preposte  all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria da sopprimere ai
sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  l'art.  77  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, che ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto   il   decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,
concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria della "Cassa di soccorso
per  il  personale  addetto  alla  F.A.P."  di  San  Dona'  di  Piave
(Venezia);
  Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa di
soccorso  sono  state  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della
legge  n.  1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del
patrimonio della medesima;
  Vista  la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui
trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della  "Cassa di soccorso per il
personale  addetto  alla  F.A.P."  in San Dona' di Piave (Venezia) e'
chiusa a tutti gli effetti.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 ottobre 2001

                       Il ragioniere generale dello Stato
                                    Monorchio