IL DIRETTORE GENERALE
                    per la pesca e l'acquacoltura
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la
semplificazione  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata  dal  decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  37  del  15 febbraio  2000  concernente  la
""Sperimentazione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  nell'ambito
regionale marittimo veneto"";
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  37  del  15 febbraio  2000  concernente  le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  da  parte delle imprese
interessate alla gestione sperimentale dei fasolari di cui al decreto
ministeriale 17 dicembre 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  2002,  in  corso di
perfezionamento,  concernente la proroga della sperimentazione per la
gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia
e   Venezia   nonche'  dei  fasolari  nell'ambito  dei  Compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
  Viste  le  proposte  formulate  nelle  riunioni dell'11 giugno e 31
ottobre  2002  dal  Comitato  di coordinamento, di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 17 dicembre 1999;
  Vista la nota in data l l novembre 2002, a firma dei presidenti dei
consorzi   di   Monfalcone,   Chioggia   e   Venezia,  con  la  quale
all'unanimita' e' indicata la data del 30 novembre 2002 quale termine
utile  per  la  presentazione delle istanze delle imprese interessate
alla   gestione  sperimentale  della  pesca  dei  fasolari  nell'area
compresa  nell'ambito  dei  compartimenti  marittimi  di  Monfalcone,
Venezia e Chioggia, per il periodo di proroga della sperimentazione;
  Considerata  l'opportunita'  di accogliere il termine proposto, con
la nota dell'11 novembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  fissato  al  30  novembre  2002  il  termine  utile  per la
presentazione, tramite i consorzi di gestione, delle domande da parte
delle  imprese interessate alla gestione sperimentale della pesca dei
fasolari  nell'area  compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi
di Monfalcone, Venezia e Chioggia.
  2. In caso di numero di domande superiore a quello massimo previsto
(65),   l'ordine   di   priorita'   e'   determinato  dalla  data  di
presentazione  della  domanda  al  competente  consorzio,  secondo le
modalita' previste da ciascun consorzio medesimo.
  3.  L'inizio  dell'attivita' di pesca delle 65 imprese ammesse alla
pesca dei fasolari per il periodo di proroga della sperimentazione e'
fissato al 1 febbraio 2003.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 novembre 2002
                                       Il direttore generale: Tripodi