IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 2, comma 3 ai sensi della quale, le operazioni di chiusura della gestione ai fini della liquidazione dell'ente furono attribuite all'ex ufficio liquidazioni, ora ispettorato generale prer la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, con il quale l'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)" e' stato soppresso e messo in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale 1'I.G.E.D. e' stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; Visti gli atti della gestione luquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione dell'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)" sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione L. 4.202.944.041 (Euro 2.170.639,45); Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)" e' chiuso a tutti gli effetti.