IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista   la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
    Vista  la  legge  20  marzo 1975, n. 70, art. 2, comma 3 ai sensi
della  quale,  le operazioni di chiusura della gestione ai fini della
liquidazione dell'ente furono attribuite all'ex ufficio liquidazioni,
ora  ispettorato  generale  prer la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977,
n.  599,  con  il quale l'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia
delle  regioni  di confine (O.N.A.I.R.C.)" e' stato soppresso e messo
in  liquidazione  con  le  modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396  con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e' stato denominato
ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
1'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Visto  il  decreto-legge  30  luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo;
    Visti gli atti della gestione luquidatoria dell'ente stesso;
    Accertato che le operazioni di liquidazione dell'"Opera nazionale
di  assistenza  all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)"
sono  state  ultimate,  per  cui, a norma dell'art. 13 della legge n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
    Visto  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa della
gestione  liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo
finale di liquidazione L. 4.202.944.041 (Euro 2.170.639,45);
    Atteso  che  per  l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La   liquidazione   del   patrimonio   dell'"Opera  nazionale  di
assistenza  all'infanzia  delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)" e'
chiuso a tutti gli effetti.