Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              A tutti i Ministeri - Gabinetto
                              Agli Uffici centrali di bilancio presso
                              i Ministeri
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale
                              All'Avvocatura generale dello Stato
                              Al Consiglio di Stato
Premessa.
  Il  decreto  ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002 (di seguito
denominato  decreto),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 15
novembre  2002,  n. 268, ha determinato le procedure da seguire per i
pagamenti  e  gli  incassi  delle amministrazioni dello Stato in euro
nell'ambito dell'Unione monetaria europea.
  Con   la   presente   circolare  vengono  impartite  le  istruzioni
necessarie a disciplinare il passaggio alle nuove procedure.
  Le  amministrazioni  dello  Stato, sia centrali che periferiche (di
seguito   denominate   amministrazioni),  sono  le  destinatarie  del
decreto.
  Il decreto regola i pagamenti e gli incassi in euro nell'ambito dei
Paesi   aderenti   all'Unione  monetaria  europea  (Austria,  Belgio,
Finlandia,  Francia,  Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna).
  Sono  regolati dallo stesso decreto anche i pagamenti e gli incassi
in  euro riguardanti i Paesi che hanno stipulato con l'Unione europea
una  convenzione  valutaria per l'introduzione dell'euro (San Marino,
Stato Pontificio e Principato di Monaco).
  Sono esclusi dall'ambito applicativo del decreto:
    i  pagamenti  e  gli  incassi in euro nei Paesi che, pur aderendo
all'Unione  europea, non partecipano all'eurosistema (Danimarca, Gran
Bretagna, Svezia);
    i pagamenti e gli incassi in euro verso e da gli altri Paesi;
    i pagamenti e gli incassi in valuta.
  Il  decreto  disciplina  le  modalita'  di estinzione dei titoli di
spesa presso le tesorerie competenti.
  Le  Amministrazioni  dello Stato che effettuano pagamenti con mezzi
diversi  dai  titoli  di  spesa  possono  avvalersi, sotto la propria
responsabilita'  e  a  proprie spese, dei normali circuiti bancario o
postale.
                               Art. 1.
              Elementi da indicare nel titolo di spesa
  Al fine di pervenire al buon esito dei pagamenti le amministrazioni
individuano  tutti  gli  elementi,  di  cui  all'art.  1 del decreto,
necessari per effettuare i bonifici bancari o postali; in mancanza di
tali  elementi  il titolo non potra' essere estinto e pertanto verra'
restituito dalle tesorerie.
  Nel  caso  di  indicazione  errata  dei  codici  BIC e IBAN vengono
seguite le procedure di cui all'art. 7 del decreto.
  Qualora  il  creditore  non  indichi  un  conto corrente bancario o
postale,  l'amministrazione  avra'  cura  di  individuare l'indirizzo
esatto  presso  il quale il creditore richiede di ricevere l'assegno.
In  assenza  di  precise  indicazioni  l'assegno  non  potra'  essere
recapitato  e  si  seguiranno  le  procedure  di  cui  all'art. 7 del
decreto.
  Nei  casi,  previsti  dagli  articoli  2,  3  e  4  del decreto, di
pagamenti  disposti  con  un  unico  titolo  di spesa accompagnato da
elenchi  dei beneficiari, la Banca d'Italia concorda con il Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato,  Ispettorato generale dei servizi meccanografici, e con
le   amministrazioni  ordinanti  le  modalita'  tecniche  cui  devono
attenersi  per  l'invio  dei  relativi  supporti  informatici, quando
previsti.
  Gli  elenchi  dei  beneficiari  previsti  dagli  articoli 3 e 4 del
decreto,  per i titoli di spesa collettivi emessi per importo globale
dalle  amministrazioni  ordinanti, sono inviati alla Banca d'Italia -
Servizio  sistema  dei  pagamenti - Divisione gestione procedure, via
Milano 60/g 00184 Roma.