Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale A tutti i Ministeri - Gabinetto Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri Alle Ragionerie provinciali dello Stato Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato Al Consiglio di Stato Premessa. Il decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002 (di seguito denominato decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2002, n. 268, ha determinato le procedure da seguire per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni dello Stato in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea. Con la presente circolare vengono impartite le istruzioni necessarie a disciplinare il passaggio alle nuove procedure. Le amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche (di seguito denominate amministrazioni), sono le destinatarie del decreto. Il decreto regola i pagamenti e gli incassi in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna). Sono regolati dallo stesso decreto anche i pagamenti e gli incassi in euro riguardanti i Paesi che hanno stipulato con l'Unione europea una convenzione valutaria per l'introduzione dell'euro (San Marino, Stato Pontificio e Principato di Monaco). Sono esclusi dall'ambito applicativo del decreto: i pagamenti e gli incassi in euro nei Paesi che, pur aderendo all'Unione europea, non partecipano all'eurosistema (Danimarca, Gran Bretagna, Svezia); i pagamenti e gli incassi in euro verso e da gli altri Paesi; i pagamenti e gli incassi in valuta. Il decreto disciplina le modalita' di estinzione dei titoli di spesa presso le tesorerie competenti. Le Amministrazioni dello Stato che effettuano pagamenti con mezzi diversi dai titoli di spesa possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, dei normali circuiti bancario o postale. Art. 1. Elementi da indicare nel titolo di spesa Al fine di pervenire al buon esito dei pagamenti le amministrazioni individuano tutti gli elementi, di cui all'art. 1 del decreto, necessari per effettuare i bonifici bancari o postali; in mancanza di tali elementi il titolo non potra' essere estinto e pertanto verra' restituito dalle tesorerie. Nel caso di indicazione errata dei codici BIC e IBAN vengono seguite le procedure di cui all'art. 7 del decreto. Qualora il creditore non indichi un conto corrente bancario o postale, l'amministrazione avra' cura di individuare l'indirizzo esatto presso il quale il creditore richiede di ricevere l'assegno. In assenza di precise indicazioni l'assegno non potra' essere recapitato e si seguiranno le procedure di cui all'art. 7 del decreto. Nei casi, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto, di pagamenti disposti con un unico titolo di spesa accompagnato da elenchi dei beneficiari, la Banca d'Italia concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale dei servizi meccanografici, e con le amministrazioni ordinanti le modalita' tecniche cui devono attenersi per l'invio dei relativi supporti informatici, quando previsti. Gli elenchi dei beneficiari previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto, per i titoli di spesa collettivi emessi per importo globale dalle amministrazioni ordinanti, sono inviati alla Banca d'Italia - Servizio sistema dei pagamenti - Divisione gestione procedure, via Milano 60/g 00184 Roma.