IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                Emana
                       la seguente direttiva:
  L'Osservatorio  nazionale dell'associazionismo, istituito presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, ha tra i propri
compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
    il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione  e  di  banche  dati  in materia di associazionismo
sociale (lettera d);
    l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi  registri, nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per
far   fronte   a   particolari   emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione  di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(lettera f). A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti
di intervento da considerare prioritari.
  Il  presente  provvedimento  definisce,  da  un  lato,  i requisiti
soggettivi   ed   oggettivi  richiesti  per  la  presentazione  delle
suesposte iniziative, dall'altro priorita' e criteri di valutazione.
  1. Requisiti soggettivi.
  I  contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui
alle  lettere d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere
richiesti  dalle  associazioni  di  promozione sociale, che risultino
iscritte   negli  appositi  registri  nazionale,  regionali  o  delle
province  di  Trento  e  Bolzano,  istituiti  ai sensi della legge n.
383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia
da  piu'  organizzazioni  congiuntamente,  nel  qual caso va indicata
l'associazione capofila.
  In  ogni  caso  ciascuna associazione non puo' presentare, in forma
singola o congiunta, piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d)
e piu' di un progetto ai sensi della lettera f).
  Nell'ipotesi  in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f)
siano   presentati   anche   in   collaborazione   con  enti  locali,
responsabile del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente.
  2. Requisiti oggettivi.
  2.1. Ambiti  operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
cit.
  Per    l'anno    in    corso,    l'Osservatorio    nazionale    per
l'associazionismo, nella seduta del 23 ottobre 2002, ha stabilito che
saranno  considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della
lettera  f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti
operativi:
    minori e adolescenti;
    politiche di lotta alle poverta' e per l'integrazione sociale;
    ambiente;
    prevenzione del disagio sociale: sport, cultura e tempo libero.
  2.2. Modalita' e termini di presentazione delle richieste.
  A pena di inammissibilita', le domande devono:
    essere   redatte   secondo  il  modello  allegato  alla  presente
direttiva,  compilato  in  ogni  sua parte, e sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti;
    essere   inoltrate,   in  uno  con  l'elaborato  progettuale,  in
originale  e su dischetto, ed essere corredate da tutti gli allegati:
non  saranno  infatti  ammesse  integrazioni  (salvo  siano  ritenute
necessarie in sede istruttoria);
    essere  corredate,  limitatamente  alle associazioni iscritte nei
registri  regionali  o  provinciali istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto
conformemente  a  quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n.
383,  nonche'  di  un  documento attestante l'iscrizione nei suddetti
registri;
    essere  indirizzate  al  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  -  Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali -
Direzione  generale  per il volontariato, l'associazionismo sociale e
le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo,
via Fornovo, n. 8, pal. A - 00192 Roma;
    essere  inviate  esclusivamente  a  mezzo posta, con raccomandata
r.r., entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana della presente direttiva; a tal fine fara'
fede il timbro di spedizione postale;
    essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di
cui al successivo punto 2.3.
  2.3. Indicazioni relative ai costi.
  Al   finanziamento   delle   iniziative,   oggetto  della  presente
direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per
l'anno  in  corso,  ammonta  ad Euro 10.329.138 (decreto ministeriale
8 febbraio 2002).
  Il   costo   complessivo  dell'iniziativa,  di  cui  si  chiede  il
finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
    iniziative  di  cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in
cui  il  proponente  sia uno solo, ed Euro 600.000 quando il progetto
venga presentato congiuntamente da piu' associazioni.
  Iniziative di cui alla lettera f): Euro 300.000 nell'ipotesi in cui
il  proponente sia uno solo, Euro 680.000 se a presentare il progetto
siano  due  associazioni,  ed  Euro 1.200.000  nel caso di tre o piu'
proponenti.
  Qualora si preveda un costo superiore a quelli indicati, sia per le
iniziative  previste alla lettera d), sia per i progetti recati dalla
lettera  f),  vanno specificate la fase o le fasi di cui si chiede il
finanziamento.  In  ogni  caso  il/i proponente/i deve/devono porre a
proprio  carico il 20% dei costi, indicando le fonti da cui intendono
attingere tali risorse.
  Per  quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione
nell'ipotesi   della   lettera  d),  di  consulenza  e  progettazione
nell'ipotesi della lettera f) devono essere contenuti entro l'importo
massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.
  Limitatamente  ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le
spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e  di  consumo vanno
quantificate  forfettariamente  in  non  piu'  del  15  %  del  costo
complessivo del progetto medesimo.
  In  ogni caso, a pena di inammissibilita', alla domanda va allegata
una   dichiarazione   con   la   quale   il   legale   rappresentante
dell'associazione  proponente  o  dell'associazione  capofila,  se il
progetto  e'  presentato  congiuntamente  ad altre, deve dichiarare -
sotto  la  propria  responsabilita'  -  che  trattasi di progetto mai
finanziato prima, nonche' se al finanziamento del progetto si prevede
che  concorreranno  altri  soggetti e quali le eventuali modalita' di
partecipazione.
  2.4. Durata dei progetti.
  Le  iniziative  proposte  non possono avere una durata superiore al
biennio.
  E'  consentito  presentare una seconda domanda di finanziamento per
uno  stesso  progetto  gia'  finanziato  e realizzato; lo stesso puo'
essere   ammesso   a   nuovo  contributo  esclusivamente  in  ipotesi
particolarmente significative e per una sola riedizione.
  3. Valutazione dei progetti.
  3.1. Procedura.
  I  progetti  pervenuti  sono  dapprima  esaminati  sotto il profilo
dell'ammissibilita'  delle  domande;  successivamente si procede alla
valutazione  dei  progetti  ammessi, secondo i criteri indicati nella
presente    direttiva.   La   relativa   graduatoria   e'   approvata
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.
  I   progetti  possono  essere  ammessi  a  finanziamento  totale  o
parziale.   Nel   secondo   caso   e'  consentita  una  rimodulazione
quantitativa   e   proporzionale   del   progetto,   in  accordo  con
l'amministrazione erogante.
  3.2 Priorita' nella valutazione delle domande.
  E'  riservata priorita' alle iniziative che rispondano a una o piu'
delle   seguenti  caratteristiche,  tenuto  conto  della  natura  del
progetto:
    iniziative  di  cui  alla  lettera  d):  creazione  di  sinergie;
dimensione  dell'associazione  o  delle  associazioni;  presenza  sul
territorio  e  strutturazione;  multisettorialita'; valenza nazionale
dell'iniziativa;
    iniziative  di  cui  alla  lettera  f):  creazione  di  sinergie;
innovativita';  multisettorialita';  riproducibilita'; eccellenza nei
rapporti costi/benefici; valenza nazionale del progetto.
  Limitatamente  ai  progetti  sperimentali presentati ai sensi della
lettera  f),  elaborati  nell'ambito  delle  materie  individuate per
l'anno  in  corso  (si  veda,  ante,  2.1 Ambiti operativi), andranno
senz'altro  privilegiate  le  iniziative presentate in collaborazione
tra  piu'  associazioni  e/o con enti locali: in tale ultimo caso, la
collaborazione deve essere comprovata da idonea documentazione.
  Ulteriore   requisito  preferenziale  e'  ritenuta  la  previsione,
nell'ambito del progetto, di validi strumenti di monitoraggio.
  3.3. Oneri non ammessi a contributo.
  Non sono comunque ammessi a rimborso:
    gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente  non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il
finanziamento;
    gli  oneri  relativi  a  seminari e convegni non collegati con il
progetto;
    le   spese   per   l'ordinario   funzionamento   e   la  gestione
dell'organizzazione,  fatto  salvo  quanto previsto dalla lettera d),
art. 12, legge n. 383 citata;
    ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata alla
realizzazione del progetto.
  4. Progetti ammessi a finanziamento.
  Le  associazioni  di  promozione sociale, alle quali sia comunicata
l'ammissione   a   finanziamento   del  progetto  presentato,  devono
trasmettere,   a   pena  di  decadenza,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione:
    informazioni     sulla     composizione    attuale    dell'organo
rappresentativo;
    rendiconto economico finanziario 2001;
    bilancio  preventivo  2002,  se  statutariamente previsto; codice
fiscale dell'associazione;
    estremi  del  conto  corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o
indicazione  di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del
contributo assegnato.
  L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione
alla complessita' del progetto; a tal fine, entro i medesimi sessanta
giorni,  il  legale  rappresentante  dell'associazione  deve inviare,
sempre   a   pena   di  decadenza,  esplicita  dichiarazione  recante
l'indicazione  della data di inizio delle attivita', intendendosi per
tali  anche  le attivita' propedeutiche, e la previsione della durata
del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata).
  Nel  caso  in  cui,  per  qualsiasi  motivo,  non sia dato corso ai
finanziamenti  assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini
della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto
sia  immediatamente  successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi,
subentra nel diritto al finanziamento.
  5. Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento viene erogato in due fasi:
    una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, e' versata
all'atto dell'accettazione, correttamente manifestata;
    il  saldo,  pari  al  restante  30%,  e' erogato al termine della
realizzazione  del  progetto, a seguito della presentazione, da parte
dell'associazione beneficiaria (nel caso di piu' proponenti, da parte
della  capofila),  di  una dettagliata relazione finale, attestante i
risultati  conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonche'
i  costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle
relative  fatture  e/o  dai giustificativi di spesa in copia conforme
all'originale.
  6. Monitoraggio in itinere.
  L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  puo'  sottoporre i
progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro
realizzazione,  sia  a  conclusione  delle attivita', per valutare il
raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
  In  ogni  caso  le  associazioni  destinatarie  dei contributi sono
tenute  ad  inviare,  semestralmente,  una  relazione  sullo stato di
avanzamento  del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
  Nel  caso  di  accertamento  di  cause  che inducano a ritenere non
realizzabile  la  prosecuzione  del  progetto,  ovvero  di un uso del
finanziamento  non  conforme  alle  finalita'  per  le quali e' stato
erogato,  l'ufficio  competente  puo', in qualsiasi momento, disporre
l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme
gia' versate.
    Roma, 5 novembre 2002
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 300