IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Vista  la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato;
  Considerato  che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, e' stata
soppressa  la  gestione  fuori  bilancio  istituita  nell'ambito  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali - Soprintendenza
archologica  della  Basilicata - Potenza, denominata "Fondi CEE-POP -
contabilita' speciale n. 1525";
  Accertato  che  le  operazioni di liquidazione della gestione fuori
bilancio   sopraindicata  sono  state  ultimate,  per  cui,  a  norma
dell'art.  13  della  legge  n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio della gestione medesima;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
  Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con
un  avanzo di L. 26.322.369 (equivalente ad Euro 13.594,37) ripianato
con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui
al  comma 2  dell'art.  14  della  citata  legge n. 1404/1956, acceso
presso la Tesoreria centrale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori  bilancio
istituita  nell'ambito  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  -  Soprintendenza  archologica della Basilicata - Potenza,
denominata  "Fondi CEE-POP - contabilita' speciale n. 1525" e' chiusa
a tutti gli effetti.