IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista  la  legge  4  dicembre  1956, n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
    Vista   la  legge  23  dicembre  1993,  n.  559,  concernente  la
disciplina   della   soppressione   delle   gestioni  fuori  bilancio
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;
    Considerato  che,  ai  sensi  della  citata legge n. 559/1993, e'
stata  soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza per i
beni   ambientali   e  architettonici  della  Basilicata  -  Potenza,
denominata "Fondi CEE-POP - contabilita' speciale n. 1526";
    Accertato  che le operazioni di liquidazione della gestione fuori
bilancio   sopraindicata  sono  state  ultimate,  per  cui,  a  norma
dell'art.  13  della  legge  n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio della gestione medesima;
    Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
    Considerato  che  il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un  disavanzo  di  L. 68.166.098 (equivalente ad Euro 35.204,85)
ripianato  con  interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex
255)  di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956,
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione fuori bilancio
istituita  nell'ambito  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  -  Soprintendenza  per  i beni ambientali e architettonici
della  Basilicata - Potenza, denominata "Fondi CEE-POP - contabilita'
speciale n. 1526" e' chiusa a tutti gli effetti.