IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo"  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista  la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato;
  Considerato  che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, e' stata
soppressa   e  posta  in  liquidazione  la  gestione  fuori  bilancio
istituita   nell'ambito   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  -
Commissariato  regionale  per  la  liquidazione  degli  usi civici di
Potenza denominata "Depositi giudiziari";
  Visti  gli  atti  della  gestione liquidatoria della gestione fuori
bilancio  sopra  specificata, nonche' la relazione illustrativa dalla
quale  risulta  che  tutti i rapporti debitori e creditori sono stati
definiti;
  Considerato che la liquidazione della gestione fuori bilancio sopra
indicata  e'  stata assunta dall'I.G.E.D. ai sensi della citata legge
n. 1404/1956;
  Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori  bilancio
istituita   nell'ambito   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  -
Commissariato  regionale  per  la  liquidazione  degli  usi civici di
Potenza  denominata  "Depositi  giudiziari"  e'  chiusa  a  tutti gli
effetti.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 2001

                                Il ragioniere generale dello Stato
                                             Monorchio