IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza del sig. Adams Neill James, nato il 10 agosto 1971
a  Leicester  (UK),  cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  proprio  titolo  accademico  e  professionale di
biologo  conseguito  in  Inghilterra, ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di "biologo";
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea
di  "Bachelor  of  Science"  conseguito  nel  luglio 1994 presso "The
University of Leeds";
  Considerato,  altresi',  che  il sig. Adams ha conseguito il titolo
accademico  "Master  of  Science  -  Environmental Health" in data 16
luglio 2001 presso "The University of Birmingham";
  Considerato  che  il  richiedente  ha  dimostrato  di aver maturato
esperienza  professionale  pluriennale  nel  campo  della biologia, e
pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della
direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera b);
  Preso  atto, inoltre, che e' iscritto all'albo degli "Environmental
Health Officiers" dal 6 febbraio 2001;
  Viste  le  determinazioni  delle conferenze di servizi nelle sedute
del 19 settembre 2002 e del 25 ottobre 2002;
  Visti i pareri del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi
espressi  nella nota in atti datata 19 luglio 2002 e nella seduta del
25 ottobre 2002;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  "biologo"  e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Adams Neill James, nato il 10 agosto 1971 a Leicester (UK),
cittadino inglese, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale
titolo  valido  per l'iscrizione all'albo dei "biologi" - sezione A e
l'esercizio della professione in Italia.