IL DIRETTORE PROVINCIALE
                       del lavoro di Benevento

  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione
dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale ed, in particolare,
l'art.  44  che dispone l'istituzione, presso ogni sede dell'Istituto
medesimo,  di  un  comitato  per  l'espletamento  dei compiti fissati
dall'art. 46 della stessa legge;
  Visto  l'art.  35  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
639/1970  che detta, fra l'altro, le norme ed i criteri da seguire ai
fini  della  ripartizione  dei  membri  di  cui ai punti 1, 2 e 3 del
menzionato  art.  44  in  relazione:  all'importanza  ed  al grado di
sviluppo  delle  diverse  attivita'  produttive della provincia; alla
consistenza  numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle
forze  lavoro  che  vi  sono  impiegate;  al  rapporto numerico delle
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Considerato  che  i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 di detto art.
44  sono  nominati  su  designazione  delle rispettive organizzazioni
sindacali piu' rappresentative operanti in provincia;
  Tenuto  conto  che,  prima  di  procedere  alla  ricostituzione del
comitato   occorre   individuare   le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori,  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori autonomi piu'
rappresentative operanti in provincia;
  Considerato    che    per    la   determinazione   del   grado   di
rappresentativita' delle predette organizzazioni sindacali, a livello
provinciale,   sulla   base   di   precise  indicazioni  ministeriali
(Ministero  del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dei  rapporti  di  lavoro  nota n. 13409 del 26 aprile 1993), nonche'
della  direzione  regionale  del lavoro della Campania (nota. n. 6852
del  4 giugno  1996),  si e' fatto riferimento ai seguenti criteri di
valutazione:
    a) partecipazione agli organismi collegiali;
    b) stipula contratti integrativi provinciali e aziendali;
    c) richieste conciliazioni c/o DPL vertenze individuali;
    d) richieste  di  conciliazione  c/o  DPL e Centro per l'impiego,
vertenze collettive;
    e) verbali  di  conciliazione  depositati c/o DPL ex art. 411 del
codice di procedura civile;
    f) consistenza iscritti;
    g) diffusione delle strutture sindacali nella provincia;
  Tenuto  conto al riguardo della comunicazione della CCIAA, dei dati
forniti  direttamente  dalle  organizzazioni  sindacali  datoriali  e
prestatoriali,  dalla prefettura, dall'I.N.P.S., nonche' di quelli in
possesso  di  questa  direzione  provinciale del lavoro in materia di
vertenze   individuali,   plurime   e   collettive,   nonche'   delle
conciliazioni  in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art.
411 del codice di procedura civile;
  Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e prestatoriali;
  Rilevato  che dalle risultanze istruttorie, come da atti di ufficio
e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei
sopra  citati  criteri,  sono  state  individuate  come  maggiormente
rappresentative,  a  livello provinciale, per i lavoratori dipendenti
le  organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e U.G.L.; per
i  dirigenti  di  azienda  l'organizzazione sindacale C.I.D.A.; per i
datori  di  lavoro  l'Unione  degli  industriali,  le  organizzazioni
professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori;
per    i    lavoratori    autonomi    la   Confederazione   nazionale
dell'artigianato,    le    organizzazioni    professionali   agricole
Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori e la Confcommercio;
  Rilevato  che, in conseguenza di quanto precede, i membri di cui ai
punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo
comma della legge 9 marzo 1989, n. 88, vanno cosi' ripartiti:
    a) per i lavoratori dipendenti: due rappresentanti alla C.G.I.L.,
tre rappresentanti alla C.I.S.L., tre rappresentanti alla U.I.L., due
rappresentanti all'U.G.L. e un rappresentante ai dirigenti d'azienda;
    b) per  i  datori  di  lavoro: un rappresentante all'Unione degli
industriali  e  due  rappresentanti alle organizzazioni professionali
agricole Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori;
    c) per  i  lavoratori autonomi: un rappresentante dei coltivatori
diretti,  mezzadri  e  coloni, un rappresentante degli artigiani e un
rappresentante degli esercenti attivita' commerciali;
  Tenuto  conto  che a tutte le predette organizzazioni sindacali, in
conseguenza  della  ripartizione che precede, e' stata richiesta, con
raccomandate   a.r.,   la  designazione  dei  nominativi  dei  propri
rappresentanti  al fine della ricostituzione del comitato provinciale
I.N.P.S.;
  Rilevato   che   tutte  le  organizzazioni  sindacali  datoriali  e
prestatoriali,  eccetto  la  C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L., hanno
provveduto alla designazione dei nominativi dei propri rappresentanti
come   previsto   dall'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 639/1970;
  Rilevato,  altresi',  che  le organizzazioni sindacali C.G.I.L., la
C.I.S.L. e la U.I.L. nonostante il rinnovato invito a provvedere alla
designazione  di  nominativi  dei  rispettivi rappresentanti, come da
raccomandate aa.rr. agli atti, non vi hanno provveduto;
  Ritenuto,  comunque,  di  dover  provvedere alla ricostituzione del
comitato;
  Viste le designazioni pervenute;
  Visti  i  punti  4,  5  e  6  del  piu'  volte  citato  art. 44 che
rispettivamente stabiliscono che il comitato e' altresi' composto dal
direttore  della  Direzione  provinciale del lavoro e delle politiche
sociali,  dal  direttore  della  locale  ragioneria provinciale dello
Stato e dal dirigente della sede provinciale I.N.P.S.;
                              Decreta:
  E'  costituito,  presso  la sede I.N.P.S. di Benevento, a decorrere
dalla  data  di pubblicazione del presente decreto e per la durata di
un  quadriennio  (2002-2006), il comitato provinciale di cui all'art.
34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639,  quale  modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
cosi' composto:
    per i lavoratori dipendenti:
      U.G.L.:  dott.ssa  Pozzuto Nicoletta, nata il 29 ottobre 1958 e
dott.ssa Papa Angela nata il 21 agosto 1964;
      C.I.D.A.: sig. Carosella Antonino, nato il 16 settembre 1938;
    per  le organizzazioni sindacali C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L. alle
quali spettano le rappresentanze come innanzi risultanti, il presente
provvedimento  sara' integrato con i rispettivi nominativi non appena
perverranno;
    per i datori di lavoro:
      avv. Vitale Sergio, nato il 26 settembre 1948 in rappresentanza
Unione industriali;
      dott.  Pascarella Manfredi, nato il 7 aprile 1953; sig. Martino
Giuliano,   nato   il   27 gennaio   1959,  in  rappresentanza  delle
organizzazioni  professionali  agricole Coldiretti, Confagricoltura e
Confagricoltori;
    per i lavoratori autonomi:
      sig.  Milo  Angelo,  nato  il 27 ottobre 1955 in rappresentanza
delle organizzazioni professionali agricole;
      sig.Garofano Silvio, nato il 20 dicembre 1952 in rappresentanza
C.N.A.;
      sig.   De   Blasio   Filippo,   nato   l'11  novembre  1960  in
rappresentanza della Confcommercio;
      direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di
Benevento;
      direttore  pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato
di Benevento;
      direttore pro-tempore della sede I.N.P.S. di Benevento.
  Avverso    il    presente    provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale   al   T.A.R.   entro   sessanta   giorni   da  detta
pubblicazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Benevento, 5 novembre 2002
                                 Il direttore provinciale: Iannazzone