IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  14,  comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata
dall'art.  147  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, che demanda al
Ministero  del tesoro la determinazione delle modalita' di emissione,
nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto
al  tesoriere  per  il  pagamento  di somme dovute in applicazione di
provvedimenti  giurisdizionali  e  di lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
  Vista  la  legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Emissione  e  caratteristiche  dello  speciale ordine di pagamento da
                      regolare in conto sospeso
  Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, viene
emesso  dalle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai
sensi  dell'art.  14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669,  convertito  nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in conformita'
dello schema allegato.
  La   causale   deve   contenere   l'indicazione  del  provvedimento
giurisdizionale  o  del  lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in
relazione al quale viene disposto il pagamento.
  Le  amministrazioni  centrali  e periferiche dello Stato, una volta
emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano rispettivamente al
competente  Ufficio centrale di bilancio e alla competente ragioneria
provinciale, informando contestualmente la sezione di tesoreria dello
Stato   interessata   con   una   lettera   contenente  l'indicazione
dell'importo  da  pagare, del soggetto beneficiario e della modalita'
di  pagamento.  I  predetti  Uffici  (U.C.B.  e  R.P.S.) inviano alla
sezione  di tesoreria interessata lo speciale ordine di pagamento con
una  lettera  di accompagnamento in duplice copia recante le predette
indicazioni; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette
copie.
  Per  l'esecuzione  di  un  provvedimento  esecutivo, possono essere
emessi, ove necessario, piu' speciali ordini di pagamento.