IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista  la  legge  4  dicembre  1956, n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
    Visto  il  decreto  ministeriale  29  luglio 1977, concernente la
nomina  dei  Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per
gli  esercenti  attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani  e per i
coltivatori diretti;
    Visto  l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale  lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro,  di  cui  alla  succitata  legge  n.  1404/1956 provvede alla
prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
    Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
    Vista  la  direttiva concernente l'attuazione del decreto-legge 3
febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in
ordine  alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice
politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo"  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Vista  la  legge  22  novembre  1954,  n.  1136, istitutiva della
Federazione   nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per  i
coltivatori diretti;
    Visti  gli atti della gestione liquidatoria della "Cassa mutua di
malattia per i coltivatori diretti" di Grosseto;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
    Visto  il  bilancio  e  la  relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
    Considerato  che  il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un  disavanzo di L. 415.893.642 pari a Euro 214.791,14 ripianato
con interventi finanziari a carcio del conto corrente infruttifero di
tesoreria  n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n.
833/1978;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La liquidazione del patrimonio della "Cassa mutua di malattia per
i coltivatori diretti di Grosseto" e' chiusa a tutti gli effetti.