II RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto  l'art.  77  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale  lo  speciale  ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro,  di  cui  alla  succitata  legge  n.  1404/1956 provvede alla
prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice  politico  e  di quel-lo amministrativo, emanata dal Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in data
12 maggio 1999;
  Vista  la  legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  istitutiva  della
Federazione  nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per gli
esercenti attivita' commerciali;
    Visti  gli  atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per i commercianti di Pisa;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visto  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di L. 825.428.873;
  Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del patrimonio della "Cassa mutua di malattia per
gli  esercenti  attivita'  commerciali" di Pisa e' chiusa a tutti gli
effetti.