Il   Ministero   delle  comunicazioni  invita  tutti  i  soggetti
interessati   (soggetti  portatori  di  interessi  pubblici,  imprese
titolari   di  licenze  individuali  e  di  autorizzazioni  generali,
associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti,  soggetti  comunque
potenzialmente   interessati)   a  far  pervenire  una  comunicazione
contenente le proprie osservazioni di carattere tecnico, giuridico ed
economico in merito al tema oggetto di consultazione.
    La comunicazione dovra' essere inviata entro il termine di trenta
giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  tramite  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, al seguente indirizzo:

                    Ministero delle comunicazioni
                         Ufficio Legislativo
                   Viale America, 201 - 00144 Roma

e recare la dicitura "Consultazione pubblica concernente il riassetto
in  materia  di  telecomunicazioni". Le comunicazioni dovranno essere
altresi'  inviate  entro il medesimo termine, in formato elettronico,
al  seguente indirizzo e-mail: legislativo@comunicazioni.it e recando
anch'esse la dicitura sopra indicata.
    La comunicazione potra' contenere ulteriori commenti afferenti ad
argomenti  non  espressamente  trattati nel questionario, ma comunque
pertinenti.
    Le  risposte  saranno  considerate  pubbliche, ad eccezione delle
parti per le quali venga richiesta esplicitamente la riservatezza.
    Una sintesi delle risultanze della consultazione e' pubblicata al
termine  dell''esame  delle comunicazioni pervenute, sul sito web del
Ministero.

Quadro regolamentare.
    Il  Consiglio  dei  Ministri  e il Parlamento dell'Unione Europea
hanno  approvato  il  nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni
elettroniche, costituito dai seguenti provvedimenti:
      direttiva  2002/21/CE  (direttiva  "quadro"), che istituisce un
quadro  normativo  comune  per  le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica;
      direttiva 2002/20/CE (direttiva "autorizzazioni") relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
      direttiva 2002/19/CE (direttiva "accesso") relativa all'accesso
alle  reti  di  comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime;
      direttiva 2002/22/CE (direttiva "servizio universale") relativa
al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
servizi di comunicazione elettronica;
      direttiva  2002/58/CE (direttiva "protezione dati") relativa al
trattamento  dei  dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
      direttiva  2002/77/CE  relativa  alla  concorrenza  nei mercati
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
      decisione  676/2002/CE  (decisione "spettro radio") relativa ad
un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella
Comunita' europea.
    Le  finalita' del nuovo quadro regolamentare possono essere cosi'
sintetizzate:
      armonizzare   e  semplificare  le  norme  e  le  condizioni  di
autorizzazione  al  fine  di  agevolare la fornitura delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica;
      garantire  la  fornitura del servizio universale in un contesto
di mercati aperti e concorrenziali;
      istituire  un quadro normativo atto a disciplinare le relazioni
tra  i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza
sostenibile,   interoperabilita'   dei   servizi   di   comunicazione
elettronica e vantaggi per i consumatori;
      assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali,
nonche'   la   libera   circolazione   dei  dati  personali  e  delle
apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica.
    La  legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia
di  infrastrutture  e  trasporti",  ha conferito al Governo (art. 41,
comma 1)  la delega ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore
della   predetta   legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi,  che,
coerentemente   con   i   contenuti   delle   direttive  comunitarie,
disciplinino:
      l'istituzione  di  un  quadro  normativo comune per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica;
      le  autorizzazioni  per  le  reti  e i servizi di comunicazione
elettronica;
      l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate e l'interconnessione delle medesime;
      il servizio universale
      i  diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche.
    Nell'esercizio della delega, il Governo (art. 41, comma 2) dovra'
attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
      adozione   di   un  codice  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  telecomunicazioni  secondo i seguenti
criteri  direttivi: (i) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita',  trasparenza,  non  discriminazione e proporzionalita';
(ii)  utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le
disposizioni   vigenti   in   materia  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva,   anche   attraverso  l'attribuzione  della  facolta'  di
trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze, previa notifica
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e al Ministero
delle  comunicazioni,  senza  distorsioni  della  concorrenza;  (iii)
previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
per  la  concessione del diritto di installazione di infrastrutture e
ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove
compatibili,  ai  principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; (iv)
riduzione   dei   termini   per   la   conclusione  dei  procedimenti
amministrativi,    nonche'    regolazione   uniforme   dei   medesimi
procedimenti  anche  con  riguardo  a  quelli relativi al rilascio di
autorizzazioni  per  la  installazione  delle  infrastrutture di reti
mobili,  in  conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n.  241;  (v) interoperabilita' dei servizi in tecnica digitale; (vi)
affidamento  all'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni delle
funzioni  di  vigilanza,  controllo  e garanzia sull'attuazione delle
politiche  di  regolamentazione  del  Ministero  delle comunicazioni,
falle salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive  modificazioni,  al  decreto-legge  23 gennaio 2001, n. 5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed
al   decreto-legge   12 giugno   2001,   n.   217,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2001, n. 317; (vii) disciplina
flessibile  dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle
singole  tipologie  di  servizi  in  modo  da  garantire  concorrenza
sostenibile,  innovazione,  interoperabilita'  dei servizi e vantaggi
per  i  consumatori;  (viii)  garanzia  della  fornitura del servizio
universale,  senza  distorsioni  della concorrenza previsione, per le
successive   correzioni,   modificazioni  o  integrazioni  in  futuro
occorrenti,  anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione
della  procedura  prevista  dall'articolo  17,  comma  2, della legge
23 agosto  1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia;
      depenalizzazione  delle  fattispecie disciplinate dall'art. 195
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta  e  di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  29 marzo  1973,  n.  156, escluse quelle aventi ad
oggetto  impianti  per  la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla
base  dei  seguenti  criteri  e  comunque  con previsione di sanzioni
pecuniarie   di   importo   non   inferiore  a  quelle  vigenti:  (i)
individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la
competenza  del  Ministero  delle comunicazioni dell'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni;   (ii)  fissazione  delle  sanzioni
amministrative  da  applicare  per  le  singole  fattispecie  in equo
rapporto  alla  gravita'  degli  illeciti; (iii) determinazioni delle
modalita'  di  accertamento  degli  illeciti;  (iv)  fissazione delle
sanzioni  amministrative, per fattispecie costituenti contravvenzioni
e  delitti,  entro i limiti prestabiliti (v) previsioni nei casi piu'
gravi,  ovvero  in  ipotesi di reiterazione per piu' di due volte nel
quinquennio   di  illeciti  della  medesima  natura,  della  sanzione
accessoria  della  sospensione da uno a sei mesi o della revoca della
concessione,  autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di
proporzionalita';
      espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

        Quesiti relativi al recepimento direttive comunitarie

A.   il   regime   autorizzatorio   e   la   trasparenza  dell'azione
amministrativa.
    La  direttiva  "quadro"  (art.  2) determina il superamento della
vigente  classificazione delle reti e servizi di telecomunicazioni ad
uso  pubblico  (quali, installazione e fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazioni,   servizio   di   telefonia  vocale,  servizio  di
comunicazioni  mobili  e  personali,  servizio  di trasmissione dati,
servizi  di  rete  e  di  comunicazione  via  satellite), definendoli
unitariamente  nell'ambito  delle  reti  e  servizi  di comunicazione
elettronica.
    La direttiva "autorizzazioni" (art. 3) istituisce un unico regime
autorizzatorio, quello dell'autorizzazione generale (in luogo dei due
vigenti  titoli  abilitativi: "licenza individuale" e "autorizzazione
generale)   che   non   prevede  alcun  esplicito  assenso  da  parte
dell'autorita'  nazionale di regolamentazione, essendo sufficiente la
sola   notifica   da  parte  dei  fornitori  di  reti  o  servizi  di
comunicazione  elettronica  all'inizio  della loro attivita'. Qualora
sia  necessario  concedere diritti individuali di uso delle frequenze
radio  e  dei  numeri  (art.  5),  tali  diritti  sano  rilasciati, a
richiesta  ad  ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in
forza  di  una autorizzazione generale, nel rispetto delle condizioni
previste  dalla  direttiva  atte a garantire l'uso efficiente di tali
risorse.
    La  citata  delega  conferita  al Governo indica tra i principi e
criteri  direttivi  per il riassetto in materia di telecomunicazioni,
la   previsione   di  procedure  tempestive,  non  discriminatorie  e
trasparenti  per  la  concessione  del  diritto  di  installazione di
infrastrutture,  la  riduzione  dei  termini  per  la conclusione dei
procedimenti  amministrativi,  nonche'  la  regolazione  uniforme dei
medesimi  procedimenti  anche  con  riguardo  a  quelli  relativi  al
rilascio  di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture
di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241.
    A.1 Quali ulteriori interventi si ritiene opportuno introdurre ai
fini della semplificazione amministrativa?
    A.2  Si  ritiene  che il nuovo regime autorizzatorio possa essere
applicato  anche alla sperimentazione di reti e servizi innovativi di
comunicazione elettronica?
    La  direttiva  "autorizzazioni"  non  indica la durata massima di
validita'  delle autorizzazioni generali. Nell'ordinamento nazionale,
tau  termini  per le licenze individuali e le autorizzazioni generali
sono  pur  rispettivamente,  a venti e nove anni cosi' come stabilito
dal  decreto  dei Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 211 e
dalla  Delibera  n.  467/00/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
    A.3  Si  ritiene  congruo il termine di 20 anni di durata massima
per le autorizzazioni generali?
    A.4  In  caso  di  concessione  di  diritti  di  uso  delle radio
frequenze  si  ritiene adeguata una durata massima di 20 anni tenendo
comunque conto che l'esercizio di tale diritto deve essere coordinato
con  le decisioni adottate in sede di Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze?
    A.5  In  caso  di  concessione  di  diritti  di uso dei numeri si
ritiene adeguata una durata massima di 20 anni?
    A.6  Deve  essere  prevista  la  possibilita'  per  le imprese di
indicare   nella   domanda  di  autorizzazione  generale  un  termine
inferiore?
    A.7  In  caso  di cessione a terzi di una autorizzazione generale
quale procedimento amministrativo dovrebbe essere previsto?
    A.8  In  caso  di  cessazione  dell'offerta di un servizio, quale
dovrebbe essere il periodo di preavviso alla clientela?
    Il  decreto  dei  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447,  recante la disciplina per i servizi di telecomunicazioni ad uso
privato,  ha  operato  una distinzione nell'ambito delle attivita' di
telecomunicazioni,   prevedendo  per  alcune  il  regime  di  licenza
individuale   e   per  altre  quello  di  autorizzazione  generale  e
stabilendo,  nel  contempo, quali applicazioni invece siano di libero
uso.
    La   direttiva   "autorizzazioni   (considerando   4)  disciplina
l'autorizzazione   di  tutte  le  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica,  siano  essi  forniti  al  pubblico  o  meno,  affinche'
entrambe  le  categorie  di fornitori possano beneficiare di diritti,
condizioni  e  procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
    A.9  Considerato  che  il nuovo quadro normativo per l'offerta di
reti e servizi di comunicazione eletronica ad uso pubblico prevede un
unico  regime  di  autorizzazione generale, e' opportuno uniformare a
tale  regime  la  vigente  regolamentazione afferente le attivita' di
telecomunicazioni   ad  uso  privato,  ferme  restando  alcune  norme
specifiche (ad esempio in materia di radioamatori)?
    A.10  Visto  il  disposto della delega in ordine all'applicazione
delle  norme  sulla  trasparenza  dell'azione  amministrativa,  quali
suggerimenti   specifici   possono   essere   formulati   per  meglio
disciplinare il settore?

B. Diritti amministrativi e contributi.
    Il  vigente  quadro normativo nazionale prevede l'applicazione di
specifici  diritti  amministrativi  e contributi imposti alle imprese
per:  (i)  il  rilascio  di  licenze  individuali e di autorizzazioni
generali; (ii) la concessione di diritti di uso per le radiofrequenze
e  per  le numerazioni; (iii) la concessione di diritti di installare
infrastrutture   su   proprieta'   pubbliche   o   private;  (iv)  il
finanziamento  del funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni (ex art. 2, comma 38, lett. b), legge 14 novembre 1995,
n.  481);  (v)  lo  svoigimento di attivita' di telecomunicazioni (ex
art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
    La  direttiva  "autorizzazioni"  (art.  12 e 13) stabilisce che i
diritti  amministrativi  e  i  contributi possono essere imposti alle
imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in
virtu'   dell'autorizzazione   generale  o  che  hanno  ricevuto  una
concessione  dei  diritti di uso. Essi debbono essere fissati in modo
da:   (i)   risultare   trasparenti,   obiettivamente   giustificati,
proporzionati  e  non  discriminatori; (ii) essere di entita' tale da
coprire  complessivamente  i  soli  costi  amministrativi che saranno
sostenuti  per  la gestione, il controllo e l'applicazione del regime
di autorizzazione generale, dei diritti di uso delle radiofrequenze e
dei   numeri,   che  possono  comprendere  i  costi  di  cooperazione
internazionale,  di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi
di  mercato,  di  sorveglianza  del  rispetto delle disposizioni e di
altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione
del   diritto   derivato  e  delle  decisioni  amministrative,  quali
decisioni in materia di accesso e interconnessione.
    B.1  I  vigenti  diritti  amministrativi  e  i contributi imposti
dall'ordinamento   nazionale   possono   considerarsi   per  entita',
tipologia   e  finalita',  coerenti  con  i  criteri  definiti  dalla
direttiva?

C. Obblighi di servizio universale.
    Il  vigente  quadro  normativo  nazionale (decreto dei Presidente
della  Repubblica  19 settembre  1997, n. 318) definisce il contenuto
del  servizio  universale  includendovi: (i) il servizio di telefonia
vocale;  (ii) la  fornitura  dell'elenco degli abbonati limitatamente
alla  rete  urbana  di  appartenenza;  (iii)  servizi di informazione
abbonati;  (iv)  la  fornitura  di  apparecchi  telefonici pubblici a
pagamento; (v) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la
fornitura   di  opzioni  speciali  per  gli  utenti  disabili  o  con
particolari  esigenze  sociali;  (vi)  i  collegamenti  ed  i servizi
concernenti la cura di interessi pubblici nazionali.
    La   direttiva  "quadro"  (art.  2)  ribadisce  che  il  servizio
universale   e'  "un  insieme  minimo  di  servizi  di  una  qualita'
determinata,  accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione  geografica  e,  tenuto  conto  delle condizioni nazionali
speciflche, ad un prezzo ragionevole".
    La direttiva "servizio universale" (artt. 4, 5, 6 e 7) stabilisce
che  gli  Stati membri provvedano affinche' nel loro territorio siano
messi  a  disposizione i seguenti servizi: (i) fornitura dell'accesso
da   una   postazione  fissa;  (ii)  elenco  abbonati  e  servizi  di
consultazione;  (iii)  telefoni  pubblici  a  pagamento  (iv)  misure
speciali  per  gli  utenti  disabili.  La direttiva prevede, inoltre,
(art.   15)  una  revisione  periodica  degli  obblighi  di  servizio
universale   alla   luce   dell'evoluzione   sociale,   economica   e
tecnologica,   da   realizzarsi   attraverso   una  procedura  mirata
sostanzialmente  a  verificare  se  la concorrenza tra operatori gia'
garantisce  adeguate offerte in termini di accessibilita', qualita' e
prezzo ragionevole.
    C.1 Tenuto conto delle diverse offerte gia' presenti sul mercato,
in  termini  di  accessibilita',  qualita'  e  prezzo ragionevole, si
ritiene  di  dover  escludere  taluni servizi dal servizio universale
quale  definito  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 1997, n. 318?
    C.2   Il   contenuto  del  servizio  universale  dovrebbe  essere
riesaminato,   anche   in   esito  alta  presente  consultazione,  in
concomitanza al recepimento delle direttive comunitarie?
    C.3  Successivamente  al recepimento delle direttive comunitarie,
entro  quale  termine, periodicamente, dovrebbe essere riesaminato da
parte dell'Autorita' nazionale di regolamentazione?

D. Finanziamento del servizio universale.
    La  direttiva  "servizio  universale  (art.  13)  stabilisce  che
qualora  un  obbligo  di  servizio  universale  rappresenti  un onere
eccessivo per un'impresa possono essere istituiti meccanismi efflcaci
di   recupero  dei  costi  netti,  attingendo  a  fondi  pubblici  in
condizioni  di  trasparenza  oppure  mediante prelievi applicati alle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.
    La  citata  delega  conferita  al Governo indica tra i principi e
criteri  direttivi  per il riassetto in materia di telecomunicazioni,
la   garanzia   della   fornitura   del  servizio  universale,  senza
distorsioni della concorrenza.
    D.l  Quale  meccanismo  di  finanziamento  del  costo  netto  del
servizio universale si ritiene debba essere applicato?
    La  direttiva  "servizio universale" (art. 13) prevede, altresi',
la  facolta'  per  gli Stati membri di non chiedere contributi per il
finanziamento  del  servizio universale alle imprese il cui fatturato
nazionale non raggiunga un determinato limite.
    D.2  Quale  soglia  di fatturato (se necessaria) si ritiene possa
rispettare   i  principi  di  minima  distorsione  del  mercato,  non
discriminazione e proporzionalita'?

E. Servizi innovativi ai cittadini ed alle imprese.
    Considerato:
      che  il  servizio  universale rappresenta "un insieme minimo di
servizi";
      che  le  regioni  e  gli  enti locali hanno piu' volte espresso
lesigenza  di  offrire alla generalita' dei cittadini ivi residenti e
delle   imprese  localizzate  sul  territorio  -  in  una  ottica  di
"federalismo  competitivo",  anche alia luce della nuova formulazione
dell'art. 117, derivante dalla modifica del titolo V, parte II, della
Costituzione   -   taluni   servizi   innovativi   di   comunicazione
elettronica,  normalmente legati all'andamento naturale del mercato e
che esulano dalla definizione di servizio universale;
    e'  opportuno  prevedere meccanismi istituzionali che operino sia
sul versante dell'offerta che della domanda.
    E.1  Attraverso  quali  meccanismi istituzionali (mediante ad es.
utilizzo   di   fondi   pubblici,  ivi  compresi  quelli  di  origine
comunitaria,    per   attivita'   di   promozione,   agevolazione   e
incentivazione), si potrebbe rendere piu' celere l'offerta di servizi
innovativi?

F. Nuovi mercati emergenti.
    La  direttiva "quadro" (considerando 27) prevede che gli obblighi
ex  ante devono essere imposti solo quando non esista una concorrenza
effettiva,  vale  a  dire  quando  una  o  piu'  imprese detengono un
significativo  potere  di  mercato.  Nel  determinare  se  esista una
effettiva   concorrenza  si  dovrebbe  valutare  se  il  mercato  sia
concorrenziale  in  prospettiva  e quindi se l'assenza di concorrenza
effettiva sia duratura. In detto quadro di riferimento si collocano i
c.d.  nuovi  mercati  emergenti  per  i  quali,  ancorche' esista una
impresa   leader,   non  per  questo  dovra'  essere  assoggettata  a
particolari obblighi.
    F.1 Quali mercati possono definirsi "emergenti"?

G. Frequenze radioelettriche.
    In  base al vigente quadro normativo di riferimento, l'offerta di
servizi  pubblici  di  telecomunicazioni richiedenti l'uso di risorse
frequenziali e' subordinato al rilascio di una licenza individuale.
    La  direttiva  "autorizzazioni",  diversamente, (art. 5) sancisce
che  ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di
interferenze  dannose  sia  trascurabile,  le  condizioni d'uso delle
frequenze  sono  direttamente  incluse  nell'autorizzazione generale.
Cio'  determina  che  il  diritto d'uso non e' piu' subordinato ad un
provvedimento  formale  di assenso quale era appunto il provvedimento
di   licenza   individuale.  La  norma  prevede  una  deroga  a  tale
meccanismo, precisamente quando e' necessario concedere ad un'impresa
diritti d'uso individuali.
    La  direttiva  "quadro"  (art. 9) stabilisce che gli Stati membri
hanno la facolta' di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti
di  uso  delle  radiofrequenze  ad altre imprese. L'intenzione di una
impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze deve essere
notificata all'autorita' nazionale di regolamentazione competente per
l'assegnazione   delle   frequenze.   Le   autorita'   nazionali   di
regolamentazione  assicurano  che la concorrenza non venga falsata in
conseguenza di tali operazioni.
    La  citata  delega  conferita  al Governo indica tra i principi e
criteri  direttivi  per il riassetto in materia di teiecomunicazioni,
l'utilizzazione  efficiente  dello  spettro  radio,  anche attraverso
l'attribuzione  della  facolta'  di  trasferimento  dei diritti d'uso
delle radiofrequenze.
    G.1  Si  ritiene che l'introduzione di una maggiore flessibilita'
nel  quadro  di  gestione  dei  diritti  di uso delle radiofrequenze,
attraverso  la  creazione di un cosiddetto "mercato secondario" delle
radiofrequenze,  possa  costituire  un valido incentivo allo sviluppo
del settore delle telecomunicazioni?
    G.2 Il trasferimento dei diritti di uso dovra' essere subordinato
ad  un  controllo  ex ante da parte dell'Autorita' competente o sara'
sufficiente una semplice notifica?
    G.3  Al  fine  di garantire l'obbiettivo dell'utilizzo efficiente
dello   spettro   radio,   e'  opportuno  estendere  la  facolta'  di
trasferimento  dei  diritti  di uso delle radiofrequenze, oltre che a
quelle  acquisite  a  titolo  oneroso,  a  quelle rientranti in altre
fattispecie (es. ad uso privato)?

H. Numerazioni.
    La  direttiva  "autorizzazioni" (art. 5) prevede la possibilita',
previa  consultazione  delle  parti interessate, che i diritti di uso
dei  numeri di valore economico "eccezionale" possano essere concessi
mediante procedure di selezione competitiva o comparativa.
    H.1 Che cosa si intende per valore economico "eccezionale"?
    H.2  Quali  tipologie  di  numerazione  si ritiene abbiano valore
economico "eccezionale"?
    H.3  Quali  procedure  selettive dovrebbero essere utitizzate per
l`assegnazione di numerazioni di valore economico "eccezionale".

I.   Diritti   di   passaggio,   coubicazione   e   condivisione   di
infrastrutture.
    La  legge  1  agosto  2002, n. 166, all'art. 40 ha introdotto una
nuova  disciplina  volta  ad  agevolare  la  reaiizzazione  di cavedi
multiservizi  e  cavidotti per reti di telecomunicazioni in occasione
dei  lavori  di  costruzione e di manutenzione di strade, autostrade,
porti,  etc.,  appartenenti alio Stato, agli enti locali e agli altri
enti pubblici.
    La  delega  conferita al Governo indica, tra i principi e criteri
direttivi  per  il  riassetto  in  materia  di  telecomunicazioni, la
previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
per  la  concessione del diritto di installazione di infrastrutture e
ricorso  alla  condivisione delle strutture, nonche' la riduzione dei
termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,  la
regolazione  uniforme  dei medesimi procedimenti anche con riguardo a
quelli  relativi  al  rilascio di autorizzazioni per la installazione
delle  infrastrutture  di  reti mobili, in conformita' ai principi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, detta i principi
fondamentali  in  materia  di  installazione  delle infrastrutture di
telecomunicazioni,  in  particolare  al  fine  di:  (i)  agevolare la
liberalizzazione  del  settore delle telecomunicazioni, consentendo a
tutti  gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente;
(ii)   consentire   la   realizzazione  di  infrastrutture  di  nuova
generazione e l'adeguamento di quelle esistenti; (iii) razionalizzare
le  procedure  autorizzatorie  per  l'installazione  di  impianti  di
telecomunicazioni  sul  territorio  nazionale;  (iv) dare certezza ai
termini per la conciusione dei relativi procedimenti amministrativi.
    La  direttiva  "quadro (art. 11 e considerando 22) stabilisce che
la   concessione   del   diritto  di  installare  infrastrutture  sia
tempestiva,   non  discriminatoria  e  trasparente,  onde  assicurare
condizioni di effettiva concorrenza. La direttiva promuove, altresi',
(art.  12  e  considerando  23)  la  coubicazione e condivisone delle
infrastrutture  da incentivarsi da parte delle autorita' nazionali di
regolamentazione attraverso accordi tra imprese su base volontaria.
    I.1  La  vigente  normativa  nazionale  sulla materia assicura il
raggiungimento degti obiettivi indicati nelle direttive comunitarie?

L. Meccanismi di consultazione e di trasparenza.
    La   direttiva   "quadro"   (art.  6)  prevede  che  in  caso  di
applicazione  di  misure  di rilevante impatto sul mercato venga data
alle  parti  interessate  la  possibilita'  di  presentare le proprie
osservazioni  sul  progetto  di misure entro un tempo ragionevole. Le
autorita'   nazionali   di   regolamentazione  rendono  pubbliche  le
procedure che applicano ai fini della consultazione.
    L.1  Si  ritiene adeguata la vigente regolamentazione italiana in
materia,  rispetto  agli  obiettivi indicati dalla direttiva? In caso
contrario esprimere le motivazioni.

M. Risoluzione delle controversie tra imprese.
    La  direttiva "quadro" (articoli 20 e 21) prevede che qualora tra
imprese  che  forniscono  reti e servizi di comunicazione elettronica
sorga una controversia (anche transnazionale) in merito agli obblighi
derivanti  dalle direttive, l'autorita' nazionale di regolamentazione
adotti  una  decisione  vincolante  che  risolva la controversia. Gli
Stati   membri   possono  disporre  che  le  autorita'  nazionali  di
regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione
vincolante, laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione,
che  possano  contribuire  meglio  e tempestivamente alla risoluzione
della controversia.
    M.l  Si  ritiene adeguata la vigente regolamentazione italiana in
materia,  rispetto  aglii obiettivi indicati dalla direttiva? In caso
contrario esprimere le motivazioni.

N. Protezione dei dati.
    La direttiva "protezione dati" (art. 1) armonizza le disposizioni
degli  Stati  membri necessarie per assicurare un livello equivalente
di  tutela  dei diritti e delle liberta' fondamentali, in particolare
del  diritto  alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
    N.1  Considerato  che la vigente normativa italiana in materia, e
conseguente  disciplina attuativa, gia' assicura un adeguato grado di
tutela  sul  trattamento  dei dati personali, rispetto agli obiettivi
indicati  dalla  direttiva,  si  ritiene  di dover adottare ulteriori
interventi normativi? in caso contrario esprimere le motivazioni.

O. Protezione dei consumatori.
    Le direttive europee comprendono numerose disposizioni in materia
di  tutela  degli  interessi  e diritti degli utenti finali, mirate a
rafforzare la protezione dei consumatori dei servizi di comunicazione
elettronica.
    O.1  Si ritiene adeguata la vigente normativa in materia rispetto
agli  obiettivi indicati dalle direttive? in caso contrario esprimere
le motivazioni.

Quesiti   relativi  all'adozione  di  un  codice  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni

P. Il nuovo Codice.
    La  citata legge 1 agosto 2002, n. 166, ha delegato il Governo ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  sua  entrata in vigore, uno o piu'
decreti  legislativi,  volti al riassetto normativo nel settore delle
telecomunicazioni.
    Nell'esercizio  di  tale  delega,  il  Governo dovra' attenersi a
determinati  principi  e, criteri direttivi e, in particolare, dovra'
redigere  un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di telecomunicazioni.
    Tale  provvedimento avra' un'incidenza diretta ed immediata sulla
disciplina   recata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 marzo   1973,   n.   156   "Approvazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni" (Codice PT), tuttora vigente.
    Il  Codice  PT  reca, in particolare la disciplina in materia di:
(i) servizi    postali    e    di   bancoposta;   (ii)   servizi   di
telecomunicazioni  ad  uso  pubblico  e  privato;  (iii) tutela degli
impianti   sottomarini   di   telecomunicazioni;   (iv)   limitazioni
legali-servitu-espropriazioni;  (v) servizi telegrafici e telex; (vi)
servizi radioelettrici.
    Sebbene  le  direttive  comunitarie  non prevedano una disciplina
specifica  riferita  ai  servizi di telecomunicazioni ad uso privato,
agli   impianti   sottomarini,   ai   servizi  telegrafici,  telex  e
radioelettrici,  la  citata delega prevede comunque il riordino della
materia nell'ambito dell'adozione del nuovo codice.
    Inoltre,  la  direttiva  "quadro"  non pregiudica le disposizioni
nazionali   vigenti  in  materia  di  espropriazione  o  uso  di  una
proprieta',  normale esercizio dei diritti di proprieta', normale uso
dei  beni  pubbiici,  ne' il principio di neutralita' in relazione al
regime di proprieta' esistente.
    P.1  Quali disposizioni del Codice PT, relative all'uso pubblico,
si  ritiene  debbano  essere  modificate  per  allinearle ai principi
indicati  nelle  direttive  comunitarie ed ai provvedimenti normativi
intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del Codice
PT?
    Il  vigente quadro normativo nazionale in materia di attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato e' rappresentato dal Codice PT e dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447.
    P.2  Quali  disposizioni  della  vigente  normativa in materia si
ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati
nelle direttive comunitarie?
    Il  Codice  PT  detta  la  disciplina  per  la  realizzazione  ed
installazione   degli   impianti   pubblici   di   telecomunicazioni,
prevedendo  una  procedura volta all'espropriazione dei beni immobili
ed  alle  limitazioni  legali  ed  imposizione  di servitu' sui fondi
privati.  L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 198 de1 2002 ha
integrato  l'art.  232  del  Codice  PT prevedendo che l'operatore di
telecomunicazioni  incaricato del servizio puo' agire direttamente in
giudizio  per  far  cessare  eventuali  impedimenti  e  turbative  al
passaggio  ed  alla  installazione di infrastrutture. La legge n. 166
del 2002, all'art. 3, ha equiparato gli operatori titolari di licenza
individuale  alle  Autorita'  esproprianti ai fini di cui all'art, 3,
comma  1,  lett.  b),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
8 giugno  2001,  n. 327, in relazione alla facolta' di ricorrere alla
sanatoria per le occupazioni sine titulo dei fondi.
    P.3  Quali  disposizioni  della  vigente  normativa in materia si
ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati
nelle direttive comunitarie?