IL PRESIDENTE

    Premesso  che  il  comma  2-bis  dell'art. 37-bis, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  introdotto dalla legge n. 166 del 1 agosto
2002,  prevede  che  le Amministrazioni aggiudicatrici trasmettano un
avviso  relativo  alla presenza nei programmi triennali di interventi
realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica, all'osservatorio perche' ne dia' pubblicita';
    Considerato    che   tale   onere   di   pubblicita'   a   carico
dell'osservatorio     puo'     qualificarsi     quale     forma    di
"pubblicita-notizia"  diretta  unicamente  a  rendere  noti  ai terzi
determinati fatti od atti;
    che  le  forme di pubblicita' non sostituiscono ma coesistono con
la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle
stazioni  appaltanti  l'obbligo  di garantire, ai sensi dell'art. 22,
della  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto
di  accesso  ai  documenti  della  programmazione,  relativi anche ad
eventuali   proposte   di   intervento   realizzabili,  totalmente  o
parzialmente a carico dei promotori;
    che  ai  fini  dell'informazione al mercato esistono una serie di
forme  di  pubblicita' obbligatorie, quali la pubblicazione, da parte
delle    Amministrazioni    aggiudicatrici,    entro   venti   giorni
dall'avvenuta  redazione  dei  programmi,  di  un  avviso  indicativo
mediante  affissione  presso  la  propria  sede  per almeno 60 giorni
consecutivi  e  la pubblicazione sul sito informatico individuato con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
24  della  legge  24 novembre  2000,  n.  340,  e, ove istituito, sul
proprio  sito  informatico;  nonche'  ulteriori  forme di pubblicita'
meramente facoltative;
    che   l'utilizzo   contestuale   di   molteplici   meccanismi  di
informazione  e  partecipazione consente, comunque, il raggiungimento
degli  obiettivi  sottesi  alla ratio della norma di cui in premessa,
attraverso   la  sinergia  tra  i  soggetti  coinvolti  nell'iter  di
individuazione   e  pubblicita'  degli  interventi  realizzabili  con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;
    che l'onere di pubblicita-notizia a carico dell'Osservatorio puo'
intendersi  assolto  mediante  la  pubblicazione  di  alcuni elementi
relativi  all'avviso  indicativo  di  cui  all'articolo 37-bis, comma
2-bis, della legge quadro;
    che   e'   opportuno   semplificare  gli  oneri  a  carico  delle
Amministrazioni aggiudicatrici;
    comunica  che  a decorrere dal 15o giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato:
      1.  l'obbligo  a carico delle amministrazioni aggiudicatrici e'
assolto  con l'invio all'Osservatorio dei lavori pubblici, unitamente
all'avviso   relativo   alla  presenza  nei  programmi  triennali  di
interventi  realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica, di una comunicazione attestante:
        la  data  dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso indicativo,
mediante    affissione    presso    la    sede   dell'amministrazione
aggiudicatrice;
        l'eventuale   avvenuta   pubblicazione  dell'avviso  su  sito
"internet" ed il relativo indirizzo web;
        l'eventuale   ricorso,   da   parte   delle   amministrazioni
aggiudicatrici, ad altre forme di pubblicita';
      2.   l'obbligo   e'   assolto   con  l'invio  entro  60  giorni
dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.
        Roma, 24 ottobre 2002
                                                 Il Presidente: Garri