Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
  1.  A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente
al  31  dicembre  2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
((      a) ai  fini  della  determinazione  del  valore  minimo delle
partecipazioni,  che  costituiscono  immobilizzazioni finanziarie, in
societa'  non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli
61,  comma  3,  e  66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre   1986,  n.  917,  non  si  tiene  conto  delle  diminuzioni
patrimoniali  derivanti  dalla distribuzione di riserve di utili e le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire dall'esercizio
da  cui  si  applicano  le  disposizioni  del  presente  comma,  sono
rideterminate, senza tenere conto:
      1)  delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai
fini fiscali;
      2)   degli   accantonamenti   diversi   da  quelli  fiscalmente
deducibili;
    a-bis)  per  le  partecipazioni  in  societa'  non  residenti  la
deducibilita'  fiscale,  ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di  cui  ai  numeri 1) e 2) della lettera a, e' determinata in base a
quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del
citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986; ))
    b) ai  soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative
a  partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono
deducibili  in  quote  costanti  nell'esercizio  in  cui  sono  state
iscritte e nei quattro successivi;
    c) ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto
dalla  disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, dello stesso
decreto  e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale  investito  di  cui  alla  medesima  disposizione e' pari al
saggio degli interessi legali.
((    1-bis.  In  alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1,
lettera  c), resta salva la possibilita' di applicare le disposizioni
del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data
del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
    a) la  variazione  in  aumento  del  capitale  investito  non  ha
ulteriormente   effetto  fino  a  concorrenza  dell'incremento  della
consistenza  delle  partecipazioni  rispetto  a quella risultante dal
bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso al 30 settembre 1996; il
predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui
all'articolo  3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del
1997, e' ridotto in misura corrispondente;
    b)  l'aliquota  media  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  non  puo' essere interiore al 30 per cento ovvero, per le
societa'  di  cui  all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.
466 del 1997, al 22 per cento.
  2.  A  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, le societa' e
gli  enti  che  esercitano  attivita'  assicurativa  sono  tenuti  al
versamento  di  un'imposta  pari  allo  0,20  per cento delle riserve
matematiche  dei  rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con
esclusione  di  quelle  relative  ai  contratti aventi per oggetto il
rischio  di  morte  o  di  invalidita'  permanente da qualsiasi causa
derivante  ovvero  di  non  autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e
ai  contratti  di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro
il  termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi e
costituisce  credito  di  imposta,  da  utilizzare  a decorrere dal 1
gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo
6  della  legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva
prevista  dall'articolo  26-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2-bis.  Limitatamente  al  periodo di imposta in corso alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, l'imposta da versare e' pari
allo  0,52  per  cento  delle  riserve di cui al comma 2 iscritte nel
relativo  bilancio. Il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro  il  30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle
riserve  del  bilancio  dell'esercizio  per  il  quale  il termine di
approvazione  scade  anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo
delle imposte sui redditi.
  2-ter.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso  si  applicano  le disposizioni in materia di imposte sui
redditi  con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  stabilite  le  modalita' di versamento e di dichiarazione delle
somme di cui ai commi 2 e 2-bis.
  2-quater.  A  decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, la variazione della riserva
sinistri  delle  societa'  e  degli  enti  che  esercitano  attivita'
assicurativa  danni, per la parte riferibile alla componente di lungo
periodo,  e'  deducibile  in  misura  non  superiore al 90 per cento.
L'eccedenza  e'  deducibile  in  quote  costanti  nei  nove  esercizi
successivi.  E'  considerato  componente  di  lungo periodo il 50 per
cento della medesima riserva sinistri. ))
  3.  In  funzione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 1-bis e
2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
per  il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente  decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della legge
23  marzo  1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella  che  si  sarebbe  determinata  applicando le disposizioni dei
commi 1, 1-bis e 2-quater.
  4.   Relativamente   alle  minusvalenze  di  ammontare  complessivo
superiore  a  ((cinque  milioni  di  euro,)) derivanti da cessioni di
partecipazioni   che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie
realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente  decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate
i  dati  e  le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento
della  conformita'  dell'operazione  di  cessione con le disposizioni
dell'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre   1973,   n.   600.   Con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  dei presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie  oggetto  di  comunicazione,  nonche' leprocedure e i termini
della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele,
la   minusvalenza   realizzata   e'  fiscalmente  indeducibile.  ((In
attuazione  delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia
delle  entrate  procede  a  nuovi  accertamenti  dai  quali  derivano
maggiori  entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e  490  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2004.  Al fine di
assicurare  l'efficace realizzazione dell'attivita' prevista ai sensi
del  presente  comma  e  di  evitare  un pregiudizio alla continuita'
dell'azione  amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale  n.  194  del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai
quali  sono  state  attribuite,  anteriormente  alla  predetta  data,
qualifiche   funzionali   superiori   in   esito  alle  procedure  di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni
dichiarate  illegittime  dalla  predetta sentenza, continua ad essere
corrisposto,  a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una
specifica   disciplina  contrattuale,  il  trattamento  economico  in
godimento  e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni.
Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  2  della legge 13 agosto
1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  per  le  esigenze di qualificazione del
personale  anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
All'articolo  12,  comma  3,  della  legge  18  ottobre 2001, n. 383,
l'ultimo periodo e' soppresso.))
  5.  Fatti  salvi  i  casi di specifica contestazione in ordine alle
fattispecie  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre
1997,  n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza,
e'  precluso  ogni  accertamento  tributario ((ai sensi dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,))  relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per
effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed
alle  condizioni  stabiliti  ((dal  predetto  articolo  6,))  con  il
versamento  ((facoltativo)) di una somma pari al ((sei percento)) dei
predetti  maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione
finanziaria  di  verificare  la  sussistenza  delle  condizioni ed il
rispetto  dei  limiti  di  cui  al citato articolo 6. La somma non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  ed  e'  versata  ((in  due rate di pari
importo,  la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda,
maggiorata  degli  interessi  al  saggio legale, entro il 28 febbraio
2004.))
((  5-bis.  Al  comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  come  sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge  8  luglio  2002, n.138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono
inserite  le  seguenti:  "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le
parole:  "Ai  fini  dell'individuazione  dei  predetti  settori" sono
inserite  le  seguenti:  ",  salvo  per  il  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura,".))
 
          Riferimenti normativi:
              - La  legge 27 luglio 2000, n. 212, reca: "Disposizioni
          in materia di statuto dei diritti del contribuente".
              - Si  riporta  il testo degli articoli 61, comma 3, 66,
          comma  1-bis,  127-bis, comma 6, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  recante
          "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi":
              "Art. 61 (Valutazione dei titoli). - 1.-2 (Omissis).
              3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
          il valore minimo e' determinato:
                a) per  i  titoli  negoziati in mercati regolamentati
          italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
          rilevati nell'ultimo mese;
                b) per  le  azioni e titoli similari non negoziati in
          mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  riducendo  il
          valore  unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
          dello   stesso   articolo   in   misura   proporzionalmente
          corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
          confronto  fra  l'ultimo  bilancio  regolarmente  approvato
          dalle  societa' o enti emittenti anteriormente alla data in
          cui  le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
          successive,  le deliberazioni di riduzione del capitale per
          perdite;
                c) per  gli  altri  titoli,  secondo  le disposizioni
          della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
              3-bis - 5-bis (Omissis).
              Art.   66  (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite). - 1. (Omissis).
              1-bis.   Per   la  valutazione  delle  immobilizzazioni
          finanziarie  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 61;
          tuttavia,  per  i titoli negoziati in mercati regolamentati
          italiani  o  esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili in
          misura   non   eccedente   la   differenza  tra  il  valore
          fiscalmente  riconosciuto e quello determinato in base alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
              1-ter - 5 (Omissis)".
              Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese estere
          partecipate). - 1.-5. (Omissis).
              6.  I  redditi  del soggetto non residente, imputati ai
          sensi  del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
          con  l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
          soggetto  residente  e,  comunque,  non inferiore al 27 per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          del  titolo  I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis,
          102,  103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
          agli  articoli  54,  comma  4,  e 67, comma 3. Dall'imposta
          cosi'  determinata  sono  ammesse  in  detrazione, ai sensi
          dell'art.   15,  le  imposte  pagate  all'estero  a  titolo
          definitivo.
              7. - 8. (Omissis)".
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 1, comma 1, 3,
          comma  2, e dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul
          reddito  al  fine  di  favorire  la  capitalizzazione delle
          imprese,  a  norma  dell'art. 3, comma 162, lettere a), b),
          c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).":
              "Art.  1.  - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato
          dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917, e' assoggettabile all'imposta sul
          reddito  delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per
          cento   per  la  parte  corrispondente  alla  remunerazione
          ordinaria   della   variazione   in  aumento  del  capitale
          investito   rispetto   a  quello  esistente  alla  chiusura
          dell'esercizio  in corso al 30 settembre 1996, incrementata
          del  20  per  cento  per  il periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 30 settembre 1999, e del 40 per cento
          per   i   periodi   d'imposta   successivi.   La   presente
          disposizione  non si applica nei casi previsti dall'art. 25
          del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di
          imposta  e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione
          in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.
              2. - 5. (Omissis).
              Art. 3. - 1. (Omissis).
              2. La variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4,
          e'  ridotta  di  un  importo pari ai conferimenti in denaro
          effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in
          corso   al   30   settembre  1996,  a  favore  di  soggetti
          controllati,   o   sottoposti  al  controllo  del  medesimo
          controllante,   ovvero   divenuti   tali   a   seguito  del
          conferimento.  La riduzione prescinde dalla persistenza del
          rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.
              3. (Omissis).
              Art.   6.  -  1.  Per  le  societa'  i  cui  titoli  di
          partecipazione  sono  ammessi, successivamente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei
          mercati   regolamentati   dei   Paesi  aderenti  all'Unione
          europea,  per  i  primi tre periodi di imposta successivi a
          quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1
          dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento.
              1-bis.  Le  disposizioni  del  comma 1 non si applicano
          alle  societa'  i cui titoli di partecipazione sono ammessi
          alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio
          netto   superiore  a  500  miliardi  di  lire,  cosi'  come
          risultante  dal bilancio dell'esercizio precedente a quello
          di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.
              2.  Alle disposizioni del presente decreto si applicano
          le  previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600.  Ai  fini  del  citato  art. 37-bis si considerano
          indebiti  i  comportamenti  tesi  a moltiplicare la base di
          calcolo  del  beneficio  di  cui  all'art. 1 a fronte della
          medesima immissione di nuovo capitale investito.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-ter  del decreto
          legislativo  21  aprile  1993, n. 124, recante: "Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3,  comma  1,  lettera  v), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421":
              "Art.  9-ter  (Forme pensionistiche individuali attuate
          mediante  contratti  di  assicurazione sulla vita). - 1. Le
          forme   pensionistiche   individuali   sono  attuate  anche
          mediante  contratti  di  assicurazione sulla vita stipulati
          con  imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
          la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  (ISVAP),  ad
          operare  nel  territorio  dello  Stato  o quivi operanti in
          regime  di  stabilimento  o  di prestazioni di servizi, che
          garantiscano le prestazioni di cui all'art. 9-bis, comma 4,
          secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta'
          di  cui  ai  commi  5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione
          avviene  anche  in  assenza  di specifiche previsioni delle
          fonti istitutive.
              2.  L'ammontare  dei  premi,  definito  anche in misura
          fissa all'atto della conclusione del contratto, puo' essere
          successivamente variato.
              3.  Le  condizioni  di  polizza dei contratti di cui al
          comma    1   devono   essere   comunicate   dalle   imprese
          assicuratrici  alla  commissione  di cui all'art. 16, prima
          della loro applicazione.".
              - L'art.  6  della  legge  26  settembre  1985, n. 482,
          recante  "Modificazioni  del  trattamento  tributario delle
          indennita'  di  fine rapporto e dei capitali corrisposti in
          dipendenza  di  contratti  di  assicurazione  sulla  vita",
          recita:
              "Art.  6.  -  Sui capitali corrisposti in dipendenza di
          contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  esclusi  quelli
          corrisposti   a  seguito  di  decesso  dell'assicurato,  le
          imprese  di  assicurazione  devono  operare una ritenuta, a
          titolo  di  imposta  e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per
          cento.  La  ritenuta  va  commisurata  alla  differenza tra
          l'ammontare  del  capitale  corrisposto  e quello dei premi
          riscossi,  ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo
          al  decimo  se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci
          anni  dalla  conclusione  del  contratto  di assicurazione.
          Resta  ferma  la  disposizione  dell'art.  10, primo comma,
          lettera  l), ultima parte, del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  597,  e  successive
          modificazioni.
              Le  imprese di assicurazione devono versare le ritenute
          di  cui  al  precedente  comma  alla  competente sezione di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato entro i primi quindici
          giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
          state  operate e devono presentare annualmente, entro il 30
          aprile,  la  dichiarazione  di cui all'art. 7, primo comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,   n.   600,  e  successive  modificazioni,  indicando
          l'ammontare  complessivo  dei  capitali  corrisposti, delle
          ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state
          commisurate.".
              - Il  testo  degli articoli 26-ter e 37-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          recante:  "Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi" e' il seguente:
              "Art.  26-ter.  -  1.  Sui  redditi di cui all'art. 41,
          comma  1,  lettera g-quater), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  927,  l'impresa  di
          assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
          sui  redditi  nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
              2.  Sui  redditi  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera
          g-quinquies),  del  citato  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,  i  soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
          applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
          nella  misura  prevista dall'art. 7 del decreto legislativo
          21 novembre 1997, n. 461.
              3.  Per  i  redditi  indicati nei commi 1 e 2 dovuti da
          soggetti   non   residenti  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art.   16-bis   del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi.".
              Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1.  Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
              2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
          di  cui  al  comma  1, applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per      effetto     del     comportamento     inopponibile
          all'amministrazione.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano a
          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
                a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
          utili;
                b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
                c) cessioni di crediti;
                d) cessioni di eccedenze d'imposta;
                e) operazioni   di  cui  al  decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,   n.   544,   recante   disposizioni   per
          l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
          fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
          scambi di azioni;
                f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
          valutazioni,  aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
          all'art.  81,  comma  1,  lettere da c) a c-quinquies), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione
          della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
          per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
              5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
          giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
          maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
          quanto previsto al comma 2.
              6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
          decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
          il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
          pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
          dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
              7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il
          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
          riscossi a seguito di tali procedure.
              8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.".
              - La legge 23 marzo 1997, n. 77, reca: "Disposizioni in
          materia di riscossione delle imposte sui redditi.".
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n.
          476,  recante  "Norma  in  materia  di  borse  di  studio e
          dottorato di ricerca nelle Universita'", e' il seguente:
              "Art.  2.  - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
          dottorato  di  ricerca  e'  collocato  a domanda in congedo
          straordinario  per  motivi  di  studio senza assegni per il
          periodo  di  durata  del corso ed usufruisce della borsa di
          studio  ove  ricorrano  le condizioni richieste. In caso di
          ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
          studio,   o   di   rinuncia   a  questa,  l'interessato  in
          aspettativa     conserva    il    trattamento    economico,
          previdenziale   e  di  quiescenza  in  godimento  da  parte
          dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
          il  rapporto  di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
          dottorato   di   ricerca,   il   rapporto   di  lavoro  con
          l'amministrazione   pubblica   cessi   per   volonta'   del
          dipendente   nei   due   anni   successivi,  e'  dovuta  la
          ripetizione  degli importi corrisposti ai sensi del secondo
          periodo.
              Il  periodo  di  congedo straordinario e' utile ai fini
          della   progressione   di   carriera,  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della legge 18
          ottobre  2001,  n.  383,  recante  "Primi interventi per il
          rilancio  dell'economia",  come  modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
          gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
          in  materia  di organizzazione e gestione dei giochi, delle
          scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
          riordinate  con  uno  o  piu'  decreti del Presidente della
          Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
          criteri direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze  con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli  8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma   1   sono   disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo  e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti.
              3. (Comma soppresso).
              4.  Con  le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
          del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
          e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  dai  regolamenti  di amministrazione delle agenzie
          fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
          appartenenti   alle   strutture  interessate  dal  riordino
          previsto   dal   presente  articolo  puo'  essere  disposto
          unilateralmente  il  passaggio  ad  altro  incarico,  fermo
          restando,  fino alla scadenza del contratto, il trattamento
          economico previsto.
              5.  L'art.  2-quinquies  del  decreto-legge 27 dicembre
          2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio  2001,  n.  26,  si  interpreta  nel  senso che le
          relative  disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
          compresi  nelle  saline  gia'  in  uso dell'Amministrazione
          autonoma   dei  monopoli  di  Stato  e  dell'Ente  tabacchi
          italiani,  non  destinati,  alla  data di entrata in vigore
          della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.".
              - L'art.  6  del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.
          358,   recante   "Riordino   delle   imposte   sui  redditi
          applicabili  alle  operazioni di cessione e conferimento di
          aziende,  fusione,  scissione e permuta di partecipazioni",
          recita:
              "Art.  6  (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni
          di  fusione o scissione di societa). - 1. I maggiori valori
          iscritti  in  bilancio  per  effetto  della imputazione dei
          disavanzi  da  annullamento  o  da  concambio  derivanti da
          operazioni   di   fusione   o   scissione  di  societa'  si
          considerano   fiscalmente   riconosciuti   se  assoggettati
          all'imposta  sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento
          di  patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si
          considera  formato  con  utili di cui all'art. 41, comma 1,
          lettera  e),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, concernente gli utili derivanti
          dalla   partecipazione   in   societa'   ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
              2.    I    maggiori   valori   iscritti   per   effetto
          dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni
          o   quote   si  intendono  fiscalmente  riconosciuti  senza
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza
          dell'importo complessivo netto:
                a) delle   plusvalenze,   diminuite  delle  eventuali
          minusvalenze,    rilevanti    ai   fini   dell'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva,   ai   sensi  dell'art.  2  del
          decreto-legge  28 gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   2   marzo  1991,  n.  102,
          concernente  le  modalita'  di  applicazione  della imposta
          sostitutiva,  nonche'  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
          decreto  legislativo  21  novembre  1997, n. 461 o che sono
          state  assoggettate  ad  imposta  sostitutiva  ai sensi del
          presente decreto;
                b) dei  maggiori  e  dei  minori  valori, rispetto ai
          relativi  valori  di acquisizione, derivanti dalla cessione
          delle  azioni  o  quote,  che  hanno  concorso a formare il
          reddito di un'impresa residente;
                c) delle  svalutazioni  nonche'  delle  rivalutazioni
          delle  azioni  o  quote  che  hanno  concorso  a formare il
          reddito  di  un'impresa residente o che per disposizione di
          legge  non  concorrono  a  formarlo,  nemmeno  in  caso  di
          successivo realizzo.
              3.  Ai  fini dell'applicazione del comma 2, la societa'
          incorporante  o  beneficiaria deve documentare i componenti
          positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote
          annullate,   realizzate   dalla   societa'   stessa  e  dai
          precedenti possessori.
              4.   I   soggetti   che   intendono   avvalersi   delle
          disposizioni    dei    commi 1   e   2   devono   chiederne
          l'applicazione  nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo  di  imposta  in  cui  ha  effetto  la fusione o la
          scissione.   Restano   ferme,   in   caso   contrario,   le
          disposizioni  in  materia  di  fusioni  e  di  scissioni di
          societa' attualmente vigenti.".
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge
          23  dicembre  2000,  n.  388,  recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",
          come modificato del decreto qui pubblicato:
              "Art.  8  (Agevolazioni per gli investimenti nelle aree
          svantaggiate). -  1.  Alle  imprese che operano nei settori
          delle  attivita'  estrattive  e manifatturiere dei servizi,
          del   turismo   del   commercio,  delle  costruzioni  della
          produzione  e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
          acqua   calda,   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
          di  cui  all'allegato I  del  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, che, fino
          alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
          31  dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
          ammissibili  alle  deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
          3,  lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla
          Carta  italiana  degli  aiuti  a finalita' regionale per il
          periodo  2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma
          di  credito  di  imposta nei limiti massimi di spesa pari a
          870  milioni  di curo per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni
          di  euro  per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini
          dell'individuazione  dei  predetti  settori,  salvo  per il
          settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura  si rinvia alla
          disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'art.
          1,  comma  2;  del  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni;  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste
          dal  citato  art.  87,  paragrafo  3,  lettere  a) e c), il
          credito  compete  entro  la  misura dell'85 per cento delle
          intensita'  di  aiuto  previste  dalla Carta italiana degli
          aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006. Il
          credito  d'imposta  non  e'  cumulabile  con altri aiuti di
          Stato  a  finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
          ad  oggetto  i  medesimi  beni che fruiscono del credito di
          imposta.".