IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto  l'art.  52,  comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che  prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio  decreto  disponga,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
richiamato  regolamento  CEE  2408/92,  l'imposizione  degli oneri di
servizio  pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
fra  lo  scalo  aeroportuale  di  Crotone  e  i  principali aeroporti
nazionali;
  Vista  la  nota  con  la  quale  l'ENAC ha formulato la proposta di
imposizione di oneri di servizio pubblico;
  Vista  la  comunicazione n. 9660 in data 2 agosto 2002 del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea;
  Considerato  che  l'ENAC  ha dato atto di avere informato i vettori
aerei  operanti  sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato
di  imporre oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4.1.a) del
citato regolamento CEE;
  Ritenuto  che  sussistano le condizioni previste dalla legge per la
istituzione  di  oneri  di  servizio  pubblico per i servizi aerei di
linea   effettuati   sulle   rotte   Crotone-Milano   e  viceversa  e
Crotone-Roma  e  viceversa,  previsti  dall'art.  52, comma 35, della
legge n. 448/2001;
  Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi  di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli
oneri   di   servizio  pubblico  divengono  obbligatori  deve  essere
subordinata all'accertamento che non si renda necessario espletare la
gara  d'appalto  di  cui  al citato art. 52, comma 36, della legge n.
448/2001;
  Considerato   altresi'   che   tale  accertamento  e'  condizionato
all'esercizio  della  facolta'  dei vettori di pronunciarsi in ordine
alla  accettazione dei medesimi oneri e che pertanto occorre rinviare
la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
  Ritenuto  pertanto che, al fine di assicurare adeguati collegamenti
aerei, rispondenti a criteri di continuita', regolarita', capacita' e
tariffazione,  occorre  istituire  oneri  di  servizio pubblico per i
servizi aerei di linea da e per Crotone,
                              Decreta:
  I  servizi  aerei  di linea tra l'aeroporto di Crotone con Milano e
con  Roma  sono  sottoposti ad onere di servizio pubblico, secondo le
modalita'  indicate  nell'allegato,  che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  Qualora  entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della
presente   imposizione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee,  nessun  vettore  abbia istituito o si appresti ad istituire
servizi  di  linea  con  l'assunzione  di oneri di servizio pubblico,
l'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile procedera' ad esperire una
gara d'appalto europea, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del
citato regolamento CEE.
  La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra'
stabilita con successivo provvedimento.
  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  si fara' fronte nei
limiti della dotazione finanziaria iscritta sul capitolo 2165 del Cdr
n.  4  "Dipartimento  per  la navigazione ed il trasporto marittimo e
aereo"  dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per
il corrente esercizio.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi