IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto disponga, in conformita' alle disposizioni del richiamato regolamento CEE 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali; Vista la nota con la quale l'ENAC ha formulato la proposta di imposizione di oneri di servizio pubblico; Vista la comunicazione n. 9660 in data 2 agosto 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea; Considerato che l'ENAC ha dato atto di avere informato i vettori aerei operanti sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4.1.a) del citato regolamento CEE; Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, previsti dall'art. 52, comma 35, della legge n. 448/2001; Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario espletare la gara d'appalto di cui al citato art. 52, comma 36, della legge n. 448/2001; Considerato altresi' che tale accertamento e' condizionato all'esercizio della facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo; Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare adeguati collegamenti aerei, rispondenti a criteri di continuita', regolarita', capacita' e tariffazione, occorre istituire oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone, Decreta: I servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Crotone con Milano e con Roma sono sottoposti ad onere di servizio pubblico, secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente imposizione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nessun vettore abbia istituito o si appresti ad istituire servizi di linea con l'assunzione di oneri di servizio pubblico, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire una gara d'appalto europea, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del citato regolamento CEE. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo provvedimento. Agli oneri derivanti dal presente decreto si fara' fronte nei limiti della dotazione finanziaria iscritta sul capitolo 2165 del Cdr n. 4 "Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e aereo" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2002 Il Ministro: Lunardi