IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, con il quale e' stata approvata la convenzione stipulata in pari data tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Radio Audizione Italia (RAI) per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte di Roma - Prato Smeraldo per le radiotrasmissioni per l'estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703, che ha approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 7 maggio 1948 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-TV per la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero; Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in base ai quali la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, secondo le modalita' e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703; Tenuto conto che tra le predette modalita' e condizioni rientra anche la durata della convenzione che, in base all'art. 13 del testo originario, ha conservato la validita' dei venticinque anni e la possibilita' di rinnovo, con la conseguenza che il termine di decorrenza del primo rinnovo della convenzione va calcolato dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 103 del 1975, ovvero dal 17 aprile 1975, con la relativa scadenza al 17 aprile 2000; Ritenuta la necessita' di rinnovare la predetta convenzione a decorrere dal 18 aprile 2000; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, relativa a disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Visto l'art. 19 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato l'annesso atto convenzionale stipulato in data 18 aprile 2000, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il rinnovo della convenzione concernente le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero. 2. Il relativo impegno di spesa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e' assunto con decreto dirigenziale di esecuzione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Gasparri, Ministro delle comunicazioni Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 213