IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, con il quale
e'  stata  approvata  la  convenzione  stipulata  in pari data tra la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, il Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni e l'Ente Radio Audizione Italia (RAI) per la
ricostruzione  del  Centro  radiofonico  a onde corte di Roma - Prato
Smeraldo per le radiotrasmissioni per l'estero;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n.
1703,  che  ha approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata
il  7  maggio  1948 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
RAI-TV  per  la  gestione dei notiziari e dei servizi informativi per
l'estero;
  Visti  gli  articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in
base ai quali la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e'  tenuta  ad  effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde
corte per l'estero, secondo le modalita' e le condizioni previste dal
decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1132,  e  dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;
  Tenuto  conto  che  tra  le predette modalita' e condizioni rientra
anche  la durata della convenzione che, in base all'art. 13 del testo
originario,  ha  conservato  la  validita'  dei venticinque anni e la
possibilita'  di  rinnovo,  con  la  conseguenza  che  il  termine di
decorrenza  del  primo  rinnovo  della convenzione va calcolato dalla
data  di entrata in vigore della citata legge n. 103 del 1975, ovvero
dal 17 aprile 1975, con la relativa scadenza al 17 aprile 2000;
  Ritenuta  la  necessita'  di  rinnovare  la  predetta convenzione a
decorrere dal 18 aprile 2000;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
  Vista  la  legge  25  giugno  1993, n. 206, relativa a disposizioni
sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  Visto  l'art.  19  della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per
la  concessione  in  esclusiva  sull'intero  territorio nazionale del
servizio  pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e
televisivi,  approvata  e  resa  esecutiva con decreto del Presidente
della  Repubblica  28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 12 agosto 1994;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,  recante
disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e
delle telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10);
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  norme  sulla  disciplina  dell'attivita'  di
Governo   e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Vista  la  legge  12  gennaio  1991, n. 13, concernente gli atti da
adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, che approva il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  degli  affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  E'  approvato l'annesso atto convenzionale stipulato in data 18
aprile  2000,  ai  sensi  della  legge 14 aprile 1975, n. 103, tra la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e la RAI - Radiotelevisione
italiana  S.p.a.  per  il  rinnovo  della  convenzione concernente le
trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero.
  2.  Il  relativo impegno di spesa, ai sensi del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165, e successive modifiche ed integrazioni, e'
assunto con decreto dirigenziale di esecuzione.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri  e  ad  interim  Ministro
                              degli affari esteri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  12  novembre  2002 Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12,
foglio n. 213