IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la domanda in data 3 maggio 2002 con cui la "Vassale & Figli
S.r.l.", con sede in La Spezia, ha chiesto l'approvazione di tipo del
contenitore  corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di detonatori
denominato "VAS/4";
  Sentita  la  Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili - nella seduta n. 15/02E del 9 luglio 2002;
  Visto  il  punto 6, capitolo II dell'allegato C del regolamento per
l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
                              Decreta:
  Il  contenitore  "VAS/4", rispondente alle caratteristiche indicate
nell'istanza  del 3 maggio 2002 e nella relazione tecnica con disegni
e  documentazione  fotografica  presentata  dalla  "Vassale  &  Figli
S.r.l.",  che  ancorche'  non allegata al presente decreto si intende
parte integrante, e' dichiarato di tipo approvato per lo stoccaggio e
il  trasporto,  via terra, via mare e via aerea, anche in presenza di
esplosivi  di  altre categorie, di centocinquanta detonatori del tipo
ordinario, elettrico, Nonel, a percussione, ovvero tra loro commisti,
aventi  potenza  non  superiore al n. 8 della scala "Sellier-Bellot",
oppure  di  un numero di detonatori di potenza superiore a quelli del
n.   8   della   scala   "Sellier-Bellot",  purche'  il  quantitativo
complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il valore netto
presente in centocinquanta detonatori del n. 8. Il contenitore stesso
e'  di  volta  in  volta  allestito  internamente  in  funzione della
tipologia  dei  detonatori contenuti, che vengono allocati, a seconda
del  tipo, come da relazione tecnica allegata, in appositi astucci di
protezione.
  Il   contenitore   si  intende  altresi'  approvato  alle  seguenti
condizioni:
    a) che  il  contenitore  corrisponda  alle  misure  dimensionali,
nonche'   alle   caratteristiche   strutturali   di  cui  ai  disegni
costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione
tecnica  depositati  presso  il Ministero dell'interno all'atto della
presentazione della domanda;
    b) che  ogni  contenitore  risulti registrato dal fabbricante con
l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle
revisioni  periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per
accertarne l'integrita';
    c) che  su  ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita
targhetta  metallica  apposta  in modo ben visibile, indelebile e non
asportabile,  il  nome  del  fabbricante, il numero progressivo e gli
estremi  del  decreto  di  approvazione. I dati di cui sopra dovranno
risultare,  unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario
della  licenza  di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate,
su  un apposito libretto che dovra' accompagnare in ogni trasporto il
contenitore stesso;
    d) che  il  contenitore  sia  fissato  al  mezzo  sul quale viene
trasportato e che il coperchio sia ben serrato.
  Il  presente  decreto,  con  gli  allegati,  sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2002
                                            p. Il Ministro: Mantovano