IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la "disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1992, n. 488, con il quale
viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli
interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  recante
disposizioni  per  il  trasferimento  delle  competenze dei soppressi
organismi  dell'intervento  straordinario e del relativo personale e,
in  particolare,  l'art.  19, comma 5, che istituisce un fondo per il
finanziamento  degli  interventi  ordinari  nelle  aree  depresse del
territorio nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge  7  aprile  1995,  n.  104,  e,  in  particolare,  l'art. 3 che
sostituisce il predetto comma 5;
  Visto  il  decreto-legge  23  giugno 1995, n. 244, convertito nella
legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
  Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  449, di approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;
  Viste  le  delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno
1994,  con  le  quali  sono  state  ripartite  tra le amministrazioni
centrali   competenti   le   risorse   necessarie  ad  assicurare  la
prosecuzione  ed  il  completamento delle iniziative avviate a carico
della  legge  n. 64/1986 ed in particolare le delibere 28 marzo 2002,
n.  22, e 2 agosto 2002, n. 60, concernenti le prime due assegnazioni
disposte, per l'anno in corso, a carico del Fondo sopra richiamato;
  Vista  la  richiesta  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  n.  3833  del  23  settembre  2002,  concernente le esigenze
finanziarie  per  l'anno in corso - non inferiori ad un importo di 80
milioni   di  euro  -  connesse  agli  oneri  residui  da  rimborsare
all'I.N.P.S.,  per  sgravi  contributivi  in agricoltura inizialmente
posti  a  carico  del  soppresso  Servizio  per i contributi agricoli
unificati (SCAU);
  Ritenuto  opportuno  disporre,  alla  luce delle predette esigenze,
un'ulteriore  assegnazione  pari  a  complessivi  Euro 80.561.646,  a
carico  delle  disponibilita'  del Fondo ex art. 19 sopra richiamato,
per l'anno 2002;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
  1.  A  valere sulla disponibilita' del Fondo ex art. 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, e' disposta
un'assegnazione  integrativa  di  Euro 80.561.646, per l'anno 2002, a
favore  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, per
fronteggiare  le  esigenze finanziarie connesse agli oneri residui da
rimborsare  all'I.N.P.S.,  per  sgravi  contributivi  in  agricoltura
inizialmente  posti  a carico del soppresso Servizio per i contributi
agricoli unificati (SCAU).
  2.  I  competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente
delibera,  la  conseguente variazione di bilancio, per l'anno 2002, a
carico del Fondo di cui al punto 1.
    Roma, 29 settembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 2002

Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
  Economia e finanze, foglio n. 240