IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

    Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n.  44  del  17  febbraio  1973,  con il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n  29,  e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993,  n.  6/1993,  inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  delle  discipline in
materia  di  pubblico  impiego,  a  norma  dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni  pubbliche di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo a norma dell'art. 11, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo 2001 con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2000, n. 450,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo
al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
    Visto  il  decreto  ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante "modalita' per
la  presentazione  delle  domande  per  la  iscrizione  nei  Registri
nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole";
    Considerato  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2002 ha
espresso  parere  favorevole  all'approvazione  dei nuovi criteri per
l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle  varieta'  di riso, come
risulta dal verbale della stessa riunione;
    Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
                              Decreta:
    La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art.
19  della  legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varieta' di riso e'
soggetta ai criteri di cui all'allegato A del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
Alla  stessa  data  le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10
maggio   1984,   per   quanto  specificato  nel  presente  decreto  e
nell'allegato  A,  non  sono  piu'  applicabili  per  le  domande  di
iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di riso.
      Roma, 21 ottobre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.