IL MINISTRO DELLA DIFESA

   Vista   la   legge   31   dicembre  1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
   Visti  gli articoli 22 e 23 della citata legge n. 675/1996 recanti
disposizioni  in  merito  ai  dati sensibili ed ai dati inerenti alla
salute; Visti in particolare i commi 3 e 3-bis del citato articolo 22
della legge n. 675/1996;
   Visto  il  decreto  legislativo n. 135 dell'11 maggio 1999 recante
disposizioni  integrative  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
   Considerate  le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
con circolare n. DAGL/643 - PRES. 2000 del 19 aprile 2000;

                              Decreta:
                               Art. 1.

   1.  Il  presente  provvedimento individua, nelle allegate tabelle,
distintamente  per  il  Gabinetto del Ministro della difesa, lo stato
maggiore della Difesa, gli stati maggiori di Forza Armata, il Comando
generale   dell'Arma  dei  carabinieri,  la  Direzione  generale  del
personale  militare,  la  Direzione generale del personale civile, la
Direzione  generale  della leva e la Direzione generale della sanita'
militare,  le categorie di dati sensibili che possono essere trattati
e  le  relative  operazioni  strettamente  pertinenti e necessarie in
relazione a rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
   2.  I dati forniti saranno oggetto di verifiche successive ai fini
sia  del completamento sia dell'aggiornamento delle categorie di dati
sensibili trattati e delle operazioni eseguibili.
   Il  presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione.
   Roma, 10 ottobre 2002
                                                 Il Ministro: MARTINO