IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 28 settembre 1998, n. 337, con la quale il Governo
e'  stato  delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni  volte  al riordino della disciplina della riscossione e
del  rapporto  con  i  concessionari  e  con i commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione;
  Visti i decreti legislativi di attuazione della sopra citata delega
e,  in  particolare,  l'art.  63, comma 7, del decreto legislativo 13
aprile  1999,  n.  112, che ha previsto la realizzazione di misure di
sostegno  del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di
formazione,   mirate  a  fronteggiare  processi  di  ristrutturazione
aziendale,  per  il  personale  delle  societa'  concessionarie della
riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio
nazionale   obbligatorio   tra   i   concessionari  del  servizio  di
riscossione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988,  n. 44, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  81  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342  che,
nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendale conseguenti
all'applicazione  dei  decreti  legislativi di attuazione della sopra
citata legge n. 337 del 1998, ha previsto l'utilizzazione dell'avanzo
patrimoniale,  al netto delle riserve legali, esistente alla data del
31  dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958,  n.  377, e successive modificazioni, in modo frazionato per un
periodo  non  inferiore a sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2001 con
le  modalita'  stabilite,  previo  accordo  tra le parti, con decreto
dell'allora  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, ora
Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con gli
allora  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica,  e  delle  finanze,  ora  Ministro  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto   il   rendiconto,  relativo  all'anno  1998,  del  Fondo  di
previdenza   per  gli  impiegati  dipendenti  dai  concessionari  del
servizio  riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e
degli  enti  pubblici,  di  cui alla predetta legge n. 377 del 1958 e
successive  modificazioni, dal quale si evince che il predetto avanzo
patrimoniale   ammonta   a   1.137.642   milioni   di  lire,  pari  a
587.543.059,59 euro;
  Visto  l'accordo  sindacale  stipulato in data 12 dicembre 2001 fra
l'Associazione  nazionale  fra i concessionari del servizio nazionale
di  riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI) e le associazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA, SNALEC e
successivamente  sottoscritto  dall'UGL  Esattoriali in data 4 aprile
2002,  per  l'istituzione,  presso l'INPS, del "Fondo si solidarieta'
per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione  professionale  del  personale  addetto  al servizio
della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di
cui  al  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112",  ai  sensi
dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Preso  atto  dell'accordo  stipulato  in  data 28 febbraio 2002 fra
l'ASCOTRIBUTI,  FABI,  FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART,
SILCEA  e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4
aprile  2002,  che  prevede  l'utilizzazione,  da  parte del Fondo di
solidarieta'  sopra  citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle
riserve   legali,   esistente  al  31 dicembre  1998,  del  Fondo  di
previdenza  di  cui  alla  legge  2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni,    tramite    un'assegnazione   annua,   da   erogarsi
trimestralmente,  per un periodo non inferiore a sei anni, di importo
non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente
alla  data  del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla
legge  2  aprile  1958,  n.  377,  e successive modificazioni, pari a
1.137.642  milioni  di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, e'
utilizzato,  a  decorrere  dal  1  gennaio 2001, per il finanziamento
delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarieta' per il sostegno
del    reddito,    dell'occupazione    e    della   riconversione   e
riqualificazione  professionale  del  personale  addetto  al servizio
della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di
cui   al   decreto   legislativo   13 aprile   1999,   n.  112",  che
l'Associazione  nazionale  fra i concessionari del servizio nazionale
di  riscossione  dei  tributi,  FABI,  FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
UILCA,  SINDART,  SILCEA  hanno convenuto di istituire presso l'INPS,
con  accordo  stipulato  in  data  12 dicembre 2001 e successivamente
sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002.
  2. L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza
di  cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni,
da parte del Fondo di solidarieta' di cui al comma 1, avviene tramite
un'assegnazione  annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di
lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale,
per un periodo non inferiore a sei anni.
    Roma, 13 novembre 2002

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti