IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997); Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero delle attivita' produttive fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; Visto altresi' l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attivita' produttive rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorita' eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002 con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2002 tra le regioni e le province autonome; Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono stati fissati i criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Vista la propria circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande; Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie; Decreta: Art. 1. 1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 1151489 del 22 novembre 2002 citata in premessa. 2. Il termine finale di presentazione delle domande e' fissato allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al precedente comma 1.