IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   "Regolamento   per  la semplificazione  del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a favore dell'imprenditoria femminile" (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
  Visto  l'art.  9 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.   314/2000,  che  stabilisce  che  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  fissa  i  termini  per  la presentazione delle domande di
agevolazione,  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123;
  Visto  altresi'  l'art.  12,  comma  4  del  predetto  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero
delle  attivita'  produttive  rende  noto,  con  lo  stesso  decreto,
l'importo  delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per
ogni   regione   e  provincia  autonoma  e  i  criteri  di  priorita'
eventualmente  indicati  da  queste  ultime  ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo;
  Visto  il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002 con il quale, ai
sensi  degli  articoli  11  e  21,  comma 3, del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000,  sono state ripartite le
risorse  finanziarie  statali  relative  all'esercizio  2002  tra  le
regioni e le province autonome;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 2 febbraio 2001, con il quale
sono  stati  fissati  i  criteri di priorita' per la formazione delle
graduatorie,  validi  in  tutto  il territorio nazionale, ai sensi di
quanto  disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 314/2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 2 febbraio 2001, con il quale
sono  state  individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in
conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
  Vista la propria circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002, emanata
ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del citato decreto del Presidente
della  Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni
esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;
  Viste  le  comunicazioni  trasmesse  dalle regioni e dalla province
autonome  ai  sensi  dell'art.  12, comma 3, del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000  con  le quali sono state
indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse
statali  ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle
graduatorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande
da  parte  delle  imprese  per  l'accesso  alle agevolazioni a favore
dell'imprenditoria  femminile  di  cui  al  capo  II  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  luglio 2000, n. 314, e' fissato al
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  della  circolare  esplicativa n. 1151489 del 22
novembre 2002 citata in premessa.
  2. Il termine finale di presentazione delle domande e' fissato allo
scadere  del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di cui
al precedente comma 1.