IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto   il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare   l'art.  3,  comma  12,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative  all'acquisto  di  energia  elettrica,  comunque prodotta da
altri  operatori  nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della
titolarita'  e  delle  funzioni  da  parte  del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1 aprile 2000;
  Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato
decreto  legislativo  n.  79/99,  che  prevedono  che  gli  indirizzi
strategici  ed  operativi  del  Gestore  della  rete  di trasmissione
nazionale  S.p.a.  sono  definiti  dal  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del   21 novembre   2000,  emanato  in  attuazione
dell'art.  3,  comma  12,  del  citato  decreto legislativo n. 79/99,
concernente  la  cessione  dei  diritti e delle obbligazioni relativi
all'acquisto   di  energia  elettrica  prodotta  da  altri  operatori
nazionali,  da  parte  dell'E.n.e.l  S.p.a.  al Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.,  come  integrato  e  modificato  dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001;
  Considerata   l'opportunita'   di   emanare   disposizioni  per  il
collocamento  sul  mercato nell'anno 2003 dal parte del Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica ritirata
ai  sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, mediante procedure
concorsuali,  ad  un  prezzo base che rifletta il costo di produzione
dell'energia  elettrica e valorizzando eventuali disponibilita' della
domanda   a   contribuire,   attraverso   l'interrompibilita'   o  la
modulabilita'  dei  carichi,  alla  sicurezza  del  sistema elettrico
nazionale:
  Considerato  che  l'autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas
aggiorna,   con   proprie   delibere,  il  costo  unitario  variabile
riconosciuto   per   l'energia   elettrica   prodotta   da   impianti
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
  Considerato  che,  nell'anno  2001,  il  rapporto tra la produzione
netta  di  origine  termoelettrica  e la disponibilita' totale per il
sistema  elettrico  nazionale  pari  alla  produzione  netta  piu' le
importazioni nette e' risultato uguale al 65,9%;
  Considerato  che  valori  di  riferimento per i costi di esercizio,
manutenzione  e  spese  generali  connesse,  nonche'  per il costo di
impianto,  sono  definiti  al titolo II, comma 2, della deliberazione
del  Comitato  interministeriale  prezzi  del  29 aprile 1992, e sono
aggiornati  dalla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico con
cadenza annuale;
  Ritenuto  opportuno  prevedere analoghe modalita' di attuazione per
quanto   previsto   dallo  stesso  art.  3,  comma  12,  del  decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79  relativamente alla cessione, da
parte  del  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale S.p.a.,
dell'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi del comma 3 dell'art. 22
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte
delle  imprese  produttrici-distributrici  ai  sensi  del  titolo IV,
lettera  b)  del  provvedimento  CIP  n.  6/1992,  ceduta  al Gestore
medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
  Viste  le  ordinanze  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
dipartimento  della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n.
3062 del 6 luglio 2000;
  Considerato  che,  per  effetto  della  prossima  conclusione delle
procedure  di  cessione,  da  parte  dell'Enel  Spa,  della capacita'
produttiva  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.  79, si ridurra' a 0,1 GWh il livello di consumo minimo necessario
per  il  diritto  alla  qualifica  di  cliente idoneo, secondo quanto
previsto  dall'articolo  14,  comma 5-bis, del medesimo decreto, come
modificato dall'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Ritenuto  opportuno  far  salva  la  possibilita'  di  emanare  con
successivi  provvedimenti  disposizioni  per  la vendita dell'energia
elettrica  di  cui  al  presente  decreto,  nell'ambito  di una quota
attribuibile  su  base  non annuale, per favorire una sperimentazione
iniziale,  anche  in  relazione  agli  eventuali  ulteriori  gradi di
apertura del mercato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
integrate dai seguenti commi.
  2.  Assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di
una quota parte della capacita' produttiva disponibile.
  3.  Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  4. Banda e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile,
di durata annuale o mensile.
  5.  Capacita' produttiva assegnabile e' la capacita' complessiva di
produzione  di  energia  elettrica  nella  disponibilita' del Gestore
della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999,  al  netto  della  parte  non  programmabile neppure su base
statistica.
  6.  Decreto  legislativo  n.  79/1999  e'  il  decreto  legislativo
16 marzo  1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  7.  Gestore  della  rete  e'  la  societa'  Gestore  della  rete di
trasmissione   nazionale  S.p.a.,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 79/1999.
  8.  Punto  di prelievo e' il punto in cui l'energia elettrica viene
prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.