IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1 aprile 2000; Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/99, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/99, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.n.e.l S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001; Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni per il collocamento sul mercato nell'anno 2003 dal parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, mediante procedure concorsuali, ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica e valorizzando eventuali disponibilita' della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilita' o la modulabilita' dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale: Considerato che l'autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna, con proprie delibere, il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali; Considerato che, nell'anno 2001, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilita' totale per il sistema elettrico nazionale pari alla produzione netta piu' le importazioni nette e' risultato uguale al 65,9%; Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonche' per il costo di impianto, sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con cadenza annuale; Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato; Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000; Considerato che, per effetto della prossima conclusione delle procedure di cessione, da parte dell'Enel Spa, della capacita' produttiva di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si ridurra' a 0,1 GWh il livello di consumo minimo necessario per il diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Ritenuto opportuno far salva la possibilita' di emanare con successivi provvedimenti disposizioni per la vendita dell'energia elettrica di cui al presente decreto, nell'ambito di una quota attribuibile su base non annuale, per favorire una sperimentazione iniziale, anche in relazione agli eventuali ulteriori gradi di apertura del mercato; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai seguenti commi. 2. Assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' produttiva disponibile. 3. Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. 4. Banda e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile, di durata annuale o mensile. 5. Capacita' produttiva assegnabile e' la capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica. 6. Decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 7. Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999. 8. Punto di prelievo e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.