IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Negrete Gonzalez Maria del Carmen,
nata  a  Siviglia  (Spagna)  il  12 ottobre 1970, cittadina spagnola,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  suo  titolo  professionale  di
"psicologa"   conseguito   in   Spagna   ai   fini   dell'accesso   e
dell'esercizio in Italia della professione di "psicologa";
  Rilevato  che  la  richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Licenciada  en  Filosofia  y  Ciencias  de la Educacion - Seccion de
Psicologia"  conseguito  presso  l'"Universitad  de  Sevilla" in data
19 novembre 1993;
  Ritenuto  pertanto  che  -  ai  sensi  degli articoli 1 lett. a) 3o
trattino  e  3 lett. a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lett.
a) del decreto legislativo n. 115/1992 - e' in possesso dei requisiti
per l'accesso alla professione di "psicologa" in Spagna;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi tenutasi il
25 ottobre 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di "psicologo" e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Negrete  Gonzalez  Maria  del Carmen, nata a Siviglia
(Spagna)  il  12 ottobre 1970, cittadina spagnola, e' riconosciuto il
titolo  di  cui  in  premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione
all'albo  degli  "psicologi"  -  sezione  A  -  e  l'esercizio  della
professione in Italia.