IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen, nata a Siviglia (Spagna) il 12 ottobre 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di "psicologa" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di "psicologa"; Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educacion - Seccion de Psicologia" conseguito presso l'"Universitad de Sevilla" in data 19 novembre 1993; Ritenuto pertanto che - ai sensi degli articoli 1 lett. a) 3o trattino e 3 lett. a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lett. a) del decreto legislativo n. 115/1992 - e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di "psicologa" in Spagna; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 ottobre 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "psicologo" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Negrete Gonzalez Maria del Carmen, nata a Siviglia (Spagna) il 12 ottobre 1970, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.