IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  25 marzo  2002  e  10 luglio 2002 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  "Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare a r.l." con decreto 23 aprile 1999
e' stata prorogata fino al 29 novembre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno",
allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del
12 aprile 2002, protocollo n. 61921;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva "Dauno";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 23 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.",  con sede in Roma, via Montebello n. 8
con   decreto   23 aprile  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno"
registrata  con  il  regolamento  della commissione CE n. 2325/97 del
14 novembre   1997,  gia'  prorogata  con  decreti  25 marzo  2002  e
10 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far
data dal 29 novembre 2002.