IL DIRETTORE
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
                              Dispone:
  1.   Approvazione   dello  schema  di  certificazione  degli  utili
corrisposti,   delle  ritenute  operate,  delle  imposte  sostitutive
applicate e del credito d'imposta.
  1.1. E'   approvato  l'annesso  schema  di  certificazione  di  cui
all'art.  7-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, con le relative istruzioni, da utilizzare, in
sostituzione  di  quello  approvato  con  decreto  del Ministro delle
finanze  4  febbraio  1998,  per l'attestazione degli utili derivanti
dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche,  residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in
qualunque forma corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2002 a soggetti
residenti,  con  esclusione  degli utili assoggettati a ritenuta alla
fonte  a  titolo  d'imposta  o  a  imposta  sostitutiva,  e  ai  fini
dell'eventuale   credito   d'imposta   di   cui   agli  articoli  11,
comma 3-bis,  14, 15 e 94, comma 1-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  1.2. La  certificazione  e'  composta dai dati relativi al soggetto
che rilascia la certificazione nonche' dalla Sezione I, concernente i
dati  relativi alla societa' emittente, dalla Sezione II, concernente
i  dati  relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III,
concernente  i  dati  sul  percettore degli utili e dalla Sezione IV,
relativa ai dati sugli utili corrisposti.
  1.3. La  certificazione  deve contenere tutti i dati previsti nello
schema  approvato  dal presente provvedimento, esposti nella sequenza
in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e
della denominazione del punto. La medesima certificazione puo' essere
redatta  anche  con  veste grafica diversa da quella utilizzata nello
schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi
di elaborazione automatica.
  1.4. La certificazione e' compilata dai soggetti tenuti all'obbligo
delle  comunicazioni  di  cui  alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e
dagli  altri  soggetti  che  corrispondono  utili ed e' rilasciata al
percettore  entro  il  mese  di marzo di ciascun anno con riferimento
agli utili corrisposti nell'anno precedente.
Motivazioni:
  Il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  4  febbraio  1998,  ha
introdotto  l'obbligo  di  effettuare  le comunicazioni previste agli
articoli 7,  8,  9  e  11  della  legge  29 dicembre  1962, n. 1745 e
successive  modificazioni, nel modello di dichiarazione dei sostituti
d'imposta  e  ha approvato uno schema di certificazione relativo agli
utili da qualunque soggetto corrisposti.
  In  base  all'art.  2,  del  citato  decreto ministeriale, e' stato
approvato  uno  schema  di  certificazione  nel quale dovevano essere
indicati  gli  utili derivanti dalla partecipazione a soggetti irpeg,
le   eventuali  ritenute  operate  e  l'eventuale  credito  d'imposta
spettante da rilasciare per gli adempimenti dichiarativi dei soggetti
residenti.
  Al fine di semplificare il predetto adempimento si rende necessario
modificare  la  precedente  certificazione,  attesa  la rilevanza dei
successivi interventi legislativi in materia di redditi di capitale e
delle modifiche introdotte in materia di crediti d'imposta, che hanno
comportato  una  molteplicita'  di  situazioni  di  cui la precedente
certificazione non teneva conto.
  Il  presente  provvedimento  approva,  pertanto, un nuovo schema di
certificazione   per   l'attestazione   dell'ammontare   degli  utili
corrisposti  a  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  da  utilizzare  in
sostituzione  di  quello  in  precedenza approvato con il decreto del
Ministro delle finanze 4 febbraio 1998.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
  Legge  29 dicembre  1962,  n.  1745:  istituzione  di  una ritenuta
d'acconto  o  d'imposta  sugli  utili  distribuiti  dalle  societa' e
modificazioni  della  disciplina della nominativita' obbligatoria dei
titoli azionari;
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione
dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7,
8,  9  e  11  della  legge  29  dicembre  1962, n. 1745, e successive
modificazioni,  nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta,
nonche'  approvazione  dello  schema  di  certificazione  degli utili
corrisposti,   delle  eventuali  ritenute  operate  e  dell'eventuale
credito  d'imposta,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12
febbraio 1998;
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi (articoli 7-bis, 27, 27-ter);
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
testo unico delle imposte sui redditi;
  Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra
l'altro,  devono  essere  stabilite  con  decreto  del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto (art. 4);
  legge  27  luglio  2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 novembre 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara